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AS 2019 3145

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata il 2 ottobre 1996 a Washington

Traduzione

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata il 2 ottobre 1996 a Washington

Concluso il 23 settembre 2009 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20101 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 settembre 2019 Entrato in vigore il 20 settembre 2019

La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confe- derazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata il 2 ottobre 19962 a Washington (qui di seguito: «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il paragrafo 3 dell’articolo 10 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla dispo- sizione seguente: «3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il benefi- ciario effettivo dei dividendi è un fondo di pensione residente o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale costituito nell’altro Stato contraente ed è di proprietà di una persona residente in questo altro Stato contraente e le autori- tà competenti dello Stato contraente riconoscono che il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale corrisponde a livello fiscale nell’altro Stato contraente a un fondo di pensione o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale controlla la società che paga i dividendi.»

RS 0.672.933.611 1 RU 2019 3143 2 RS 0.672.933.61

2009-2771 3145

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. Prot. che modifica RU 2019

Art. 2 Il paragrafo 6 dell’articolo 25 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla dispo- sizione seguente: «6. Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d’arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che: a) almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d’im- posta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia; b) le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la proce- dura d’arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappre- senti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e c) tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7. Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d’arbi- trato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministra- tivo di uno dei due Stati. 7. Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo: a) l’espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all’autorità competente per decisione secondo il presente artico- lo nonché, all’occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione ami- chevole scaturita da tale decisione; b) l’espressione «data d’inizio» di una controversia è la prima data in cui en- trambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole; c) una procedura d’arbitrato per una controversia inizia: i) due anni dopo la data d’inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un’altra data, oppure ii) appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l’approvazione richiesta nella lettera d, a seconda di quale di queste due date subentri per ultima; d) prima dell’inizio della procedura d’arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta ecce- zione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la pro-

cedura d’arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale; e) se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e

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f) ai fini della procedura d’arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da con- siderare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l’articolo 26.»

Art. 3 L’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: «Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che po- trebbero essere rilevanti per l’applicazione della presente Convenzione o per l’appli- cazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un’imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazio- ne fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’applicazione, dell’accer- tamento, della riscossione o dell’amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelar- le nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le infor- mazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a) di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; c) di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le in-

formazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu- nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che

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queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. 5. In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare infor- mazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le auto- rità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l’adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni men- zionate in questo paragrafo.»

Art. 4 Il numero 10 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dal nuovo numero 10 seguente: «10. ad art. 26 (Scambio di informazioni) a) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’ar- ticolo 26 della Convenzione l’autorità competente di uno Stato contraente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente dello Stato richie- sto: i) sufficienti indicazioni per l’identificazione della persona coinvolta nel controllo o nell’inchiesta (in linea di massima il nome e, per quanto co- nosciuto, l’indirizzo e numero di conto o informazioni simili utili per l’identificazione); ii) il periodo oggetto della domanda; iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; v) il nome e, per quanto conosciuto, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. b) Il riferimento alle informazioni che potrebbero essere rilevanti ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possi- bile, senza che sia tuttavia consentita la ricerca generalizzata e indiscrimina- ta di informazioni («fishing expedition») o la richiesta di informazioni la cui pertinenza è poco verosimile per chiarire gli affari fiscali di un determinato contribuente. Mentre la lettera a) del numero 10 contiene richieste importati per la procedura volte a impedire la «fishing expedition», l’interpretazione dei paragrafi i) fino a v) non deve impedire uno scambio di informazioni ef- ficace. c) Su espressa richiesta dell’autorità competente di uno Stato contraente, l’au- torità competente dell’altro Stato contraente fornirà le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 26 della presente Convenzione sotto forma di copia au-

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tenticata di giustificativi e documenti originali (compresi libri contabili, do- cumenti, rapporti, registrazioni, chiusure e atti). d) Sebbene l’articolo 26 della presente Convenzione non limiti la procedura per lo scambio di informazioni, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Gli Stati contraenti si attendono uno dall’altro che si forniscano reciprocamente le informazioni necessarie all’esecuzione della presente Convenzione. e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato ri- chiedente, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 della presente Convenzione si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente (come ad es. il diritto di informazione o il diritto di ricorso). Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informa- zioni.»

