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AS 2019 345

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione

Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 7 giugno 2018 Entrata in vigore il 1° gennaio 2019

Traduzione

Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 (di seguito «CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del Comitato «Diritto dei brevetti», decide:

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

Il nuovo testo della regola 154 paragrafo 1 è il seguente: «(1) Ogni mandatario abilitato viene radiato dalla lista dei mandatari abilitati a sua richiesta oppure se, malgrado ripetuti richiami, non ha pagato la sua quota annuale all'Istituto dei mandatari abilitati presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro cinque mesi a decorrere: a) dal 1° gennaio, per i membri che sono iscritti nella lista a quella data; o b) dal giorno dell’iscrizione, per i membri che sono stati iscritti nella lista dopo il 1° gennaio dell’anno per il quale è dovuta la quota.»

1 RS 0.232.142.2

2018-3667 345

Conv. sul brevetto europeo. RE RU 2019

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Fatto all’Aia il 7 giugno 2018

Per il Consiglio d'amministrazione: Il presidente, Christoph Ernst

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