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AS 2019 2881

Accordo amministrativo concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile

Traduzione

Accordo amministrativo concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile

Concluso il 25 luglio 2018 Entrato in vigore il 1o ottobre 2019

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e il Ministero delle Finanze, conformemente all’articolo 21 paragrafo 1 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile con- clusa il 3 aprile 20141, detta in seguito «Convenzione», hanno concordato le disposizioni seguenti:

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.

Art. 2 Istituzioni competenti e organismi di collegamento (1) Conformemente all’articolo 1 paragrafo 1 lettera e della Convenzione, le istitu- zioni competenti sono: a) Per quanto concerne il Brasile: l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale (INSS). b) Per quanto concerne la Svizzera: i) per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, la cassa di com- pensazione competente; ii) per l’assicurazione per l’invalidità (AI), l’ufficio AI competente.

RS 0.831.109.198.11 1 RS 0.831.109.198.1

2019-2788 2881

Applicazione della Conv. di sicurezza sociale. Acc. amministrativo con il Brasile RU 2019

(2) Conformemente all’articolo 1 paragrafo 1 lettera f della Convenzione, gli orga- nismi di collegamento sono: a) Per quanto concerne il Brasile: l’Istituto Nazionale della Sicurezza Sociale (INSS), rappresentato dall’agen- zia di previdenza sociale responsabile delle convenzioni internazionali («Agência de Previdência Social de Atendimento de Acordos Internacio- nais») da esso designata. b) Per quanto concerne la Svizzera: i) per l’assicurazione per la vecchiaia e i per superstiti, la Cassa svizzera di compensazione (CSC), a Ginevra; ii) per l’assicurazione per l’invalidità, l’Ufficio AI per gli assicurati resi- denti all’estero (UAIE), a Ginevra.

Titolo II: Disposizioni sulla legislazione applicabile

Art. 3 Certificato di distacco (1) Se si applica la legislazione nazionale di una Parte in virtù dell’articolo 7 della Convenzione, su richiesta del datore di lavoro l’istituzione competente di detta Parte rilascia un certificato in cui attesta che il lavoratore è sottoposto alla legislazione della medesima Parte, indicando il periodo di validità del certificato. Il certificato è una prova del fatto che la legislazione d’assicurazione obbligatoria dell’altra Parte non si applica al lavoratore interessato, conformemente alla Convenzione. (2) L’istituzione competente della Parte che rilascia il certificato di cui al para- grafo 1 ne fornisce una copia al datore di lavoro e una al lavoratore e informa l’organismo di collegamento dell’altra Parte, inviandogli una copia del certificato o elenchi periodici. (3) Il periodo di distacco concesso sulla base dell’articolo 7 della Convenzione potrà essere rinnovato rilasciando un nuovo certificato, senza consultare l’altra Parte, a condizione che con il periodo di proroga non si superi il limite massimo di cinque anni previsto dalla Convenzione. (4) Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato sull’apposito modulo: a) in Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; b) in Brasile, dall’agenzia di previdenza sociale responsabile delle convenzioni internazionali designata dall’INSS.

Art. 4 Esercizio del diritto d’opzione (1) Per esercitare il diritto d’opzione previsto all’articolo 10 paragrafi 3 e 4 della Convenzione, i lavoratori comunicano la loro scelta: a) alla Cassa federale di compensazione, a Berna, se esercitano la loro attività lucrativa in Brasile;

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b) all’agenzia di previdenza sociale responsabile delle convenzioni internazio- nali designata dall’INSS, se esercitano la loro attività lucrativa in Svizzera. (2) Se una persona menzionata all’articolo 10 paragrafi 3 e 4 della Convenzione opta a favore della legislazione della Parte rappresentata, l’istituzione competente svizzera o l’organismo di collegamento brasiliano le rilascia un’attestazione da cui risulta che è sottoposta a questa legislazione. (3) Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 7 della Convenzione, le persone che lavorano in Svizzera devono annunciarsi presso l’istituzione svizzera competente, quando iniziano la loro attività lucrativa oppure all’entrata in vigore della Conven- zione, se in quel momento esercitano già un’attività lucrativa ma non sono assicu- rate.

Art. 5 Familiari Nei casi di cui all’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione, le persone interessate devono annunciarsi presso la competente cassa di compensazione.

Titolo III: Disposizioni relative alle prestazioni

Art. 6 Trattamento delle richieste di prestazioni (1) Per richiedere prestazioni contemplate dalla Convenzione, le persone residenti in Svizzera devono rivolgersi direttamente alla Cassa svizzera di compensazione e quelle residenti in Brasile a un’agenzia di previdenza sociale dell’INSS. (2) Le persone residenti in uno Stato terzo che chiedono prestazioni in virtù della legislazione di una delle Parti devono rivolgersi direttamente all’organismo di colle- gamento della Parte in questione. (3) Dopo aver ricevuto una richiesta di prestazioni, l’organismo di collegamento della prima Parte la trasmette il più rapidamente possibile all’organismo di collega- mento dell’altra Parte, indicando la data in cui essa è stata presentata. (4) Con la richiesta, l’organismo di collegamento della prima Parte trasmette anche tutti i giustificativi e le copie degli atti ufficiali in suo possesso di cui l’organismo di collegamento dell’altra Parte necessita per determinare il diritto alle prestazioni. (5) I dati personali del richiedente e delle persone a suo carico, contenuti nella richiesta di prestazioni, verranno verificati dall’organismo di collegamento della prima Parte, che ne confermerà l’esattezza sulla base degli atti ufficiali. L’organismo di collegamento può inoltre chiedere informazioni e documenti supplementari diret- tamente al richiedente, ai datori di lavoro oppure ad altre istituzioni. (6) Oltre alla richiesta di prestazioni e alla documentazione menzionata ai paragrafi precedenti del presente articolo, l’organismo di collegamento della prima Parte trasmette all’organismo di collegamento dell’altra un modulo di comunicazione dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione della prima Parte.

