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AS 2019 2913

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini antirabbici

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini antirabbici

del 3 settembre 2019

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai seguenti vaccini:

Codice ATC2 Principio attivo

J07BG vaccini antirabbici

Art. 2 Quantità massima La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbi- sogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio suffi- cienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata. 2 Il settore Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della libera- zione. Esso emana una decisione.

RS 531.211.36 1 RS 531.11 2 Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) all’indirizzo seguente: www.whocc.no > ATC/DDD Index

2019-2809 2913

Liberazione di scorte obbligatorie di vaccini antirabbici. O del DEFR RU 2019

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Fornitura e uso delle scorte obbligatorie 1 Ilproprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti soltanto le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo. 2 Un vaccino antirabbico prelevato da una scorta obbligatoria può essere utilizzato esclusivamente a scopo di profilassi post-esposizione oppure, in ambito professiona- le, di profilassi pre-esposizione. Il proprietario di scorte obbligatorie è tenuto a informare i clienti di queste indicazioni d’uso. 3 Il settore Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respin- gerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2. 4 Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore Agenti terapeutici.

Art. 7 Opposizioni alle decisioni Fondandosi sull’articolo 45 della legge sull’approvvigionamento del Paese del 17 giugno 20163 (LAP), il proprietario può impugnare mediante opposizione le decisioni del settore Agenti terapeutici entro cinque giorni dalla notifica della deci- sione.

Art. 8 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP4.

Art. 9 Esecuzione L’UFAE e il settore Agenti terapeutici sono responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza.

3 RS 531 4 RS 531

Liberazione di scorte obbligatorie di vaccini antirabbici. O del DEFR RU 2019

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 25 settembre 2019.

3 settembre 2019 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

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