AS 2019 2811
Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del 28 agosto 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2019.
28 agosto 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 142.281
2019-1592 2811
Esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri. O RU 2019
Allegato 2 (art. 18)
Stati d’origine o di provenienza o regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile Albania Lituania Austria Lussemburgo Belgio Macedonia del Nord Bosnia ed Erzegovina Malta Bulgaria Montenegro Cipro Norvegia Croazia Paesi Bassi Danimarca Polonia Estonia Portogallo Finlandia Regno Unito Francia Repubblica Ceca Georgia Romania Germania Serbia Grecia Slovacchia Irlanda Slovenia Islanda Spagna Italia Svezia Kosovo Ungheria Lettonia Liechtenstein
2812