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AS 2019 321

AS 2019 321

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 21 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «Direzione generale delle dogane» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Amministrazione federale delle dogane». 2 Negli articoli 3, 4 capoverso 5 lettera d, 6, 42, 44, 72, 82, 83, 85, 114, 151 e nell’allegato 4 «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».

3 In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti

grammaticali, con «tachigrafo».

Art. 4 cpv. 3, categoria speciale G

3 La licenza di condurre della categoria speciale:

G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.

1 RS 741.51

2017-1328 321

O sull’ammissione alla circolazione RU 2019

1bis Chi raggiunge i valori di acuità visiva di cui all’allegato 1 numero 1.1 soltanto con un ausilio visivo deve indossare quest’ultimo durante la guida. In caso di suc- cessiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.

Art. 9 cpv. 4 Abrogato

1 I conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o la conferma dell’iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano fra la sede dell’azienda e il luogo di svolgimento dell’atti- vità.

Art. 71 cpv. 1 lett. b e 1bis nonché 4

1 La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:

b. il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equi- paggiamento e sono disponibili i dati necessari per l’immatricolazione; 1bis La procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta 4 I conducenti devono sempre portar seco l’originale della licenza di circolazione, a meno che non sia stato rilasciato un duplicato. Non è obbligatorio portar seco la licenza in caso di spostamenti con veicoli a motore agricoli e forestali fra la sede dell’azienda e il luogo di svolgimento dell’attività, né per spostamenti con i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile all’interno del territorio comunale.

Art. 72 cpv. 1 lett. c n. 5

1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:

c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:

5. rimorchi a slitta;

Art. 75 cpv. 1 e 2 1 In presenza dell’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV 3) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall’importatore.

2 RS 741.41 3 RS 741.511

O sull’ammissione alla circolazione RU 2019

2 In assenza dell’approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.

Sezione 242 (art. 105) Abrogata

Art. 120 cpv. 2 2 Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O sull’ammissione alla circolazione RU 2019

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