AS 2019 2671
Regolamento concernente l'organizzazione del Fondo di sicurezza stradale
Regolamento concernente l’organizzazione del Fondo di sicurezza stradale
Modifica del 31 gennaio 2019 Approvata dal Consiglio federale il 21 agosto 2019
La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale ordina:
I Il regolamento del 9 giugno 20041 concernente l’organizzazione del Fondo di sicu- rezza stradale è modificato come segue:
Art. 1 Organi Gli organi del Fondo sono la Commissione amministrativa e il Segretariato.
Art. 2 cpv. 1
1 La Commissione amministrativa è composta da almeno:
a. due rappresentanti dell’Amministrazione federale; b. due rappresentanti dei Cantoni; c. un rappresentante del settore assicurativo; d. tre rappresentanti di diversi settori specialistici della circolazione stradale; e. quattro rappresentanti di associazioni e organizzazioni del settore della cir- colazione stradale, di cui almeno un rappresentante del traffico non motoriz- zato.
Art. 3 cpv. 2 lett. b
2 La Commissione amministrativa svolge in particolare i seguenti compiti:
b. prende le decisioni sulle pratiche che non ha delegato al Segretariato.
1 RS 741.817
2019-0889 2671
Organizzazione del Fondo di sicurezza stradale. R RU 2019
Art. 8 Abrogato
II Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2019.
31 gennaio 2019 In nome della Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale: Il presidente, Volker Fröse
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