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AS 2019 2833

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

Modifica del 7 giugno 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 settembre 20021 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Nell’articolo 14 «Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale)» e «Ufficio federale» sono sostituiti con «UFAS».

Titolo dopo l’art. 7 Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura Sezione 1: Esigenze per gli specialisti incaricati dell’osservazione (art. 43a cpv. 9 lett. c LPGA)

Art. 7a Obbligo di autorizzazione Chi intende svolgere un’osservazione per un assicuratore necessita di un’autoriz- zazione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Art. 7b Condizioni per l’autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata se:

a. nell’estratto per privati di cui all’articolo 371 del Codice penale2 rilasciato al richiedente non figurano reati che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione;

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b. il richiedente dichiara che nei suoi confronti non sono in corso procedimenti penali e non sono in corso, né sono stati conclusi negli ultimi dieci anni, procedimenti civili per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b del Codice civile3 che hanno un nesso con l’attività soggetta ad autorizza- zione e che possono pregiudicare la garanzia di esercizio irreprensibile di questa attività e la buona reputazione; c. non esistono attestati di carenza di beni contro il richiedente; d. il richiedente ha acquisito, nel quadro di una formazione o formazione con- tinua adeguata, le conoscenze giuridiche necessarie per l’esecuzione dell’osservazione conforme al diritto; e. negli ultimi dieci anni il richiedente ha concluso con successo una formazio- ne o una formazione continua di polizia o equivalente nel campo dell’osser- vazione; e f. negli ultimi cinque anni il richiedente ha svolto almeno 12 incarichi di sor- veglianza di persone.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo a persone fisiche.

Art. 7c Richiesta La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione va inoltrata per iscritto all’UFAS. Ad essa vanno allegati: a. un curriculum vitae in cui sono indicate le attività professionali precedente- mente svolte; b. la dichiarazione di cui all’articolo 7b capoverso 1 lettera b e le prove dell’adempimento delle altre condizioni di cui all’articolo 7b.

Art. 7d Durata di validità ed effetto dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata per cinque anni.

2 Essa non può essere menzionata nella denominazione professionale e non conferi- sce alcun titolo professionale protetto. Non può essere utilizzata a fini pubblicitari.

Art. 7e Comunicazione di cambiamenti sostanziali e revoca dell’autorizzazione

1 Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare immediatamente all’UFAS:

a. qualsiasi cambiamento sostanziale della situazione che ha determinato il ri- lascio dell’autorizzazione; b. l’eventuale apertura nei suoi confronti di un procedimento penale o civile per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b del Codice civile4 che ha un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione e che può pregiudi-

3 RS 210 4 RS 210

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care la garanzia di un esercizio irreprensibile di questa attività e la buona re- putazione.

2 L’autorizzazione è revocata, se:

a. una delle condizioni di cui all’articolo 7b non è più adempiuta; b. l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 è violato; o c. emergono successivamente fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata, in particolare perché la dichiarazione di cui all’articolo 7b capover- so 1 lettera b non corrispondeva al vero.

3 Essa può essere revocata, se il titolare dell’autorizzazione:

a. viola il divieto di pubblicità di cui all’articolo 7d capoverso 2; o b. svolge un’osservazione in modo non conforme al diritto.

Art. 7f Emolumenti per l’esame della richiesta di autorizzazione

1 L’UFAS riscuote un emolumento di 700 franchi per l’esame di ciascuna richiesta

di autorizzazione. 2 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre

20045 sugli emolumenti.

Art. 7g Registro dei titolari di un’autorizzazione L’UFAS tiene un registro dei titolari di un’autorizzazione.

Sezione 2: Svolgimento dell’osservazione (art. 43a e 43b LPGA)

Art. 7h Luogo dell’osservazione 1 Per luogo accessibile al pubblico s’intende il suolo pubblico o privato sul quale è di regola tollerato l’accesso del pubblico. 2 Un luogo è considerato non liberamente visibile da un luogo accessibile al pub- blico, se appartiene alla sfera privata protetta della persona da osservare, in partico- lare: a. l’interno di un’abitazione, inclusi i locali visibili dall’esterno attraverso una finestra; b. spiazzi, cortili e giardini cintati e attigui a una casa che generalmente non sono visibili dall’esterno.

