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AS 2019 3207

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità dell'Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità dell’Istituto svizzero di diritto comparato

del 9 ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1 e 17 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 20181 sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza: a. disciplina gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC); b. stabilisce gli onorari e le prestazioni accessorie dei membri del Consiglio d’Istituto.

Art. 2 Altro diritto applicabile

1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti:

a. agli emolumenti di cui all’articolo 1 lettera a si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20042 (OgeEm); b. alle indennità di cui all’articolo 1 lettera b si applicano per analogia le dispo- sizioni del Codice delle obbligazioni3.

2 È applicabile l’ordinanza del 19 dicembre 20034 sulla retribuzione dei quadri.

RS 425.15

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Emolumenti e indennità dell’Istituto svizzero di diritto comparato. O RU 2019

Sezione 2: Emolumenti

Art. 3 Prestazioni (Art. 3 LISDC)

L’ISDC riscuote emolumenti per: a. la redazione di pareri giuridici, studi, pareri e altre informazioni scritte; b. la fornitura di estese informazioni bibliografiche; c. la collaborazione del personale dell’ISDC in caso di utilizzazione di sue in- stallazioni o nell’ambito di progetti di ricerca.

Art. 4 Sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto (Art. 3 cpv. 1 lett. b LISDC) 1 I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC comprendono in partico- lare la redazione di studi di diritto comparato. 2 Sono tenuti a versare emolumenti per le prestazioni di cui all’articolo 3 capover- so 1 lettera b LISDC in particolare: a. le istituzioni svizzere, straniere e internazionali di diritto pubblico; b. le organizzazioni di pubblica utilità svizzere, straniere e internazionali di di- ritto privato.

Art. 5 Base di calcolo L’emolumento è stabilito secondo il dispendio di tempo.

Art. 6 Tariffe orarie

1 La tariffa oraria è compresa:

a. tra 150 e 400 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 3 lettera a; b. tra 100 e 200 franchi per le altre prestazioni. 2 Se i costi della prestazione possono essere rifatturati a una persona per la quale, se l’avesse ricevuta direttamente, la prestazione sarebbe stata una prestazione commer- ciale (art. 22 LISDC), le tariffe orarie sono aumentate come segue: a. al massimo del 40 per cento se l’interesse finanziario non eccede 500 000 franchi; b. al massimo del 70 per cento se l’interesse finanziario è compreso tra 500 000 e 1 milione di franchi; c. del 100 per cento se l’interesse finanziario è superiore a 1 milione di franchi.

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Emolumenti e indennità dell’Istituto svizzero di diritto comparato. O RU 2019

Art. 7 Esborsi 1 Sono considerati esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 OgeEm5 anche i costi per l’utilizzazione di fonti estere di informazioni come biblioteche e banche dati. 2 Per gli importi inferiori a 400 franchi l’ISDC può fatturare esborsi forfettari.

Art. 8 Supplemento L’ISDC può maggiorare gli emolumenti calcolati secondo le tariffe orarie di un supplemento del 50 per cento al massimo per: a. le prestazioni particolarmente difficili; b. le prestazioni che, su richiesta, sono effettuate d’urgenza o fuori dell’orario normale di lavoro.

Art. 9 Riduzione (Art. 17 cpv. 2 e 3 LISDC) 1 Le tariffe orarie per la fornitura di informazioni e pareri giuridici a tribunali e autorità cantonali sono ridotte del 50 per cento. 2 L’ISDC può ridurre le tariffe orarie per i pareri giuridici destinati a organizzazioni internazionali in funzione dell’interesse pubblico del parere giuridico in questione. 3 Se i costi per le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 possono essere rifatturati a persone che non hanno diritto a riduzioni, gli emolumenti sono fatturati a tariffa piena.

Art. 10 Adeguamento al rincaro Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consu- mo, se l’aumento dell’indice è almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

Art. 11 Preventivo Su richiesta l’ISDC informa in anticipo sui probabili emolumenti ed esborsi.

Art. 12 Fatture parziali e interruzione delle prestazioni in caso di mora 1 L’ISDC può fatturare prestazioni parziali per i lavori a lungo termine o in altri casi giustificati.

2 Nei casi di mora può interrompere la fornitura della prestazione.

5 RS 172.041.1

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Emolumenti e indennità dell’Istituto svizzero di diritto comparato. O RU 2019

Sezione 3: Indennità per i membri del Consiglio d’Istituto

Art. 13 Indennità giornaliere e prestazioni accessorie

1 I membri del Consiglio d’Istituto sono indennizzati come segue:

a. indennità giornaliera per seduta del presidente: 2500 franchi; b. indennità giornaliera per seduta degli altri membri: 2000 franchi. 2 L’indennità giornaliera per seduta comprende la mole di lavoro per i lavori prepa- ratori e successivi a quest’ultima. 3 Il risarcimento degli esborsi è retto dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale. Sono segnatamente considerati esborsi i costi di viaggio, di alloggio e di vitto.

Art. 14 Mole di lavoro supplementare straordinaria 1 Un membro che, su incarico del Consiglio d’Istituto o della Direzione, svolge un lavoro straordinario in aggiunta ai lavori preparatori e successivi alla seduta può essere indennizzato alla tariffa oraria di 120 franchi.

2 La mole di lavoro va provata alla Direzione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 15 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogati: 1. l’ordinanza del 19 dicembre 19796 sull’Istituto svizzero di diritto comparato;

2 l’ordinanza del 4 ottobre 19827 sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di di-

ritto comparato.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

9 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RU 1980 59 7 RU 1982 1858, 1988 1713, 1995 3673, 2002 3869, 2006 5703

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