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AS 2019 3103

Ordinanza sull'utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza sull’utilizzazione delle forze idriche (OUFI)

Modifica del 13 settembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 febbraio 20001 sull’utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

2 In tutta l’ordinanza «Ufficio» è sostituito con «UFE».

Art. 1 Competenze 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC): a. rilascia, modifica, rinnova e proroga concessioni nell’ambito di competenza della Confederazione e rilascia le relative concessioni complementari; b. emana misure provvisionali per quanto sia competente nel merito; c. nomina i membri della Commissione federale dell’economia delle acque e delle delegazioni svizzere nelle commissioni internazionali incaricate delle centrali idroelettriche di frontiera, nonché i commissari federali per le cen- trali idroelettriche di frontiera. 2 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente in particolare per i seguenti compiti: a. esercitare l’alta vigilanza sull’utilizzazione delle forze idriche (art. 1 cpv. 1 LUFI); b. coordinarsi con le autorità estere, in particolare per la conclusione di trattati internazionali nell’ambito di applicazione della legge sulle forze idriche,

1 RS 721.801

2019-1093 3103

Utilizzazione delle forze idriche. O RU 2019

condurre negoziati con queste autorità e procedere ai lavori necessari a tal fine; c. dirigere tutte le procedure in materia di diritti d’acqua, comprese le procedu- re di risanamento secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LUFI, emanare le necessarie decisioni incidentali e svolgere compiti che precedono e se- guono le procedure; d. porre in vigore le concessioni rilasciate dal DATEC; e. autorizzare l’inizio anticipato dei lavori; sono fatte salve le disposizioni del diritto in materia di sussidi; f. decidere in merito alle domande di proroga dei termini relative all’attuazione di prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni rilasciate con la concessione; g. effettuare il collaudo degli impianti e delle misure ambientali; h. sorvegliare l’attuazione delle concessioni e delle autorizzazioni nonché il rispetto degli atti normativi e dei trattati internazionali rilevanti; fare esegui- re le prescrizioni contenute nella concessione e nelle autorizzazioni; i. emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della concessione e delle au- torizzazioni rilasciate con la concessione; j. riscuotere le tasse secondo l’articolo 49 capoverso 1 secondo periodo LUFI per il finanziamento dei contributi di compensazione e versarle; k. autorizzare modifiche minori concernenti gli impianti esistenti e le misure edilizie e ambientali autorizzate dal DATEC; l. autorizzare l’impiego a titolo sperimentale di apparecchi alternativi per l’utilizzazione delle forze idriche.

Art. 3 cpv. 2 2 I Cantoni possono dichiarare applicabile il diritto cantonale sull’espropriazione in caso di costruzione di centrali idroelettriche di una potenza inferiore a 300 kW; sono fatti salvi gli articoli 10 e 18 della legge federale del 20 giugno 1930 2 sull’espropriazione.

2 RS 711

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 settembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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