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AS 2019 3179

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» con attestato federale di capacità (AFC)

del 9 ottobre 2019

54215 Fabbricante di strumenti a fiato AFC

Blasinstrumentenbauerin EFZ/ Blasinstrumentenbauer EFZ Factrice d’instruments à vent CFC/ Facteur d’instruments à vent CFC

54216 Fabbricante di pianoforti AFC

Klavierbauerin EFZ/Klavierbauer EFZ Factrice de pianos CFC/Facteur de pianos CFC

54217 Fabbricante di organi AFC

Orgelbauerin EFZ/Orgelbauer EFZ Factrice d’orgues CFC/Facteur d’orgues CFC

54218 Fabbricante di canne d’organo AFC

Zinnpfeifenmacherin EFZ/Zinnpfeifenmacher EFZ Factrice de tuyaux d’orgues CFC/ Facteur de tuyaux d’orgues CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

RS 412.101.220.60

2018-3250 3179

Formazione professionale di base Campo professionale RU 2019

Sezione 1: Oggetto, professioni e durata

Art. 1 Profilo professionale, professioni e orientamenti 1 I professionisti del campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. fabbricano strumenti musicali, componenti o pezzi di ricambio specifici in vari materiali ed effettuano riparazioni e lavori di manutenzione; garantisco- no le funzioni meccaniche e acustiche ottimali degli strumenti; b. ne assicurano la prontezza; c. consigliano i clienti, dimostrano un atteggiamento orientato alla clientela e la necessaria flessibilità; d. nell’eseguire i loro compiti danno prova di spiccate abilità manuali; e. dimostrano un comportamento ecologico, adottano un approccio economico- aziendale a livello teorico e operativo e rispettano le norme in materia di si- curezza sul lavoro e protezione della salute.

2 Il

campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» di livello AFC comprende le seguenti professioni: a. fabbricante di strumenti a fiato AFC; b. fabbricante di pianoforti AFC; c. fabbricante di organi AFC; d. fabbricante di canne d’organo AFC. 3 La formazione di fabbricante di strumenti a fiato di livello AFC prevede gli orien- tamenti seguenti: a. fabbricazione di strumenti a fiato; b. riparazione di strumenti a fiato. 4 L’orientamento è riportato nel contratto di tirocinio e indicato al momento dell’is- crizione all’esame finale.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

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Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative del fabbricante di strumenti a fiato AFC 1 La formazione di fabbricante di strumenti a fiato AFC prevede, nei campi di com- petenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti: a. disbrigo degli ordini:

1. consigliare i clienti,

2. organizzare l’esecuzione degli ordini,

3. documentare gli ordini eseguiti e stilare rapporti di lavoro;

b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali:

1. disegnare pezzi per strumenti a fiato e prepararne la fabbricazione,

2. fabbricare pezzi per strumenti a fiato,

3. montare sugli strumenti a fiato i pezzi realizzati,

4. trattare la superficie di pezzi di strumenti a fiato,

5. fabbricare e assemblare corpi di strumenti in metallo o in legno e singo-

le parti di essi,

6. montare strumenti a fiato e regolarne la meccanica,

7. riparare tubi, pompe, campane e corpi di strumenti a fiato;

c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali:

1. valutare gli strumenti a fiato e determinare i lavori di manutenzione,

2. revisionare la meccanica degli strumenti a fiato ed eseguire la regola-

zione,

3. pulire e lucidare gli strumenti a fiato e sostituire le parti d’usura;

d. messa a punto di strumenti musicali:

1. accordare e ottimizzare l’intonazione degli strumenti a fiato,

2. consegnare ai clienti gli strumenti a fiato pronti all’uso.

2 Per entrambi gli orientamenti lo sviluppo delle competenze operative è vincolante in tutti i campi di competenze operative. Negli ambiti di competenze operative seguenti lo sviluppo nell’azienda di tirocinio delle competenze operative successive si basa sui rispettivi obiettivi di valutazione fissati nel piano di formazione e varia a seconda dell’orientamento:

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a. nel campo di competenze operative «fabbricazione e riparazione di strumenti musicali» di cui al capoverso 1 lettera b: le competenze operative 5 e 6; b. nel campo di competenze operative «manutenzione e regolazione di stru- menti musicali» di cui al capoverso 1 lettera c: la competenza operativa 2.

