Lexipedia

AS 2019 3211

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antiinfettivi

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici

del 7 ottobre 2019

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’approvvigionamento economico del Paese, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica ai seguenti antibiotici:

Codice-ATC2 Principio attivo Osservazioni

J01 Antibiotici per uso sistemico Forme parenterali

Art. 2 Quantità massima La quantità massima che può essere liberata corrisponde alla differenza tra il fabbi- sogno comprovato in Svizzera e la quantità liberamente disponibile sul mercato interno.

Art. 3 Liberazione di scorte 1 Il proprietario di scorte obbligatorie che non dispone di scorte d’esercizio suffi- cienti e si trova nell’impossibilità di reperire la quantità mancante può chiedere la liberazione delle scorte obbligatorie al settore specializzato Agenti terapeutici. La domanda deve essere motivata. 2 Il settore specializzato Agenti terapeutici determina la quantità liberata e la durata della liberazione mediante una decisione.

RS 531.211.31 1 RS 531.11 2 Il codice ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito del Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) all’indirizzo seguente: www.whocc.no > ATC/DDD Index.

2019-3064 3211

Liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici. O del DEFR RU 2019

Art. 4 Adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie La merce è prelevata dalla scorta obbligatoria previo adeguamento del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie stipulato con l’Ufficio federale per l’approv- vigionamento economico del Paese (UFAE).

Art. 5 Obbligo di fornitura 1 Un proprietario autorizzato a liberare scorte obbligatorie è tenuto a fornire la merce ai clienti svizzeri. 2 Il proprietario di scorte obbligatorie può fornire ai clienti soltanto le quantità necessarie per coprire il loro fabbisogno effettivo. 3 Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autoriz- zata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1 e 2. 4 Il proprietario di scorte obbligatorie può rifiutarsi di fornire la merce a clienti insolvibili.

Art. 6 Obbligo di trasformare la merce I proprietari autorizzati a liberare scorte obbligatorie sono tenuti nei limiti delle loro capacità aziendali a trasformare la merce in questione per poterla fornire ai clienti il più rapidamente possibile.

Art. 7 Obbligo di tenere la contabilità e di fare rapporto I proprietari sono tenuti a contabilizzare tutte le loro scorte nonché le variazioni di queste ultime e a presentare un rapporto settimanale al settore specializzato Agenti terapeutici.

Art. 8 Opposizioni alle decisioni Fondandosi sull’articolo 45 della legge sull’approvvigionamento del Paese del 17 giugno 20163 (LAP), il proprietario può impugnare mediante opposizione le decisioni del settore specializzato Agenti terapeutici entro cinque giorni dalla notifi- ca della decisione.

Art. 9 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono punite conformemente all’articolo 49 LAP4.

3 RS 531 4 RS 531

Liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici. O del DEFR RU 2019

Art. 10 Esecuzione L’UFAE e il settore specializzato Agenti terapeutici sono responsabili dell’esecu- zione della presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.

7 ottobre 2019 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

Liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici. O del DEFR RU 2019

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di antiinfettivi | Lexipedia | Lexipedia