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AS 2019 2569

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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 9 agosto 2019

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali nella versione modificata il 25 ottobre 20182 è modificato come segue:

La voce di tariffa 1001.9929 è sostituita dalla versione qui appresso:

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione ––.10

99 29 Osservazione: di amido

L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina, poi trasformata in amido.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

9 agosto 2019 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

1 RS 631.012 2 RU 2018 4043

2019-1893 2569

O sulle agevolazioni doganali RU 2019

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