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AS 2019 2959

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Modifica del 16 settembre 2019

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 135 lettere c e cbis dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2, ordina:

I Gli allegati 4a e 5 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.

16 settembre 2019 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

1 RS 641.711

2019-2473 2959

O sul CO2 RU 2019

Allegato 4a (art. 28 cpv. 1)

Calcolo dell’obiettivo individuale

N. 2

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel: a. 2015: 1532 kg; b. 2016: 1563 kg; c. 2017: 1588 kg; d. 2018: 1601 kg.

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatri- colati per la prima volta era nel: a. 2018: 2056 kg.

2960

O sul CO2 RU 2019

Allegato 5 (art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO2)

N. 3 lett. b

3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni gram- mo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti: b. per l’anno di riferimento 2020: 109.00 franchi.

2961

O sul CO2 RU 2019

2962