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(7) Se necessario per l’acquisizione del diritto a prestazioni, il Brasile prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo, conforme- mente all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 7 Indennità unica (1) Quando, in virtù dell’articolo 18 paragrafi 3 e 6 della Convenzione, i cittadini brasiliani o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro l’importo che sarebbe eventualmente versato loro al posto della rendita nonché la durata complessiva e la distinta dei periodi di assicurazione considerati. (2) L’avente diritto deve fare la propria scelta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. (3) Se l’avente diritto non fa la propria scelta entro il termine previsto al para- grafo 2, la Cassa svizzera di compensazione gli assegna l’indennità unica. (4) L’assicurato viene informato di tale effetto giuridico nella comunicazione di cui al paragrafo 1.

Art. 8 Richieste di prestazioni d’invalidità Per l’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione, l’istituzione competente di una Parte trasmette gratuitamente tutti i documenti (richiesta di prestazioni, rapporto medico dettagliato) debitamente compilati all’istituzione competente dell’altra Parte.

Art. 9 Sovrapposizione di periodi In caso di periodi di assicurazione concomitanti, l’istituzione competente di una Parte prende in considerazione i periodi compiuti secondo la sua legislazione e totalizza i periodi compiuti secondo la legislazione dell’altra Parte soltanto se questi ultimi non si sovrappongono ai primi.

Art. 10 Notifiche delle decisioni (1) L’istituzione competente o l’organismo di collegamento notifica direttamente al richiedente la decisione concernente il diritto a prestazioni, indicando i rimedi giuri- dici, e ne invia una copia all’istituzione competente dell’altra Parte. (2) La decisione deve indicare: a) l’importo delle prestazioni che saranno fornite all’assicurato, il tipo di pre- stazione concessa, la data a partire dalla quale essa verrà fornita e, se del caso, la data della sua cessazione; b) in caso di rifiuto, il tipo di prestazione rifiutata e i motivi di tale decisione.

Art. 11 Versamento delle prestazioni Le prestazioni sono versate agli aventi diritto dall’istituzione debitrice di prestazioni secondo le disposizioni legali a essa applicabili.

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Titolo IV: Disposizioni diverse

Art. 12 Obbligo d’informare (1) I beneficiari di prestazioni concesse secondo la legislazione di una delle Parti che risiedono sul territorio dell’altra comunicano all’istituzione competente, diretta- mente oppure tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambiamento concer- nente la situazione personale o familiare, lo stato di salute o la capacità di lavoro e di guadagno suscettibile di incidere sui loro diritti o obblighi riguardo alle legislazioni menzionate all’articolo 2 della Convenzione o alle disposizioni della Convenzione. (2) Su richiesta ed entro i limiti delle rispettive legislazioni, le istituzioni competenti si informano reciprocamente o tramite gli organismi di collegamento su qualsiasi modifica di cui al paragrafo 1, a condizione che detengano le informazioni o se queste ultime sono state comunicate loro dai beneficiari o dai loro aventi diritto.

Art. 13 Spese amministrative (1) Le spese amministrative risultanti dall’applicazione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo sono assunte dagli organi incaricati della loro applicazione. (2) Le spese relative agli ulteriori esami medici richiesti saranno rimborsate dall’istituzione competente che li ha richiesti. La procedura di rimborso è stabilita di comune accordo dalle istituzioni competenti.

Art. 14 Documenti destinati al Brasile (1) Ai fini dell’articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione, le lettere di procura e i certificati di vita destinati al Brasile e previsti dalla sua legislazione devono essere tradotti in portoghese. (2) A tale scopo, si possono utilizzare i moduli convenuti tra le Parti.

Art. 15 Statistiche Per ogni anno civile, al più tardi entro la fine del primo semestre dell’anno successi- vo, le Parti si scambiano le statistiche concernenti i certificati di distacco rilasciati e i versamenti effettuati ai beneficiari in applicazione della Convenzione. Le statistiche sui versamenti, suddivise per tipo di prestazione, forniscono indicazioni sul numero di beneficiari e sull’importo complessivo delle prestazioni concesse.

Art. 16 Moduli e scambio elettronico di dati (1) Le Parti stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione. (2) Per facilitare l’applicazione della Convenzione, le Parti possono concordare misure per lo scambio elettronico di dati.

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Titolo V: Disposizioni finali

Art. 17 Entrata in vigore Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla medesima data della Con- venzione e resta applicabile per la sua stessa durata.

Art. 18 Portata Il presente Accordo amministrativo è applicato unicamente nel quadro della Con- venzione e delle legislazioni delle due Parti e non produce effetti giuridici al di là della Convenzione stessa.

Fatto a Brasilia, il 25 luglio 2018, in due esemplari originali, in lingua francese e portoghese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per l’Ufficio federale Per il delle assicurazioni sociali: Ministero delle Finanze: Andrea Semadeni Marcelo Abi-Ramia Caetano

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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