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Ordinanza concernente i sistemi d'informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza concernente i sistemi d’informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU)

Modifica del 16 ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 settembre 20171 concernente i sistemi d’informazione nella formazione professionale e nel settore universitario è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 56b capoverso 3, 65 capoverso 1 e 68 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 67 della legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l’articolo 10 della legge federale del 19 giugno 19874 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera,

Art. 1 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2

1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi

d’informazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI): e. il sistema d’informazione per le borse di studio a ricercatori e artisti stranieri in Svizzera. 2 I sistemi d’informazione ai sensi del capoverso 1 lettere a–d sono sottosistemi del sistema centrale «BerufsbildungsCompetenz-Center (BeCC)».

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Sistemi d’informazione nella formazione professionale RU 2019

Art. 12 lett. a n. 4 La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per: a. trattare domande di riconoscimento o di attestazione del livello di diplomi o certificati esteri in virtù delle disposizioni seguenti:

4. articolo 70 LPSU nel settore universitario;

Art. 14 lett. d I dati del sistema d’informazione sono trattati: d. dai collaboratori della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pub- blica educazione (CDPE) che trattano le domande di riconoscimento dei di- plomi di tirocinio e dei diplomi in pedagogia speciale, logopedia e terapia psicomotoria.

Titolo dopo l’art. 19 Sezione 5a: Sistema d’informazione per borse di studio a ricercatori e artisti stranieri in Svizzera

Art. 19a Scopo La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per: a. registrare le domande d’assegnazione e di rinnovo delle borse di studio a ri- cercatori e artisti stranieri secondo la legge federale del 19 giugno 1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera, per esaminare e valu- tare queste domande e decidere al riguardo; b. gestire le borse di studio; c. elaborare e valutare statistiche sulle attività di cui alle lettere a e b.

Art. 19b Dati

1 Il sistema d’informazione tratta i dati:

a. sul richiedente; b. sul professore responsabile dell’inquadramento nel Paese d’origine (persona di riferimento); c. sul professore responsabile dell’inquadramento in Svizzera; d. sul progetto di ricerca o sui campioni di lavoro; e. sulla valutazione della domanda progetto.

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2 Sui richiedenti sono trattati i seguenti dati:

a. dati personali:

1. nome, cognome, titolo accademico, fotografia, numero del passaporto,

stato civile, numero di figli, datore di lavoro,

2. indirizzo, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, persona di

contatto, cassa malati,

3. sesso, data di nascita, nazionalità,

4. lingua madre, conoscenze linguistiche,

5. curriculum scolastico e professionale, titoli formativi, soggiorni di ri-

cerca, soggiorni all’estero, altri contributi formativi,

6. progetti futuri;

b. documenti:

1. copie di attestati, certificati e diplomi,

2. lettera di motivazione,

3. lettera da parte della persona di riferimento: descrizione del richiedente

in termini professionali e personali, descrizione del campo di ricerca e della sua rilevanza per la scuola universitaria interessata o del campione di lavoro e della sua rilevanza per la carriera dell’artista,

4. progetto di ricerca per le domande di borse per studi scientifici e cam-

pione di lavoro per le domande di borse per studio artistici,

5. – nel caso dei ricercatori: valutazione e commento da parte

dell’esperto in merito alla qualità scientifica, all’originalità, alla metodologia e alla realizzabilità del progetto nonché idoneità dell’istituto accademico prescelto – nel caso degli artisti: valutazione e commento da parte dell’esperto in merito all’originalità, al potenziale e alla qualità dei campioni di lavoro,

6. commento da parte della rappresentanza diplomatica svizzera compe-

tente facente parte della rete esterna del DFAE. 3 Sul professore responsabile dell’inquadramento in Svizzera sono rilevati i seguenti dati personali: a. nome, cognome, titolo accademico, indirizzo e-mail; b. datore di lavoro, indirizzo.

4 Sulla persona di riferimento sono trattati i seguenti dati personali:

a. nome, cognome, titolo accademico, indirizzo e-mail; b. datore di lavoro, indirizzo; c. rapporto con il richiedente.

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Art. 19c Trattamento dei dati I dati del sistema d’informazione sono trattati dai: a. richiedenti mediante il sistema di notifica online sulla piattaforma Internet della SEFRI per registrare e aggiornare i dati relativi alla domanda secondo l’articolo 19b; b. collaboratori delle rappresentanze diplomatiche svizzere della rete esterna del DFAE incaricati di svolgere i compiti d’esecuzione corrispondenti; c. collaboratori dell’Ufficio federale della cultura incaricati di svolgere i com- piti d’esecuzione corrispondenti per esaminare tramite il sistema di valuta- zione online le domande di assegnazione e di rinnovo delle borse per studi artistici; d. membri della Commissione federale delle borse per studenti stranieri incari- cati di esaminare, valutare e selezionare le domande di borse di studio trami- te il sistema di valutazione online; e. collaboratori delle scuole universitarie svizzere incaricati di svolgere i com- piti d’esecuzione corrispondenti; f. collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d’esecuzione corri- spondenti.

Art. 19d Trasmissione dei dati ad altri servizi Per evadere le domande di permesso di soggiorno presentate dai borsisti possono essere trasmessi ai competenti uffici cantonali della migrazione i seguenti dati sui richiedenti: a. nome, cognome, titolo accademico, numero del passaporto, stato civile, nu- mero di figli; b. indirizzo, domicilio, indirizzo e-mail; c. sesso, data di nascita, nazionalità; d. lingua madre.

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Art. 19e Conservazione 1 La decisione positiva della SEFRI è conservata per 50 anni per consentire il rila- scio di una copia al richiedente. 2 Gli altri dati vengono anonimizzati o cancellati 15 anni dopo la decisione. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

16 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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