5 RS 172.041.1

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Art. 7i Mezzi di osservazione 1 Per le registrazioni su supporto visivo non possono essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità percettive umane, in particolare visori notturni. 2 Per le registrazioni su supporto sonoro non possono essere impiegati strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità uditive umane, in particolare micro- spie, microfoni direzionali e amplificatori. Non possono essere utilizzate registrazio- ni di parole pronunciate non in pubblico; se tali registrazioni sono contenute in registrazioni su supporto visivo, queste ultime sono tuttavia utilizzabili senza le registrazioni su supporto sonoro. 3 Per localizzare la posizione sono ammessi soltanto strumenti previsti specificamen- te a tal fine, in particolare apparecchi di localizzazione satellitari. Non possono essere impiegati apparecchi volanti.

Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3: Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze (art. 43a cpv. 9 lett. a, 46 e 47 LPGA)

Art. 8 Gestione degli atti

1 Gli atti vanno gestiti in modo sistematico e in ordine cronologico.

2 Deve essere tenuto un indice completo degli atti che fornisca indicazioni chiare e inequivocabili sul contenuto dei singoli documenti.

Art. 8a Conservazione degli atti 1 Gli atti vanno conservati in modo sicuro e appropriato, al riparo da influssi dan- nosi.

2 Devono essere protetti mediante misure adeguate di natura edilizia, tecnica e

organizzativa da accessi non autorizzati, da modifiche non documentate e dal rischio di perdita.

Art. 8b Ex art. 8

Art. 8c Consultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione 1 Se l’assicuratore informa oralmente l’assicurato, presso i propri locali, sull’osser- vazione svolta, gli permette di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.

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2 Se l’assicuratore informa per scritto l’assicurato sull’osservazione svolta, gli dà la possibilità di consultare presso la propria sede tutto il materiale ottenuto in occasio- ne dell’osservazione. Gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.

Art. 9, rubrica Costi della consultazione degli atti

Art. 9a Distruzione degli atti 1 Salvo disposizione contraria della legge, gli atti senza valore archivistico vanno distrutti al termine della durata di conservazione. 2 La distruzione degli atti deve essere verificata ed eseguita tutelando la riservatezza di tutte le informazioni ivi contenute.

3 Il processo di distruzione va verbalizzato.

4 Gli atti relativi all’osservazione che immediatamente dopo la medesima non servo- no quali mezzi di prova per una modifica della prestazione vanno distrutti entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 43a cpv. 8 LPGA). La di- struzione deve essere confermata per scritto alla persona osservata.

Art. 9b Ex art. 9a

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 4: Procedura di opposizione (art. 52 LPGA)

Titolo prima dell’art. 12a Sezione 5: Spese concernenti il patrocinio gratuito (art. 37 cpv. 4 LPGA)

Art. 18a Disposizioni transitorie della modifica del 7 giugno 2019 1 In caso di inadempimento della condizione in materia di formazione e formazione continua di cui all’articolo 7b capoverso 1 lettera e, l’autorizzazione può essere rilasciata per due anni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019, se il richiedente adempie tutte le altre condizioni di autorizzazione e se nei sette anni precedenti l’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019 ha svolto almeno 20 incarichi di sorveglianza di persone per conto di assicuratori sociali.

2 Gli assicuratori devono provvedere alla gestione degli atti conformemente

all’articolo 8 capoverso 2 entro tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2019.

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II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2019. 2 Se il decreto d’accertamento dei risultati della votazione popolare del 25 novembre 2018 è pubblicato soltanto dopo il 20 agosto 2019, la presente ordinanza entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il decreto d’accertamento6. 3 Se in considerazione delle sentenze del Tribunale federale i risultati della votazione popolare del 25 novembre 2018 non possono essere omologati, la presente ordinanza non entra in vigore.

7 giugno 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 DCF del 29 agosto 2019 che accerta l’esito della votazione popolare del 25 novembre

2018 (FF 2019 4889). Questa ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2019.

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