Art. 5 Competenze operative del fabbricante di pianoforti AFC La formazione di fabbricante di pianoforti AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti: a. disbrigo degli ordini:

1. consigliare i clienti,

2. organizzare l’esecuzione degli ordini,

3. documentare gli ordini eseguiti e stilare rapporti di lavoro;

b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali:

1. riparare la meccanica o sostituire i pezzi,

2. riparare la tastiera o sostituire i pezzi,

3. riparare e aggiustare la pedaliera,

4. riparare il corpo di risonanza di pianoforti verticali e a coda,

5. montare le corde sui corpi di risonanza di pianoforti verticali e a coda,

6. trattare la superficie esterna di pianoforti verticali e a coda;

c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali:

1. valutare pianoforti verticali e a coda e determinare i lavori di manuten-

zione,

2. eliminare i difetti e i guasti rilevati,

3. accordare pianoforti verticali e a coda,

4. montare accessori in pianoforti verticali e a coda;

d. messa a punto di strumenti musicali:

1. intonare pianoforti verticali e a coda,

2. valutare le caratteristiche di prontezza e sonorità di pianoforti verticali e

a coda,

3. preparare alla consegna pianoforti verticali e coda.

Art. 6 Competenze operative del fabbricante di organi AFC La formazione di fabbricante di organi AFC prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti: a. disbrigo degli ordini:

1. consigliare i clienti,

2. organizzare l’esecuzione degli ordini,

3. documentare gli ordini eseguiti e stilare rapporti di lavoro;

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b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali:

1. progettare organi, abbozzarne e disegnarne le componenti,

2. fabbricare componenti per organi in legno,

3. fabbricare componenti per organi in metallo,

4. fabbricare in altri materiali componenti per organi,

5. trattare la superficie delle componenti finite,

6. assemblare le componenti dell’organo,

7. montare nell’organo le componenti elettriche ed elettroniche,

8. saldare e riparare le canne d’organo;

c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali:

1. valutare gli organi e determinare i lavori di manutenzione,

2. eliminare i guasti rilevati,

3. pulire e revisionare gli organi,

4. regolare gli organi;

d. messa a punto di strumenti musicali:

1. intonare gli organi,

2. accordare gli organi,

3. valutare la sonorità degli organi.

Art. 7 Competenze operative del fabbricante di canne d’organo AFC La formazione di fabbricante di canne d’organo AFC prevede, nei campi di compe- tenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti: a. disbrigo degli ordini:

1. consigliare i clienti,

2. organizzare l’esecuzione degli ordini,

3. documentare gli ordini eseguiti e stilare rapporti di lavoro;

b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali:

1. fabbricare il materiale di base per realizzare le canne d’organo,

2. fabbricare pezzi e accessori per le canne d’organo,

3. fabbricare canne ad anima,

4. fabbricare canne ad ancia;

c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali:

1. pulire le canne d’organo, valutarle e determinare i lavori di rimessa a

nuovo,

2. riparare le canne d’organo o collocarne di nuove nei registri esistenti;

d. messa a punto di strumenti musicali:

1. intonare e accordare le canne ad anima,

2. intonare e accordare le canne ad ancia.

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Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 8 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 9 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 10 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440

lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale

a. Conoscenze professionali 80 0 0 40 120 Insegnamento in comune – disbrigo degli ordini

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Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale 80 160 160 120 520 Insegnamento specifico 1 – fabbricazione e riparazione di strumenti musicali – manutenzione e regolazione di strumenti musicali 40 40 40 40 160 Insegnamento specifico 2 – messa a punto di strumenti musicali Totale conoscenze professionali 200 200 200 200 800 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 c. Educazione fisica 40 40 40 40 160 Totale delle lezioni 360 360 360 360 1440

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base.

4 L’insegnamento è bilingue, nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la

scuola professionale e in un’altra lingua nazionale. A seconda delle necessità, i Cantoni rendono possibile l’adozione di misure adeguate per promuovere l’insegnamento in una terza lingua nazionale o in inglese.

Art. 11 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali sono costituiti da corsi in comune e corsi specifici.

