AS 2019 2569
AS 2019 2569
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 9 agosto 2019
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sulle agevolazioni doganali nella versione modificata il 25 ottobre 20182 è modificato come segue:
La voce di tariffa 1001.9929 è sostituita dalla versione qui appresso:
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1001. Frumento (grano) tenero per la fabbricazione ––.10
99 29 Osservazione: di amido
L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina, poi trasformata in amido.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
9 agosto 2019 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
1 RS 631.012 2 RU 2018 4043
2019-1893 2569
O sulle agevolazioni doganali RU 2019