AS 2019 3049
Ordinanza sul registro fondiario
Ordinanza sul registro fondiario (ORF)
Modifica del 20 settembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 settembre 20111 sul registro fondiario è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 1 L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), presso l’Ufficio federale di giustizia, esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni e sulle organizzazioni private incaricate di realiz- zare compiti di cui all’articolo 949d CC.
Art. 27, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Accesso elettronico 1 I Cantoni possono prevedere di rendere pubblico l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a.
3 Abrogato
Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d’accesso 1 I Cantoni possono prevedere di consentire l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: a. i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali;
1 RS 211.432.1
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Registro fondiario. O RU 2019
b. le banche, le casse pensioni, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dal- la Confederazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 19912 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 20033 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche; c. gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all’esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi; d. altre persone, ai dati dei fondi:
1. loro appartenenti,
2. sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all’esercizio della loro
attività o dei loro diritti; e. gli amministratori immobiliari autorizzati all’accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi. 2 I Cantoni possono concedere l’accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettera a e lettera d numero 1. Adottano misure a tutela della confidenzialità dei documenti giustificativi.
Art. 29 Accesso elettronico ampliato: modalità 1 I Cantoni disciplinano le modalità dell’accesso elettronico ampliato, in particolare:
a. il modo di accedere; b. il controllo degli accessi; c. l’utilizzo dei dati ottenuti; d. la protezione da accessi non autorizzati ai dati; e. le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi; f. le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati.
2 Pubblicano i diritti d’accesso in una forma adeguata.
Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d’accesso in caso di abuso 1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l’identità e la funzione della persona o dell’autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il mo- mento dell’accesso. I protocolli sono conservati per due anni. 2 Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse.
2 RS 211.412.11 3 RS 935.12
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3 L’autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. 4 Il Cantone o l’organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d’accesso.
Art. 30a Rilevazione dei dati a scopo statistico Gli obblighi di collaborare da parte degli uffici del registro fondiario in occasione delle rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica sono retti dalla legge del 9 ottobre 19924 sulla statistica federale e dalle pertinenti disposizioni esecutive.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
20 settembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 431.01
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