2 I corsi interaziendali comprendono, a seconda della professione, il seguente nume- ro di giornate di otto ore: a. fabbricanti di strumenti a fiato AFC: 42 giornate, di cui:

1. 8 giornate di corsi in comune (corsi «I»),

2. 34 giornate di corsi specifici (corsi «F»);

b. fabbricanti di pianoforti AFC: 58 giornate, di cui:

1. 13 giornate di corsi in comune (corsi «I»),

2. 45 giornate di corsi specifici (corsi «P»);

c. fabbricanti di organi AFC: 41 giornate, di cui:

1. 15 giornate di corsi in comune (corsi «I»),

4 RS 412.101.241

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2. 26 giornate di corsi specifici (corsi «O»);

d. fabbricanti di canne d’organo AFC: 28 giornate, di cui:

1. 10 giornate di corsi in comune (corsi «I»),

2. 18 giornate di corsi specifici (corsi «C»).

3 Per quanto riguarda i corsi in comune (corsi «I»), le giornate e i contenuti sono ripartiti su quattro corsi secondo la tabella seguente, che ne specifica l’obbligatorietà (contrassegnata con una «x») per ciascuna professione:

Professione

Fabbricante di strumenti Fabbricante di pianoforti Fabbricante di organi Fabbricante di canne

a fiato AFC AFC AFC di organo AFC

Anno Corso Designazione del corso Campo di competenze operative Durata (giorni)

1° I1 Utensili manuali e a. disbrigo degli ordini 5 x x x x macchinari 1

1° I2 Utensili manuali e a. disbrigo degli ordini 5 x x macchinari 2

1° I3 Condurre interviste e a. disbrigo degli ordini 3 x x x x documentazione di lavoro 3° I4 Tecniche di collegamento a. disbrigo degli ordini 2 x x Totale 8 13 15 10

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4 Per i corsi specifici fanno stato le tabelle seguenti:

a. per i fabbricanti di strumenti a fiato AFC le giornate e i contenuti sono ripar- titi su sette corsi (corsi «F») come segue:

Anno CorsoDesignazione del corso Campo di competenze operative Durata (giorni)

1° F1 Lavorazione per asportazione a. disbrigo degli ordini di truciolo 1 b. fabbricazione e riparazione 5 di strumenti musicali 2° F2 Riparazione delle ammaccature, a. disbrigo degli ordini trattamento delle superfici b. fabbricazione e riparazione 5 di strumenti musicali 2° F3 Pistoni e pompe: nozioni di base a. disbrigo degli ordini 4 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali 3° F4 Tecniche di collegamento a. disbrigo degli ordini 5 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali 3° F5 lavorazione per asportazione a. disbrigo degli ordini 5 di truciolo 2 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali 3° F6 Piegare e fabbricare piccoli pezzi 1 a. disbrigo degli ordini 5 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali 4° F7 Piegare e fabbricare piccoli pezzi 2 a. disbrigo degli ordini 5 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali Totale 34

b. per i fabbricanti di pianoforti AFC le giornate e i contenuti sono ripartiti su sette corsi (corsi «P») come segue:

Anno Corso Designazione del corso Campo di competenze operative Durata (giorni)

2° P1 Assemblare corpi di risonanza a. disbrigo degli ordini b. fabbricazione e riparazione 5 di strumenti musicali 2° P2 Montare le corde su pianoforte a. disbrigo degli ordini verticale b. fabbricazione e riparazione 5 di strumenti musicali

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Anno Corso Designazione del corso Campo di competenze operative Durata (giorni)

2° P3 Installare la meccanica a. disbrigo degli ordini 7 e la tastiera 1 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali 2° P4 Installare la meccanica a. disbrigo degli ordini 7 e la tastiera 2 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali 2°– P5 Accordare e intonare 1 e 2 a. disbrigo degli ordini 7 3° c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali d. messa a punto di strumenti musicali 3° P6 Regolare i pianoforti verticali a. disbrigo degli ordini 6 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali d. messa a punto di strumenti musicali 4° P7 Regolare i pianoforti a. disbrigo degli ordini 8 a coda e collocarvi gli smorzatori b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali c. manutenzione e regolazione di strumenti musicali d. messa a punto di strumenti musicali Totale 45

c. per i fabbricanti di organi AFC le giornate e i contenuti sono ripartiti su sei corsi (corsi «O») come segue:

Anno Corso Designazione del corso Campo di competenze operative Durata (giorni)

