AS 2019 2633
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 14 agosto 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 Nelle note a piè di pagina relative agli articoli 3 capoverso 4 frase introduttiva, 10 capoverso 2 lettera a, 12 capoverso 1, 17 capoverso 1, 19, 20 capoverso 2, 41 capoverso 2, 42 capoverso 1, 43 e 67 capoverso 1 «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4» è sostituito con «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c». 2 Nella nota a piè di pagina relativa all’articolo 34 capoverso 2 «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4» è sostituito con «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. b». 3 Nella nota a piè di pagina relativa all’articolo 34 capoverso 3 frase introduttiva «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4» è sostituito con «Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. a».
Art. 1 cpv. 4 4 La presente ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata in relazione con i regolamenti UE seguenti:
1 RS 142.204
2019-1347 2633
Entrata e rilascio del visto. O RU 2019
a. regolamento (UE) n. 514/20142; b. regolamento (UE) n. 515/20143; c. regolamento (CE) n. 810/20094 (codice dei visti).
Art. 10 cpv. 4 lett. b e c nonché 4bis 4 In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale: b. i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
1. titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San
Marino o Stati Uniti d’America, secondo l’allegato V del codice dei visti, che garantisca la riammissione incondizionata del titolare,
2. titolo di soggiorno valido per un Paese o territorio d’oltremare dei Paesi
Bassi: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba; c. i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS in possesso di un visto valido per uno degli Stati seguenti:
1. uno Stato membro dell’UE che non ha recepito il codice dei visti o non
lo applica ancora integralmente,
2. Canada, Giappone o Stati Uniti d’America,
3. un Paese o territorio d’oltremare dei Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Sint
Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba; 4bis Per i cittadini di cui al capoverso 4 lettera c che effettuano il viaggio di ritorno dopo la scadenza del visto, l’esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se essi rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto.
Art. 20 cpv. 5 5 Per i loro servizi i prestatori di servizi esterni, oltre agli emolumenti usuali perce- piti per il rilascio del visto, possono fatturare gli emolumenti di cui all’articolo 17 paragrafi 4, 4bis e 4ter del codice dei visti, secondo il principio della copertura delle spese effettive.
2 Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla crimi- nalità e la gestione delle crisi, versione della GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112. 3 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanzia- rio per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, versione della GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143. 4 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.
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Entrata e rilascio del visto. O RU 2019
Art. 34b Conclusione di trattati internazionali legati codice dei visti La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al codice dei visti5, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’arti- colo 7a LOGA6 e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti: a. l’adozione di un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione (art. 14 par. 5bis); b. le condizioni per il rilascio dei visti per ingressi multipli da applicare in cia- scuna giurisdizione (art. 24 par. 2quinquies); c. la compilazione del visto adesivo (art. 27 par. 1); d. l’apposizione del visto adesivo sul documento di viaggio (art. 29 par. 1bis); e. le istruzioni operative per il rilascio di visti ai marittimi alla frontiera esterna Schengen (art. 36 par. 2bis); f. le istruzioni operative relative all’applicazione pratica del codice dei visti (art. 51).
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 2 febbraio 2020.
14 agosto 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
6 RS 172.010
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 2 ottobre 20077 sugli emolumenti LStrI
Art. 12 cpv. 1 e 2 1 L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro: EUR
a. per una domanda di visto ai sensi degli articoli 8–10 dell’ordinanza del 15 agosto 20188 concernente l’entrata e il rilascio del visto 80 b. per un visto per bambini di età tra i sei e i 12 anni 40
2 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti la SEM o il DFAE può, in
singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento: a. al fine di promuovere interessi culturali o sportivi oppure interessi in materia di politica estera, di politica di sviluppo o altri importanti interessi pubblici della Svizzera; o b. per motivi umanitari o per ossequiare obblighi internazionali.
2. Ordinanza VIS del 18 dicembre 20139
Art. 5b cpv. 2 2 Il fornitore di servizi esterno registra i dati personali conformemente alle disposi- zioni dell’allegato X del regolamento (CE) n. 810/200910 (codice dei visti) e li trasmette all’autorità competente per i visti.
7 RS 142.209 8 RS 142.204 9 RS 142.512 10 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.
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3. Ordinanza del 14 novembre 201211 concernente il rilascio
di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Allegati 2 e 3 Gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
11 RS 143.5
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Annesso alla modifica dell’ODV (cifra II/Allegato, n. 3) Allegato 2 (art. 23 cpv. 2 e 3)
Emolumenti per documenti di viaggio e per il visto di ritorno
1 Emolumento per il rilascio di un documento di viaggio secondo l’articolo 1
capoverso 1 lettere a e b: CHF
1.1 persone minori di 18 anni 35.–
1.2 persone a partire dai 18 anni 115.–
2 Emolumento per il rilascio di un visto di ritorno:
EUR
2.1 bambini minori di sei anni (art. 13 dell’O del 24 ott. 200712 Esente da
sugli emolumenti LStrI) emolu- mento
2.2 bambini di età tra i sei e i 12 anni 40.–
2.3 persone a partire dai 13 anni 80.–
CHF
3 Emolumento in caso di perdita del documento di viaggio, per ogni
documento secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. a e b 100.–
4 Altri emolumenti
CHF
4.1 Emolumento per la ricezione della domanda 25.–
4.2 Emolumento per la notifica di una decisione di rifiuto della domanda
(art. 2 dell’O generale dell’8 set. 200413 sugli emolumenti) 150.–
12 RS 142.209 13 RS 172.041.1
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Annesso alla modifica dell’ODV (cifra II/Allegato, n. 3) Allegato 3 (art. 23 cpv. 4)
Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni Documenti di viaggio e Confederazione Autorità cantonale competente visti di ritorno Servizio preposto SEM (DFGP) Ricezione della Rilevamento dei all’allestimento del domanda dati biometrici documento di viaggio
Quota per Quota della Confede- Quota parte la produzione razione in senso stretto del centro
Titolo di viaggio per rifugiati / passaporto per stranieri Persone minori di 18 anni CHF 45.90 – CHF 25.– CHF 20.– Adulti CHF 45.90 CHF 49.10 CHF 25.– CHF 20.–
Visto di ritorno senza dati biometrici Bambini minori Esente da di sei anni emolumento – – Bambini di età tra i sei e i 12 anni EUR 40.– CHF 25.– – Persone a partire dai
13 anni EUR 80.– CHF 25.– –
Visto di ritorno con dati biometrici Bambini minori di sei anni – – – Bambini di età tra Importo i sei e i 12 anni residuo14 – CHF 20.– Persone a partire dai Importo
13 anni residuo15 CHF 25.– CHF 20.–
14 I 20 franchi versati al Cantone sono dedotti dai 40 euro prelevati per il visto. 15 I 20 franchi versati al Cantone sono dedotti dagli 80 euro prelevati per il visto.
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