Lexipedia

AS 2019 3159

Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

del 30 gennaio 2019 (RU 2019 697; RS 935.911)

Art. 4 cpv. 2 lett. c, 3 e 5 cpv. 3

Invece di:

Art. 4 cpv. 2 lett. c e 3 2 Sono equiparati al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale»:

c. il diploma di guida alpina dell’Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM). 3 L’autorizzazione per le guide alpine abilita a svolgere il canyoning, sempre che la guida disponga di una formazione complementare dell’Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dell’UIAGM.

Art. 5 cpv. 3 3 L’autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita al canyoning, sempre che l’aspirante guida alpina disponga di una formazione complementare in questo am- bito dell’ASGM o dell’UIAGM e l’attività si svolga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.

2019-3388 3159

O sulle attività a rischio. Correzione RU 2019

Leggasi:

Art. 4 cpv. 2 lett. c e 3 2 Sono equiparati al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale»:

c. un diploma di guida alpina riconosciuto dall’Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM). 3 L’autorizzazione per le guide alpine abilita a svolgere il canyoning, sempre che la guida disponga di una formazione complementare riconosciuta dall’Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dall’UIAGM.

Art. 5 cpv. 3 3 L’autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita al canyoning, sempre che l’aspirante guida alpina disponga di una formazione complementare in questo am- bito riconosciuta dall’ASGM o dall’UIAGM e l’attività si svolga sotto la sorveglian- za diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.

15 ottobre 2019 Cancelleria federale

3160