Art. 5 1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alle prescrizioni proce- durali valide in ciascuno Stato contraente e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo il più presto possibile. 2. Il presente protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili: a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data; b) per quanto concerne gli articoli 3 e 4 del presente Protocollo a domande, inoltrate alla data dell’entrata in vigore, o dopo tale data: i) per le informazioni descritte al paragrafo 5 dell’articolo 26 della Con- venzione, alle informazioni che si riferiscono al periodo che inizia con la firma del Protocollo, e ii) in tutti gli altri casi alle informazioni concernenti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della firma del pre- sente Protocollo, o dopo tale data; c) per quanto concerne i paragrafi 6 e 7 dell’articolo 25 della Convenzione: i) alle procedure pendenti presso le autorità competenti al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, e ii) alle procedure avviate dopo questa data. La data di inizio per i casi descritti al comma i) è la data d’entrata in vigore del presente Protocollo.

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Fatto a Washington, il 23 settembre 2009, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

Per la Per gli Confederazione Svizzera: Stati Uniti d’America: Urs Ziswiler Timothy F. Geithner

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Traduzione

Scambio di note

Il Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America conferma il ricevimento della nota del 23 settembre 2009 dell’Ambasciata svizzera del tenore seguente: «L’Ambasciata svizzera ha l’onore di riferirsi al Protocollo (di seguito «Protocollo») firmato in data odierna che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata il 2 ottobre 19963 a Washington (di seguito «Convenzione»), e a nome del Consiglio federale svizzero propone al Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America quanto segue: 1. Controversie in cui, nonostante i loro sforzi, le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per l’esecuzione della Convenzione ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione, vengono risolte in una procedura d’arbitrato vin- colante a condizione che le autorità competenti non convengano che questa singola controversia non sia adatta per un lodo arbitrale. Nel caso in cui si avviasse una procedura d’arbitrato ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 25 (di seguito «la proce- dura»), si applicano le seguenti disposizioni: a) La procedura è da effettuare nel modo descritto nei paragrafi 6 e 7 dell’arti- colo 25 e conformemente alle premesse stabilite in queste disposizioni non- ché secondo le regole e le disposizioni di procedura sottostanti che possono essere completate secondo la lettera q (autorità competenti). b) La sentenza emessa da un tribunale arbitrale in una procedura deve limitarsi alla determinazione dell’ammontare del reddito e delle spese nonché delle imposte dovute in entrambi gli Stati contraenti. c) Nonostante l’avvio della procedura, le autorità competenti possono giungere a una soluzione della controversia tramite un protocollo d’accordo e conclu- dere la procedura. Allo stesso modo la persona interessata può ritirare la sua domanda di avvio di una procedura amichevole presso le autorità competenti e quindi concludere la procedura. d) Le premesse della lettera d paragrafo 7 dell’articolo 25 sono soddisfatte non appena le autorità competenti ricevono da ogni persona interessata una di- chiarazione che attesti che la persona interessata e ogni persona che negozia per lei, fatta eccezione per il lodo arbitrale, non comunica le informazioni ri-

