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AS 2019 2811

Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del 28 agosto 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2019.

28 agosto 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 142.281

2019-1592 2811

Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2019

Allegato 2 (art. 18)

Stati d’origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile Albania Lituania Austria Lussemburgo Belgio Macedonia del Nord Bosnia ed Erzegovina Malta Bulgaria Montenegro Cipro Norvegia Croazia Paesi Bassi Danimarca Polonia Estonia Portogallo Finlandia Regno Unito Francia Repubblica Ceca Georgia Romania Germania Serbia Grecia Slovacchia Irlanda Slovenia Islanda Spagna Italia Svezia Kosovo Ungheria Lettonia Liechtenstein

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