Lexipedia

AS 2019 249

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti gramma- ticali, con «agricolo e forestale». 2 In tutta l’ordinanza «meccanico d’automobili» e «riparatore di autoveicoli» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, rispettivamente con «mecca- tronico d’automobili» e «meccanico di manutenzione per automobili».

3 In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti

grammaticali, con «tachigrafo». 4 In tutta l’ordinanza «portata dell’azienda» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «dimensioni dell’azienda».

Art. 9 cpv. 4 lett. k

4 Come veicoli di riserva possono essere ammessi:

k. per un veicolo a motore agricolo o forestale, soltanto un altro veicolo a motore agricolo o forestale;

1 RS 741.31

2017-1335 249

Assicurazione dei veicoli. O RU 2019

II Gli allegati 1, 2, 4 e 5 sono modificati come segue:

Allegato 1, Rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato Allegato 1 (art. 3a cpv. 4 e 4 cpv. 3)

Allegato 2, Rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato Allegato 2 (art. 18)

Allegato 4, Rimando tra parentesi sotto il numero dell’allegato Allegato 4 (art. 23)

N. 15.1, 15.4 e 15.5 15.1 Conoscenze ed esperienze professionali del richiedente o di un’altra persona responsabile nell’azienda: – certificato di capacità di elettricista d’automobili, meccatronico d’auto- mobili o meccanico di manutenzione per automobili e complessiva- mente 5 anni d’attività nel ramo, o – 6 anni d’attività professionale nel ramo.

15.4 Installazioni aziendali:

apparecchi e installazioni per il montaggio, il controllo e la riparazione di tachigrafi.

15.5 Autorizzazione:

autorizzazione dell’Amministrazione federale delle dogane al montaggio, all’esame successivo e alla riparazione di tachigrafi.

Allegato 5 n. 4 lett. d

4. Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o

all’autorità di immatricolazione il …: d. Per i veicoli sottoposti alla TTPCP2: attestazione di conformità (art. 16 cpv. 2 OTTP3) o dichiarazione di esenzione rilasciata al detentore dall’Amministrazione federale delle dogane (art. 15 cpv. 5 OTTP).

2 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

3 RS 641.811

250

Assicurazione dei veicoli. O RU 2019

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

251

Assicurazione dei veicoli. O RU 2019

252