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AS 2019 3355

Ordinanza sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 23 ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 20 lett. g Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti: g. la triturazione di feti vivi negli incubatoi e di pulcini vivi.

Art. 178a cpv. 3 Abrogato

Art. 179a cpv. 1 lett. f, ultimo trattino

1 Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:

f. per pollame: – appropriata miscela di gas; durante questo processo i pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro;

1 RS 455.1

2019-3250 3355

Protezione degli animali. O RU 2019

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

23 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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