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AS 2019 29

Ordinanza dell'UFT concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza dell’UFT concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT)

Modifica del 19 dicembre 2018

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ordina:

I L’ordinanza dell’UFT del 14 maggio 20121 concernente l’accesso alla rete ferrovia- ria è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Prezzo delle tracce

Art. 2 cpv. 4 4 Il supplemento non viene riscosso per le fermate nelle stazioni di smistamento di cui all’articolo 5.

Art. 3 cpv. 1, 3 e 4 1 Il prezzo per la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto (prezzo dell’energia elettrica) è di 11 ct./kWh. È ridotto del 40 per cento tutti i giorni dalle 22.00 alle 6.00 e aumentato del 20 per cento dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle

9.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

3 Se l’utente della rete non misura il consumo di energia elettrica o non comunica al gestore dell’infrastruttura il numero di veicolo a dodici cifre attribuito al veicolo motore, il consumo si calcola sulla base dei valori di riferimento di cui all’allegato 5 applicando un supplemento secondo l’articolo 20a capoverso 3 OARF. 4 Per i veicoli privi di freni rigenerativi tali valori di riferimento sono moltiplicati per i seguenti fattori: a. fattore 1,45 per le corse del traffico regionale viaggiatori; b. fattore 1,15 per le altre corse.

1 RS 742.122.4

2017-2305 29

Accesso alla rete ferroviaria. O dell’UFT RU 2019

Titolo prima dell’art. 5 Sezione 2: Prestazioni supplementari, pubblicazione

Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3: Attribuzione delle tracce

Titolo prima dell’art. 10a Sezione 4: Chiusura di tratte per lavori di costruzione

Art. 10a Tipi di chiusura di tratte (art. 11b cpv. 1–3 OARF) 1 Le chiusure durante i fine settimana iniziano al più presto il venerdì sera dopo le ore di punta (OdP) e terminano al più tardi il lunedì mattina prima delle OdP. 2 Le chiusure notturne prolungate iniziano al più presto la sera dopo le OdP e termi- nano al più tardi il mattino successivo prima delle OdP. 3 Le catene di trasporto nel traffico viaggiatori sono garantite se il tempo di viaggio totale si allunga di non oltre 15 minuti per i viaggi di durata non superiore a un’ora in base a quanto pianificato, e di non oltre 30 minuti per i viaggi di durata superiore in base a quanto pianificato.

Art. 10b Costi per le imprese di trasporto ferroviario in caso di chiusura di tratte (art. 11b cpv. 4 OARF)

In caso di chiusura di tratte le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi di: a. pianificazione e preparazione del servizio sostitutivo e delle deviazioni; b. prestazioni d’esercizio supplementari; c. assistenza ai clienti; d. distribuzione; e e. comunicazione.

Art. 10c Indennizzo nel rimanente traffico (art. 11b cpv. 5 OARF) 1 Nel traffico merci su tratte a scartamento normale, in caso di deviazioni su rotaia il gestore dell’infrastruttura versa all’impresa di trasporto ferroviario un indennizzo di

800 franchi per treno interessato, treni di servizio esclusi.

2 Se la deviazione su rotaia non è possibile, l’indennizzo è di 1500 franchi per treno interessato. 3 Su tratte a scartamento ridotto l’indennizzo equivale ai costi supplementari causati all’impresa di trasporto ferroviario.

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Accesso alla rete ferroviaria. O dell’UFT RU 2019

Art. 10d Importo forfettario in caso di annuncio non tempestivo di una chiusura (art. 11b cpv. 6 OARF) 1 Se non annuncia tempestivamente la chiusura di una tratta, il gestore dell’infra- struttura versa all’impresa di trasporto ferroviario un importo forfettario di 2000 franchi per treno interessato. 2 Se la deviazione su rotaia non è possibile, l’importo forfettario è di 3000 franchi per treno interessato.

Titolo prima dell’art. 11 Sezione 5: Disposizioni finali

II

1 L’allegato 1c è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 5 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2019.

19 dicembre 2018 Ufficio federale dei trasporti: Peter Füglistaler

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Accesso alla rete ferroviaria. O dell’UFT RU 2019

Allegato 1c (art. 1 cpv. 4 lett. b.)

Prezzo di base in funzione dell’usura: prezzi dei tipi di veicoli per intervalli di velocità e intervalli di raggi secondo l’allegato 1b2

2 Non pubblicato nella RU. Consultabile gratuitamente sul sito dell’UFT:

www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Ordinanze del DATEC e dell’UFT.

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Accesso alla rete ferroviaria. O dell’UFT RU 2019

Allegato 5 (art. 3 cpv. 3)

Valori di riferimento forfettari relativi al consumo di energia elettrica Categoria di treno Valore di riferimento (kWh per tkmL)

Veicoli con freni Veicoli senza freni rigenerativi rigenerativi

1. Intercity/Eurocity 0.0235 0.0271

2. Treno diretto/Interregio 0.0235 0.0271

3. Treno regionale 0.0370 0.0537

4. Treno suburbano (S-Bahn) 0.0370 0.0537

5. Regioexpress 0.0310 0.0356

6. Treno merci a lunga percorrenza 0.0180 0.0207

7. Corsa con veicolo motore d’epoca 0.0303 0.0348

8. Treno merci trattore 0.0347 0.0399

9. Treno di locomotive 0.0410 0.0471

10. Treno di materiale rotabile vuoto 0.0295 0.0339

del traffico viaggiatori

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