Lexipedia

AS 2019 3095

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)

Modifica del 20 settembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 settembre 20091 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà è modificata come segue:

Art. 2 Funzione principale, nonché informazioni e funzioni supplementari 1 Il Catasto contiene informazioni affidabili sulle vigenti restrizioni di diritto pub- blico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni e le rende acces- sibili (art. 3).

2 Può contenere informazioni supplementari (art. 8b).

3 Può essere utilizzato dai Cantoni come organo di pubblicazione ufficiale nel settore delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Contenuto, carattere determinante e grado di dettaglio informativo

Art. 3 lett. e Abrogata

Art. 3a Carattere determinante Se il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato concernenti la restri- zione di diritto pubblico della proprietà sono in contraddizione, prevalgono queste ultime.

1 RS 510.622.4

2019-0859 3095

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. O RU 2019

Art. 7 cpv. 1 1 I dati sono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato della restrizione. È fatta salva la loro pubblicazione secondo l’articolo 2 capoverso 3 prima del passag- gio in giudicato.

Titolo prima dell’art. 8a Sezione 3a: Rinvio al registro fondiario, informazioni supplementari

Art. 8a Rinvio al registro fondiario Il Catasto rinvia in maniera generale alle restrizioni di diritto pubblico della proprie- tà menzionate nel registro fondiario.

Art. 8b Informazioni supplementari

1 Oltre ai suoi contenuti il Catasto può comprendere:

a. informazioni concernenti modifiche previste o in corso di restrizioni di dirit- to pubblico della proprietà; b. a titolo di informazioni non vincolanti, altri geodati di base di diritto federale ai sensi dell’allegato 1 OGI2 e geodati di base di diritto cantonale; c. indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. 2 L’organo responsabile del Catasto rappresenta le informazioni supplementari sugli effetti giuridici anticipati di modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che vengono messe a sua disposizione dal competente servizio spe- cializzato della Confederazione. Gli articoli 5–8 si applicano per analogia. 3 L’Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito alle informazioni supplementari.

4 Gli articoli 17 e 18 LGI non si applicano alle informazioni supplementari.

Art. 9 cpv. 2 2 Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette inoltre a disposizione i pertinenti geodati di base nel quadro di un servizio di telecaricamento.

Art. 10 Estratto 1 Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti e informazioni supplementari del Catasto concernenti un fondo, sempre che possa essere differenziato secondo la superficie, fatte salve le quote di comproprietà.

2 RS 510.620

3096

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. O RU 2019

2 L’estratto contiene almeno:

a. i geodati di base di all’articolo 3 lettere a e b; b. l’esatta designazione delle prescrizioni legali ai sensi dell’articolo 3 lettera c; c. le indicazioni concernenti le basi legali di cui all’articolo 3 lettera d; d. le informazioni concernenti le modifiche previste o in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà di cui all’articolo 8b capoverso 1 lettera a. 3 I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti al livello d’informazione «Beni immobili» della misurazione ufficiale. 4 L’estratto informa circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omessi. 5 L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all’allestimento e alla rappresentazione di estratti.

Art. 11 e 12 Abrogati

Art. 14 cpv. 1 1 Il Cantone può prevedere l’autenticazione di estratti. Nomina l’ufficio competente per l’allestimento e il rilascio di estratti autenticati.

Art. 15 Abrogato

Sezione 6 (art. 16) Abrogata

Art. 18a Accordo amministrativo con il Liechtenstein Il DDPS può concludere con il Principato del Liechtenstein un accordo di diritto internazionale denunciabile e di durata limitata concernente il trasferimento integrale o parziale di compiti relativi al Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del Liechtenstein all’Ufficio federale di topografia, in particolare riguardo al supporto e al controllo della tenuta del Catasto e all’alta vigilanza ai sensi dell’articolo 18.

Art. 20 cpv. 1 lett. b e 3, frase introduttiva

1 Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:

b. versati in ragione di almeno il 90 per cento in qualità di contributi globali ai costi d’esercizio e di sviluppo sostenuti dai Cantoni.

3097

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. O RU 2019

3 Le risorse per i contributi globali ai costi d’esercizio e di sviluppo sostenuti dai Cantoni sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d’esercizio e di sviluppo stimati dei Cantoni. Esse sono ripartite tra i singoli Cantoni come segue:

Art. 26–30 Abrogati

Art. 31 Organo di accompagnamento 1 L’Ufficio federale di topografia istituisce un organo di accompagnamento per il coordinamento dell’introduzione e dello sviluppo del Catasto e per la sorveglianza e l’accompagnamento della valutazione di cui all’articolo 43 LGI.

2 L’organo di accompagnamento è composto di rappresentanti delle conferenze

specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e dell’organo di coordinamento della Confederazione di cui all’arti- colo 48 OGI3.

3 L’organo di accompagnamento consiglia l’Ufficio federale di topografia durante

l’introduzione e lo sviluppo del Catasto fino a quattro anni d’esercizio dopo la conclusione della valutazione. 4 L’Ufficio federale di topografia stabilisce in dettaglio i compiti e l’organizzazione dell’organo di accompagnamento.

Art. 32 Termine per la valutazione Il termine per la valutazione ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 LGI si conclude il 31 dicembre 2021.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

20 settembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 510.620

3098