cevute durante la procedura d’arbitrato dagli Stati contraenti o dal tribunale

3 RS 0.672.933.61

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arbitrale a terzi. Una persona interessata in possesso di una procura atta a impegnare un’altra persona interessata o altre persone interessate può rila- sciare una dichiarazione a nome di tali persone. e) Dal giorno dell’inizio della procedura ogni Stato contraente ha 90 giorni di tempo per comunicare per scritto all’altro Stato contraente la nomina di un membro del tribunale arbitrale. I membri non devono essere impiegati dell’autorità fiscale dello Stato richiedente. Entro 60 giorni dalla ricezione della seconda di queste comunicazioni scritte, i membri del tribunale arbitra- le nominati dagli Stati contraenti nominano un terzo membro che assume la presidenza del tribunale arbitrale. Se i membri nominati dagli Stati contraen- ti non possono accordarsi sul terzo membro, entrambi i membri sono desti- tuiti e ogni Stato contraente deve nominare un nuovo membro entro 30 gior- ni dalla destituzione. Le autorità competenti allestiscono un elenco non esaustivo di persone che conoscono la materia fiscale internazionale e pos- sono essere possibili presidenti del tribunale arbitrale. In ogni caso il presi- dente non deve essere né cittadino né residente di uno degli Stati contraenti. f) Il tribunale arbitrale può stabilire le necessarie disposizioni di procedura per l’adempimento del suo compito, purché queste non siano incompatibili con le disposizioni dell’articolo 25. g) Ogni Stato contraente può inviare al tribunale arbitrale entro 60 giorni dalla nomina del presidente del tribunale arbitrale una proposta di soluzione per la ripartizione dell’ammontare dei redditi, delle spese o dell’imposizione nella relativa controversia nonché un documento di base. Il tribunale arbitrale con- segna le copie delle rispettive proposte di soluzione e dei rispettivi docu- menti di base a ogni Stato contraente il giorno in cui l’ultima di queste due richieste è presentata al tribunale arbitrale. Se solo uno Stato contraente pre- senta entro il termine fissato una proposta di soluzione, questa vale come lodo arbitrale e la procedura è conclusa. Se lo desidera, ogni Stato contraente può presentare al tribunale arbitrale entro 120 giorni dalla nomina del presi- dente del tribunale arbitrale una risposta alla proposta di soluzione presen- tata dall’altro Stato contraente o per prendere posizione sui punti formulati

nel documento di base. Ulteriori informazioni possono essere presentate solo su richiesta del tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale consegna le copie all’altro Stato contraente della richiesta e della risposta dello Stato contraen- te il giorno in cui viene presentata la richiesta rispettivamente la risposta. Ad eccezione delle lettere l, n ed o che designano richieste d’ordine logistico, tutte le comunicazioni tra Stati contraenti devono avvenire per scritto tra le autorità competenti e il presidente del tribunale arbitrale. h) La persona che ha sottoposto la controversia alle autorità competenti di uno Stato contraente può, entro 90 giorni dalla nomina del presidente del tribuna- le arbitrale, presentare al tribunale arbitrale un documento di base. Il tribuna- le arbitrale consegna la copia di questo documento di base a entrambi gli Stati contraenti il giorno in cui l’ultima delle domande presentate dagli Stati contraenti perviene al tribunale arbitrale.

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i) Entro 6 mesi dalla nomina del suo presidente, il tribunale arbitrale trasmette per scritto il lodo arbitrale agli Stati contraenti. Il tribunale arbitrale riprende una delle proposte di soluzione presentate dagli Stati contraenti come lodo arbitrale. j) Il lodo arbitrale concerne l’applicazione della Convenzione nel singolo caso ed è vincolante per gli Stati contraenti. Esso non contiene motivazione e non ha valore di precedente. k) Come previsto alla lettera e del paragrafo 7 dell’articolo 25, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi dell’articolo 25. Ogni persona interessata deve comunicare entro 30 giorni all’autorità competente da cui ha ricevuto il lodo arbitrale e a cui ha presentato per prima la controversia se accetta il lodo arbitrale. Se la controversia è pendente davanti a un tribunale, ogni persona interessata che partecipa alla procedura quale parte in giudizio deve comunicare entro lo stesso termine al tribunale competente se ricono- sce il lodo arbitrale quale soluzione amichevole e se revoca i punti contro- versi della valutazione giudiziaria risolti durante la procedura. Se la persona interessata omette questa comunicazione alle autorità competenti e al tribu- nale competente entro il termine prescritto, il lodo arbitrale è considerato non accettato. Se il lodo arbitrale viene rifiutato, la controversia non può più essere sottoposta a una nuova procedura d’arbitrato. l) Le riunioni del tribunale arbitrale avvengono in strutture messe a disposi- zione dallo Stato contraente le cui autorità competenti hanno avviato la pro- cedura amichevole. m) Il trattamento di eventuali relativi interessi o multe non rientra nel campo di applicazione della procedura d’arbitrato e deve essere disciplinato confor- memente al rispettivo diritto interno dello Stato contraente interessato. n) A meno che non siano autorizzati dalla Convenzione o dal diritto interno degli Stati contraenti, i membri del tribunale arbitrale o i loro collaboratori o le autorità competenti non devono pubblicare informazioni in relazioni alla procedura d’arbitrato (compreso il lodo arbitrale). Tutti gli atti prodotti nel corso della procedura o in relazione con essa sono da considerare come in- formazioni scambiate tra gli Stati contraenti. In relazione alla conferma della

