AS 2019 2959
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)
Modifica del 16 settembre 2019
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 135 lettere c e cbis dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2, ordina:
I Gli allegati 4a e 5 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.
16 settembre 2019 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga
1 RS 641.711
2019-2473 2959
O sul CO2 RU 2019
Allegato 4a (art. 28 cpv. 1)
Calcolo dell’obiettivo individuale
N. 2
2 Peso a vuoto medio
2.1 Automobili
Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel: a. 2015: 1532 kg; b. 2016: 1563 kg; c. 2017: 1588 kg; d. 2018: 1601 kg.
2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri
Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri immatri- colati per la prima volta era nel: a. 2018: 2056 kg.
2960
O sul CO2 RU 2019
Allegato 5 (art. 29 cpv. 1)
Importi delle sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 legge sul CO2)
N. 3 lett. b
3 Importi delle sanzioni per gli anni di riferimento 2019 e seguenti
Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per ogni gram- mo di CO2/km in eccesso (da 0,1 grammi) sono i seguenti: b. per l’anno di riferimento 2020: 109.00 franchi.
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O sul CO2 RU 2019
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