AS 2019 321
AS 2019 321
Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)
Modifica del 21 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «Direzione generale delle dogane» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Amministrazione federale delle dogane». 2 Negli articoli 3, 4 capoverso 5 lettera d, 6, 42, 44, 72, 82, 83, 85, 114, 151 e nell’allegato 4 «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».
3 In tutta l’ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti
grammaticali, con «tachigrafo».
Art. 4 cpv. 3, categoria speciale G
3 La licenza di condurre della categoria speciale:
G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall’USTRA.
1 RS 741.51
2017-1328 321
O sull’ammissione alla circolazione RU 2019
1bis Chi raggiunge i valori di acuità visiva di cui all’allegato 1 numero 1.1 soltanto con un ausilio visivo deve indossare quest’ultimo durante la guida. In caso di suc- cessiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.
Art. 9 cpv. 4 Abrogato
1 I conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o la conferma dell’iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano fra la sede dell’azienda e il luogo di svolgimento dell’atti- vità.
Art. 71 cpv. 1 lett. b e 1bis nonché 4
1 La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:
b. il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equi- paggiamento e sono disponibili i dati necessari per l’immatricolazione; 1bis La procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta 4 I conducenti devono sempre portar seco l’originale della licenza di circolazione, a meno che non sia stato rilasciato un duplicato. Non è obbligatorio portar seco la licenza in caso di spostamenti con veicoli a motore agricoli e forestali fra la sede dell’azienda e il luogo di svolgimento dell’attività, né per spostamenti con i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile all’interno del territorio comunale.
Art. 72 cpv. 1 lett. c n. 5
1 Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:
c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
5. rimorchi a slitta;
Art. 75 cpv. 1 e 2 1 In presenza dell’approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV 3) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall’importatore.
2 RS 741.41 3 RS 741.511
O sull’ammissione alla circolazione RU 2019
2 In assenza dell’approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall’autorità di immatricolazione.
Sezione 242 (art. 105) Abrogata
Art. 120 cpv. 2 2 Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
21 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
O sull’ammissione alla circolazione RU 2019