AS 2019 3355
Ordinanza sulla protezione degli animali
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Modifica del 23 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Art. 20 lett. g Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti: g. la triturazione di feti vivi negli incubatoi e di pulcini vivi.
Art. 178a cpv. 3 Abrogato
Art. 179a cpv. 1 lett. f, ultimo trattino
1 Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:
f. per pollame: – appropriata miscela di gas; durante questo processo i pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro;
1 RS 455.1
2019-3250 3355
Protezione degli animali. O RU 2019
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
23 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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