1° O1 Macchinari stazionari per a. disbrigo degli ordini la lavorazione del legno 1 b. fabbricazione e riparazione 5 di strumenti musicali 2° O2 Fabbricare le canne d’organo a. disbrigo degli ordini b. fabbricazione e riparazione 4 di strumenti musicali 2° O3 Macchinari stazionari per a. disbrigo degli ordini 4 la lavorazione del legno 2 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali

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Anno Corso Designazione del corso Campo di competenze operative Durata (giorni)

3° O4 Lavorare piccoli pezzi a. disbrigo degli ordini 5 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali 3° O5 Riparare le canne d’organo a. disbrigo degli ordini 4 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali 4° O6 Intonare le canne d’organo a. disbrigo degli ordini 4 d. messa a punto di strumenti musicali Totale 26

d. per i fabbricanti di canne d’organo AFC le giornate e i contenuti sono ripar- titi su quattro corsi (corsi «C») come segue:

Anno Corso Designazione del corso Campo di competenze operative Durata (giorni)

1° C1 Lavorazione per asportazione a. disbrigo degli ordini di truciolo 1 b. fabbricazione e riparazione 5 di strumenti musicali 2° C2 Fabbricare le canne d’organo a. disbrigo degli ordini b. fabbricazione e riparazione 4 di strumenti musicali 3° C3 Lavorazione per asportazione a. disbrigo degli ordini 5 di truciolo 2 b. fabbricazione e riparazione di strumenti musicali 4° C4 Intonare le canne d’organo a. disbrigo degli ordini 4 d. messa a punto di strumenti musicali Totale 18

5 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.

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Sezione 5: Piano di formazione

Art. 12 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazio- ne5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 13 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche se- guenti: a. attestato federale di capacità di fabbricante di strumenti a fiato AFC, attesta- to federale di capacità di fabbricante di pianoforti AFC, attestato federale di capacità di fabbricante di organi AFC, attestato federale di capacità di fab- bricante di canne d’organo AFC, a condizione che la qualifica corrisponda alla professione insegnata, e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di fabbricante di strumenti musicali AFC e al- meno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie co- noscenze professionali nel campo professionale della professione corrispon- dente nella fabbricazione di strumenti musicali e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;

5 Il piano del 4 aprile 2007 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

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d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente; e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 14 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 15 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 16 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione.

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4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 17 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura genera- le e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 18 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale speci- fico. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 19 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nella professione scel-

ta, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 20 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative della rispettiva professione di cui agli articoli da 4 a 7.

Art. 21 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

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a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 24 ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e

dei corsi interaziendali,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Disbrigo degli ordini 10 %

2 Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali 80 %

Manutenzione e regolazione di strumenti musicali Messa a punto di strumenti musicali

3 Colloquio professionale 10 %

b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 22 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. cultura generale: 20 per cento; c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

6 RS 412.101.241

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3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento; b. nota dei corsi interaziendali: 50 per cento. 4 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali. 5 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 23 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazienda- li, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 24 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 80 per cento; b. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titoli

Art. 25 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).

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2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi di uno dei seguenti titoli legalmente protetti: a. «fabbricante di strumenti a fiato AFC»; b. «fabbricante di pianoforti AFC»; c. «fabbricante di organi AFC»; d. «fabbricante di canne d’organo AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 24 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 26 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità del campo professionale «Fabbricazione di strumenti musicali»

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità del campo

professionale «Fabbricazione di strumenti musicali» è composta da: a. quattro a sei rappresentanti dell’associazione «Interessengemeinschaft Mu- sikinstrumentenbauer (IGMIB)»; b. uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate; c. tutte le professioni del campo professionale «Fabbricazione di strumenti mu- sicali» devono essere rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

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c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.

Art. 27 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 È responsabile dei corsi interaziendali l’associazione IGMIB.

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI dell’8 agosto 20077 sulla formazione professionale di base Fabbricante di strumenti musicali con attestato federale di capacità (AFC) è abroga- ta.

Art. 29 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di fabbricante di strumenti musicali prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2025. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per fabbri- cante di strumenti musicali entro il 31 dicembre 2025 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e i titoli (art. 1925) si applicano dal 1° gennaio 2024.

7 RU 2007 4939, 2017 7331

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Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

9 ottobre 2019 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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