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AS 2019 3329

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla trasformazione lattiero-casearia/Addetto alla trasformazione lattiero-casearia con certificato federale di formazione pratica

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla trasformazione lattiero-casearia / Addetto alla trasformazione lattiero-casearia con certificato federale di formazione pratica (CFP)

dell’11 ottobre 2019

21607 Addetta alla trasformazione lattiero-casearia CFP /

Addetto alla trasformazione lattiero-casearia CFP Milchpraktikerin EBA / Milchpraktiker EBA Employée en industrie laitière AFP / Employé en industrie laitière AFP

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale Gli addetti alla trasformazione lattiero-casearia di livello CFP svolgono in partico- lare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitu- dini sotto indicate: a. lavorano in aziende industriali e artigianali di trasformazione del latte colla- borando ai processi generali di trasformazione del latte e alla produzione di latticini di prima qualità specifici dell’azienda;

RS 412.101.220.22

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b. svolgono e sorvegliano le varie fasi dei processi produttivi e collaborano alla verifica della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti; c. applicano misure per il rispetto dell’igiene del personale, dei locali e della produzione e si attengono agli standard di qualità aziendali; d. in tutte le loro attività applicano le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute e utilizzano l’energia, l’acqua e le altre mate- rie prime in modo ecocompatibile e rispettoso delle risorse.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura due anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. collaborazione ai processi generali di trasformazione del latte:

1. ricevere le consegne,

2. preparare la produzione,

3. gestire e sorvegliare i processi produttivi,

4. eseguire la manutenzione delle attrezzature,

5. preparare e impiegare le colture;

b. collaborazione alla produzione di latticini specifici dell’azienda:

1. produrre formaggio,

2. produrre altri latticini;

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c. applicazione delle prescrizioni relative all’igiene e alla gestione della qua- lità:

1. applicare misure relative all’igiene del personale, dei locali e della pro-

duzione,

2. pulire gli impianti e le attrezzature,

3. effettuare le analisi di base,

4. rispettare gli standard di qualità;

d. rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente:

1. applicare misure per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,

2. applicare misure per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energe-

tica.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

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Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale 1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezio- ni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno Totale

a. Conoscenze professionali – Collaborazione ai processi generali di trasforma- 30 30 60 zione del latte – Collaborazione alla produzione di latticini specifici 140 140 280 dell’azienda – Applicazione delle prescrizioni relative all’igiene 20 20 40 e alla gestione della qualità – Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza 10 10 20 sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente Totale conoscenze professionali 200 200 400 b. Cultura generale 120 120 240 c. Educazione fisica 40 40 80 Totale delle lezioni 360 360 720

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiun- gimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

4 RS 412.101.241

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Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono quattro giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in due corsi come segue:

Anno Corso Campo di competenze operative Durata

1 1 Applicazione delle prescrizioni relative all’igiene e alla gestione 2 giorni

della qualità Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

2 2 Collaborazione alla produzione di latticini specifici dell’azienda 2 giorni

Totale 4 giorni

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svol- gere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di forma- zione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

5 Il piano dell’11 ottobre 2019 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

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Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di tecnologo del latte AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di tecnologo del latte qualificato, casaro quali- ficato o lattaio qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del tecnologo del latte AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente; e. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una

seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di

persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

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Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per scritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per scritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o

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c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’addetto alla

trasformazione lattiero-casearia CFP, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di cinque ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e

dei corsi interaziendali,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

e il colloquio professionale della durata di 30 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative/colloquio professionale Ponderazione

1 Collaborazione ai processi generali di trasformazione 20 %

del latte

2 Collaborazione alla produzione di latticini specifici 50 %

dell’azienda

3 Applicazione delle prescrizioni relative all’igiene 20 %

e alla gestione della qualità Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

4 Colloquio professionale 10 %

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b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento delle conoscenze professionale; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 60 per cento; b. cultura generale: 20 per cento; c. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento. 3 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali.

Art. 19 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento delle cono- scenze professionali.

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2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 80 per cento; b. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP). 2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «addetta alla trasformazione lattiero-casearia CFP» / «addetto alla trasformazione lattiero-casearia CFP». 3 Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante proce- dura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento delle conoscenze pro- fessionali.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mestieri del latte 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione dei mestieri del latte è composta da: a. sette a nove rappresentanti della Société Suisse d’Industrie Laitière (SSIL); b. un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori; c. due a quattro rappresentanti dei docenti di materie professionali; d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

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a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la for- mazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 È responsabile dei corsi interaziendali la SSIL.

2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 14 dicembre 20057 sulla formazione professionale di base Addetta/Addetto alla trasformazione lattiero-casearia con certificato federale di formazione pratica (CFP) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alla trasformazione lattiero- casearia CFP prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alla trasformazione lattiero-casearia CFP entro il 31 dicembre 2023 sono valutati in

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base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 1521) si applicano dal 1° gennaio 2022.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

11 ottobre 2019 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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