nomina per il tribunale arbitrale, tutti i membri del tribunale arbitrale nonché i loro collaboratori devono far pervenire a entrambi gli Stati contraenti una dichiarazione in cui si attesta che sottostanno e si attengono ai principi di confidenzialità e segretezza ai sensi delle disposizioni dell’articolo 26 (scambio di informazioni) della Convenzione nonché alle leggi interne appli- cabili degli Stati contraenti. Se esistono divergenze tra le disposizioni, si ap- plicano le condizioni più restrittive. o) Entrambi gli Stati contraenti assumono compensi e spese in ugual misura. I compensi per i membri del tribunale arbitrale ammontano, con riserva di eventuali modifiche da parte delle autorità competenti, in linea di massima a

2 000 USD (duemila dollari americani) al giorno o l’equivalente in franchi

svizzeri. Le spese per i membri del tribunale arbitrale, con riserva di even-

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tuali modifiche da parte delle autorità competenti, sono stabiliti in conformi- tà all’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Schedule of Fees for Arbitrators ed entrano in vigore il giorno in cui la pro- cedura d’arbitrato inizia. Entrambi gli Stati contraenti assumono in ugual misura anche eventuali costi di traduzione. Lo Stato contraente le cui auto- rità hanno avviato la procedura amichevole nella fattispecie, sostiene i costi delle strutture per le sedute, i mezzi ivi connessi, l’amministrazione delle uscite, ulteriori sostegni logistici e la generale coordinazione amministrativa della procedura d’arbitrato. Tutti gli altri costi sono a carico dello Stato con- traente che li ha causati. p) Ai sensi dei paragrafi 6 e 7 dell’articolo 25 e del presente paragrafo, ogni autorità competente confermerà per scritto all’altra autorità competente non- ché alle persone interessate la data di ricezione delle informazioni necessarie per le considerazioni materiali di un protocollo d’accordo. Queste informa- zioni sono da trasmettere alle autorità competenti in conformità con il diritto interno e le procedure degli Stati contraenti. Esse sono considerate come ricevute quanto entrambe le autorità competenti di ogni Stato contraente hanno accusato ricezione di tutto il materiale in relazione con la procedura amichevole trasmesso loro dalle persone interessate. q) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono completare secondo bisogno le suddette regole, nella misura in cui sia necessario per attuare effi- cacemente il paragrafo 6 dell’articolo 25 che mira all’eliminazione della doppia imposizione. 2. Resta inteso che il paragrafo 5 dell’articolo 26 della Convenzione non esclude che uno Stato contraente rifiuti, invocando il paragrafo 3 dell’articolo 26, la comuni- cazione di informazioni in possesso di banche, istituti finanziari o persone operanti come agente o fiduciario, o di informazioni concernenti rapporti di proprietà. Tale rifiuto deve tuttavia basarsi su motivi che esulano dalla qualità della persona in quanto banca, istituto finanziario, rappresentante, fiduciario o mandatario o dal fatto che le informazioni si riferiscono a rapporti di proprietà. Un rappresentante legale che agisce per conto di un cliente può ad esempio operare come suo rappresentante;

per quanto concerne le informazioni confidenziali tra avvocati o altri rappresentanti legali autorizzati e i loro clienti, è sempre possibile invocare il paragrafo 3 dell’arti- colo 26 per rifiutare la comunicazione di informazioni. Nella misura in cui le suddette proposte siano approvate dal Governo degli Stati Uniti d’America, l’Ambasciata svizzera propone che questa nota e la relativa rispo- sta del Ministero degli affari esteri degli Stati Uniti d’America vengano considerate come un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo e aggiunto alla Convenzione come allegato A divenendo in tal modo parte integrante della Convenzione. L’Ambasciata svizzera approfitta dell’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»

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Il Ministero degli affari esteri conferma che il Governo degli Stati Uniti d’America approva le proposte dell’Ambasciata svizzera contenute nella nota e si dichiara d’accordo che la presente nota e la nota del Consiglio federale svizzero rappresenti- no un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore con il Protocollo e aggiunto alla Convenzione come allegato A divenendo in tal modo parte integrante della Convenzione.

Ministero degli affari esteri, Washington, 23 settembre 2009

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