AS 2019 3119
Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali
Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali
del 21 giugno 2019
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 14 maggio 20181; visto il parere del Consiglio federale del 15 agosto 20182, decreta:
I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento
Art. 24 cpv. 2 e 3 2 Approva la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali sempre che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli autonomamente in virtù degli articoli 7a e 7bbis della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 3 Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al referendum, l’Assemblea federale l’approva mediante decreto federale. In caso con- trario l’approva mediante decreto federale semplice.
Art. 152 cpv. 3bis e 3ter 3bis Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di:
a. applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui conclusione o modifica necessita dell’approvazione dell’Assemblea federale; o
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Competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. LF RU 2019
b. denunciare urgentemente un trattato internazionale la cui denuncia necessite- rebbe dell’approvazione dell’Assemblea federale. 3ter Rinuncia all’applicazione provvisoria o alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.
2. Legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione
Art. 7a, rubrica, cpv. 1, 1bis, 2, 3, frase introduttiva e 4, frase introduttiva Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trat- tati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un tratta- to internazionale approvato dall’Assemblea federale. L’autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l’autorizzazione a modificarlo e a denun- ciarlo. 1bis Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia. 2 Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può pro- cedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata. 3 Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modi- fiche di trattati internazionali che: 4 Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:
Art. 7b cpv. 1 1 Nel caso in cui la conclusione o la modifica di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applica- zione provvisoria senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.
Art. 7bbis Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 1 Nel caso in cui la denuncia di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. 2 Il Consiglio federale rinuncia alla denuncia urgente se vi si oppongono le commis- sioni competenti di ambo le Camere.
5 RS 172.010
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Art. 48a Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali 1 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale. 2 Riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confi- denziali o segreti.
3. Legge federale del 22 dicembre 19996 concernente la partecipazione
dei Cantoni alla politica estera della Confederazione
Art. 2 lett. b La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende: b. contribuire a tutelare nella misura del possibile le competenze dei Cantoni nella conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali;
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 La Conferenza di coordinamento ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019 Consiglio nazionale, 21 giugno 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
10 ottobre 2019.7
2 La presente legge entra in vigore il 2 dicembre 2019 come da decisione della
Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale.
9 settembre 2019 Conferenza di coordinamento dell’Assemblea federale
6 RS 138.1 7 FF 2019 3711
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