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AS 2019 2577

AS 2019 2577

Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

Modifica del 28 giugno 2019

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 133 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria, ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 133 cpv. 1 1 Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48–60a della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’arti- colo 97 LInFi non si applica fino al 30 settembre 2020 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87.

II La presente ordinanza entra in vigore il 31 agosto 2019.

28 giugno 2019 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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