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AS 2019 2973

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica

Traduzione

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 (COTIF)

RS 0.742.403.12; RU 2006 3101

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM – Appendice B alla Convenzione)

Modifica dell’articolo 6 paragrafo 7 Il 20 aprile 2015 la Commissione di revisione ha deciso con procedura scritta di modificare l’articolo 6 paragrafo 7 CIM (Appendice B alla Convenzione). L’articolo 6 paragrafo 7 delle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM), Appendice B alla Convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) nel tenore del Protocollo del 3 giugno 1999 (Protocollo di Vilnius) riceve il seguente nuovo tenore:

«Art. 6 Contratto di trasporto § 7 In caso di trasporto che attraversa il territorio doganale dell’Unione europea o il territorio sul quale è applicata la procedura di transito comune, ciascuna spedizione deve essere accompagnata da una lettera di vettura che corrisponda ai requisiti dell’articolo 7.»

La presente modifica è entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2016.

2019-0493 2973

Trasporti internazionali ferroviari. Prot. del 1999 RU 2019