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AS 2019 25

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi

del 17 dicembre 2018

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai carburanti e combustibili liquidi seguenti:

Voce di tariffa2 Designazione della merce

2710.1211 benzina

2710.1911 cherosene

2710.1912 olio diesel

2710.1992 olio da riscaldamento extra leggero

Art. 2 Quantità massima La quantità massima di carburanti e combustibili liquidi che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbisogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio suffi- cienti e si trova nell’impossibilità di compensare in altro modo tale carenza può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore energia. La domanda deve essere motivata.

RS 531.211.35

2018-3723 25

Liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi. RU 2019 O del DEFR

2 Il settore energia determina la quantità liberata e la durata della liberazione. Esso emana una decisione.

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie La merce è prelevata da una scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Un proprietario di una scorta obbligatoria autorizzato a liberarla è tenuto a rifornire i clienti svizzeri. 2 Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti solo le quantità necessa- rie per coprire il loro fabbisogno effettivo. 3 Il settore energia può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi se- condo i capoversi 1 e 2. 4 Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le relative varia- zioni e a presentare un rapporto mensile al settore energia.

Art. 7 Opposizione In virtù dell’articolo 45 della legge del 17 giugno 20163 sull’approvvigionamento del Paese (LAP), il proprietario di scorte obbligatorie può fare opposizione contro le decisioni del settore energia entro cinque giorni dalla notifica.

Art. 8 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite secondo l’arti-

Art. 9 Esecuzione L’UFAE e il settore energia sono responsabili dell’esecuzione della presente ordi- nanza.

3 RS 531 4 RS 531

Liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi. RU 2019 O del DEFR

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2019.

17 dicembre 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

Liberazione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi. RU 2019 O del DEFR

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