AS 2019 2899
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tappezziera-decoratrice/Tappezziere-decoratore con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tappezziera-decoratrice/Tappezziere-decoratore con attestato federale di capacità (AFC)
del 30 agosto 2019
28420 Tappezziera-decoratrice AFC/Tappezziere-decoratore AFC
Tapissière-décoratrice CFC/Tapissier-décorateur CFC Raumausstatterin EFZ/Raumausstatter EFZ
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale I tappezzieri-decoratori di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. arredano spazi interni ed esterni in dimore storiche e abitazioni moderne ed eseguono progetti riguardanti la mobilia, il pavimento, le pareti e i soffitti in base ai desideri del cliente; b. lavorano utilizzando svariati materiali e attrezzi specifici; possiedono com- petenze tecniche e abilità manuali e svolgono la loro attività con precisione e cura al fine di garantire un risultato di alta qualità;
RS 412.101.222.33
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c. dispongono di un’elevata capacità di rappresentazione spaziale e di compe- tenza creativa, senso estetico e gusto per individuare materiali decorativi conformi allo stile e di alta qualità; d. lavorano in modo autonomo e responsabile, sono flessibili, sanno lavorare in team e collaborano efficacemente con i fornitori e gli altri professionisti; e. comunicano in modo professionale con i clienti, garantiscono la necessaria riservatezza e hanno un aspetto curato.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura quattro anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. imbottitura:
1. eseguire l’imbottitura classica di un mobile,
2. eseguire l’imbottitura moderna di un mobile,
3. eseguire la riparazione e il restauro di mobili imbottiti secondo le ri-
chieste dei clienti,
4. eseguire rivestimenti fissi di mobili,
5. confezionare rivestimenti sfoderabili (fodere) e cuscini,
6. eseguire imbottiture capitonné classiche o moderne;
b. installazione di tende e sistemi di tende:
1. montare sistemi per tende e tende tecniche,
2. montare binari, aste o stanghe per tende e tende arricciate;
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c. montaggio di mobili e oggetti:
1. consegnare mobili e parti di mobili e assemblarli presso i clienti,
2. consegnare oggetti e fissarli presso i clienti;
d. rivestimento di pavimenti con rivestimenti tessili:
1. preparare il pavimento di sottofondo per la posa,
2. posare rivestimenti tessili per pavimenti,
3. eseguire lavori di finitura dopo la posa del rivestimento;
e. applicazione di rivestimenti tesi composti da materiali differenti:
1. eseguire rivestimenti tesi con materiali differenti,
2. isolare superfici interne tramite applicazione di materiali differenti,
3. rivestire superfici tramite incollaggio di materiali differenti;
f. comunicazione e documentazione:
1. comunicare con clienti e partner,
2. compilare rapporti di lavoro.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
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Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440
lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale
a. Conoscenze professionali – Imbottitura 80 80 40 80 280 Comunicazione e documentazione – Installazione di tende e sistemi 40 80 40 80 240 di tende Montaggio di mobili e oggetti – Rivestimento di pavimenti con 80 40 120 40 280 rivestimenti tessili Applicazione di rivestimenti tesi con materiali differenti Totale conoscenze professionali 200 200 200 200 800 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 c. Educazione fisica 40 40 40 40 160 Totale delle lezioni 360 360 360 360 1440
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
4 RS 412.101.241
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Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono 25 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:
Anno Corso Competenza operativa Durata
1 1 eseguire l’imbottitura classica di un mobile 5 giorni
eseguire l’imbottitura moderna di un mobile eseguire rivestimenti fissi di mobili
1 2 preparare il pavimento di sottofondo per la posa 5 giorni
posare rivestimenti tessili per pavimenti eseguire lavori di finitura dopo la posa del rivestimento
2 3 montare sistemi per tende e tende tecniche 5 giorni
montare binari, aste o stanghe per tende e tende arricciate eseguire rivestimenti tesi con materiali differenti
2 4 eseguire l’imbottitura classica di un mobile 5 giorni
eseguire rivestimenti fissi di mobili eseguire imbottiture capitonné classiche o moderne
3 5 eseguire la riparazione e il restauro di mobili imbottiti secondo 5 giorni
le richieste dei clienti confezionare rivestimenti sfoderabili (fodere) e cuscini consegnare mobili e parti di mobili e assemblarli presso i clienti rivestire superfici tramite incollaggio di materiali differenti Totale 25 giorni
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
5 Il piano del 30 agosto 2019 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: http://www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.
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c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche se- guenti: a. attestato federale di capacità di tappezziere-decoratore AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di decoratore d’interni qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie co- noscenze professionali nel campo di attività del tappezziere-decoratore AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una
seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di
persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
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Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per scritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per scritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura genera- le e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
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1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del tappezziere-
decoratore AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 24 ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
e il colloquio professionale della durata di 30 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Imbottitura 30 %
Comunicazione e documentazione
2 Installazione di tende e sistemi di tende 15 %
Montaggio di mobili e oggetti
3 Rivestimento di pavimenti con rivestimenti tessili 40 %
Applicazione di rivestimenti tesi composti da materiali differenti
4 Colloquio professionale 15 %
b. conoscenze professionali», della durata di 3,5 ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende
i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponde- razioni seguenti:
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Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione
1 Imbottitura 60 min. 30 %
2 Installazione di tende e sistemi di tende 60 min. 30 %
Montaggio di mobili e oggetti
3 Rivestimento di pavimenti con rivestimenti tessili 90 min. 40 %
Applicazione di rivestimenti tesi composti da materiali differenti
c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base.
Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 15 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 15 per cento. 3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note delle pagelle dei semestri 1–8.
Art. 19 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento
delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.
6 RS 412.101.241
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Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle cono- scenze professionali. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «Tappezziera-decoratrice AFC»/«Tappezziere-decoratore AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tappezzieri-decoratori AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne dei tappezzieri-decoratori AFC è composta di: a. quattro a sette rappresentanti della Oml decorazione d’interni svizzera; b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
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2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.
Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
1 È responsabile dei corsi interaziendali la Oml decorazione d’interni svizzera.
2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 21 maggio 19997 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio e il programma d’insegnamento professionale del 21 maggio 1999 per decoratori d’interni sono abrogati.
7 FF 1999 6074
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Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di tappezziere-decoratore prima
dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per tap- pezziere-decoratore entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anterio- re. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) si applicano dal 1° gennaio 2024.
Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
30 agosto 2019 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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