AS 2019 3173
Ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)
Ordinanza sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)
del 9 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confedera- zione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere deter- minate minoranze da aggressioni connesse ad attività terroristiche o dell’estremismo violento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettere a ed e della legge federale del 25 settembre 20152 sulle attività informative.
Art. 2 Beneficiari degli aiuti finanziari Possono beneficiare degli aiuti finanziari le organizzazioni di diritto pubblico o privato che hanno sede in Svizzera e non hanno scopo di lucro.
Art. 3 Minoranze 1 Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che: a. sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizze- ra o di un Cantone; b. si sentono uniti in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
RS 311.039.6
2019-1861 3173
Misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose RU 2019
c. hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e d. sono bisognosi di particolare protezione. 2 Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all’estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione.
Sezione 2: Misure
Art. 4 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per misure aventi i seguenti scopi: a. protezione di natura edile, tecnica o organizzativa volta a impedire reati; b. formazione di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce; è esclusa la formazione nell’impiego di armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 legge del 20 giugno 19973 sulle armi; c. sensibilizzazione di minoranze bisognose di particolare protezione e di terzi per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza; d. informazione della popolazione o di gruppi particolari della popolazione sul- le minoranze bisognose di particolare protezione, segnatamente per quanto riguarda le sfide che le concernono nel settore della sicurezza.
Sezione 3: Aiuti finanziari
Art. 5 Principi 1 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono subordinati alle domande di credito e ai decreti sul credito annuali degli organi competenti della Confederazione in mate- ria di preventivo e di piano finanziario.
2 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.
3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi (LSu) l’autorità competente per la decisione (art. 11 cpv. 6) istituisce un ordine di priorità. I criteri per istituire l’ordine di priorità sono: a. l’urgenza della misura;
3 RS 514.54 4 RS 616.1
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b. la qualità della misura; c. l’impiego efficiente delle risorse.
Art. 6 Presupposti materiali 1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:
a. hanno un effetto duraturo; e b. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile o fungono da approccio risolutivo per l’eliminazione di altre minacce. 2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura.
3 Non sono concessi aiuti finanziari:
a. per misure comprendenti attività politiche, lobbistiche o missionarie; b. se l’organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indiretta- mente la violenza; c. per misure che comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.
Art. 7 Limitazione degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari della Confederazione concessi in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi federali non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere. 2 Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
Art. 8 Calcolo Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base degli elementi seguenti: a. il tipo e l’importanza della misura; b. le prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, i contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, le prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali nonché le prestazioni fornite da terzi.
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Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari
Art. 9 Basi, forma giuridica e durata 1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della
2 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:
a. una decisione formale secondo l’articolo 16 capoverso 1 LSu; o b. un contratto di diritto pubblico secondo l’articolo 16 capoverso 2 LSu per misure con un orizzonte temporale più lungo. 3 Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie.
4 Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:
a. lo scopo dell’aiuto finanziario; b. l’importo dell’aiuto finanziario; c. eventuali condizioni e oneri che vincolano la concessione dell’aiuto finan- ziario; d. i rendiconti; e. la garanzia della qualità.
Art. 10 Domande 1 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell’anno che precede l’inizio della misura da sostenere.
2 Le domande devono contenere:
a. indicazioni complete sull’organizzazione che presenta la domanda o deside- ra essere sostenuta; b. indicazioni dettagliate sulle circostanze che legittimano un bisogno di parti- colare protezione; c. una descrizione dettagliata della misura prevista con indicazione dell’obiettivo, del modo di procedere e degli effetti attesi; d. indicazioni relative al coordinamento con misure che altre autorità federali, Cantoni, autorità locali o terzi hanno adottato o intendono adottare; e. lo scadenzario per l’attuazione della misura prevista;
5 RS 616.1
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f. un preventivo dettagliato dei costi e un piano di finanziamento; g. indicazioni sulle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, sui contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, sulle prestazioni for- nite dai Cantoni e da autorità locali nonché sulle prestazioni fornite da terzi.
Art. 11 Esame delle domande e decisione formale 1 fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso sollecita le informazioni mancanti o richiede informa- zioni supplementari.
2 Esamina il contenuto delle domande.
3 Chiede al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di valutare
il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza. 4 fedpol può richiedere informazioni supplementari presso le autorità cantonali o locali e, d’intesa con il richiedente, anche presso terzi. 5 Può istituire un gruppo di accompagnamento con il compito di valutare le domande in base all’ordine di priorità e formulare raccomandazioni all’indirizzo di fedpol quanto alle domande da finanziare in via prioritaria.
6 Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione
formale o conclude il contratto.
Art. 12 Obbligo d’informazione e di rendiconto 1 I beneficiari degli aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permetterle di consultare i docu- menti pertinenti. 2 Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui venga illustrato lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e si renda conto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale o al contratto.
Art. 13 Pubblicazione del sostegno della Confederazione I beneficiari degli aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenu- ti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.
Sezione 5: Tutela giurisdizionale
Art. 14 La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
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Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Verifica 1 fedpol verifica periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordi- nanza.
2 Riferisce periodicamente i risultati della verifica al Consiglio federale.
Art. 16 Disposizione transitoria Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentate, esaminate e accolte anche domande che non adempiono il termine temporale di cui all’articolo 10 capoverso 1.
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.
9 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr