AS 2019 3429
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 16 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 2bis 2bis La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2 quando le transazioni finanziarie sono necessarie per: a. fornire aiuto umanitario e sostegno alla popolazione civile in Siria per il tramite di servizi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine contributi federali; b. svolgere le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e adempiere missioni ufficiali della Confederazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2019.
16 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 946.231.172.7
2019-3001 3429
Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2019
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