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AS 2019 313

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per gli autoveico- li di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Nell’intera ordinanza «atto emanato dall’UE» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «atto normativo UE».

N. 1.1.2.5

1.1.2.5 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i

veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli su ro- taia, i veicoli agricoli e forestali, i trattori e i loro rimorchi come anche i veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 25 km/h.

N. 1.1.3

1.1.3 I veicoli non contemplati dalla presente ordinanza devono essere conformi

alle disposizioni dell’OETV; ai trattori e ai loro rimorchi si applica l’ordinanza del 16 novembre 20162 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2).

2018-2027 313

Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi. O RU 2019

N. 2.5.1a e 2.5.8

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

… 2.5.1a Livello sono- 540/2014/UE x x x x x x UNECE-R ro/Dispositivo 51 di scappamento UNECE-R 59 …

2.5.8 Sistema di 540/2014/UE x x x x x x UNECE-R

allarme acusti- 138 co per veicoli silenziosi

N. 2.8.1–2.8.3

2.8 Ruote/Pneumatici

Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2.8.1 Caratteristiche 661/2009/CE x x x x x x x x x x UNECE-R

degli pneu- 117 matici

2.8.2 Pneumatici 458/2011/UE x x x x x x x x x x UNECE-R

30 UNECE-R 54

2.8.3 Sistema di 661/2009/CE x x UNECE-R

controllo della 64 pressione degli UNECE-R pneumatici 141

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Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi. O RU 2019

N. 2.10.3–2.10.6

2.10 Freni

Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2.10.3 Dispositivo 347/2012/UE x* x* x* x* UNECE-R

avanzato di 131 frenata d’emergenza

2.10.4 Sistema di 78/2009/CE x* x* UNECE-R

assistenza alla 139 frenata

2.10.5 Sistema di 661/2009/CE x* x* UNECE-R

controllo della 140 stabilità

2.10.6 Sistema di 351/2012/UE x* x* x* x* UNECE-R

avviso di 130 deviazione dalla corsia * Eccezioni vedi atto normativo UE nonché regolamento UNECE

N. 2.11.14

2.11 Carrozzeria

Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2.11.14 Protezione dei 78/2009/CE x x UNECE-R

pedoni 127 …

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Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi. O RU 2019

N. 2.14.9

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

Atto normativo UE Applicabile alle classi di veicoli Reg. UNECE n.

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2.14.9 Riutilizzabilità, 2005/64/CE x x UNECE-R

riciclabilità e 133 recuperabilità …

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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