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AS 2019 3469

Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie

Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Modifica del 23 ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:

Titolo dopo l’art. 9 Sezione 2: Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri prodotti in serie e i loro componenti prodotti in serie

Art. 10 Etichettatura di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

1 Chi commercializza o cede un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella

leggero prodotti in serie ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettere a, e o i dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non ha ancora percorso più di 2000 chilometri (automobile nuova, autofurgone nuovo o trattore a sella leggero nuovo), deve apporvi le indica- zioni sul consumo di energia e altre caratteristiche secondo l’allegato 4.1.

2 Chi commercializza o cede un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella

leggero prodotti in serie che ha percorso più di 2000 chilometri e vi appone delle indicazioni secondo l’allegato 4.1, deve impiegare le indicazioni valide al momento dell’etichettatura.

2019-0435 3469

O sull’efficienza energetica RU 2019

Art. 11 cpv. 3

3 L’UFE crea banche dati ed elenchi che contengono le indicazioni di cui

all’allegato 4.1 numeri 1–3 per tutte le automobili prodotte in serie attuali commer- cializzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. A tal fine si basa sull’allegato II della direttiva

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b–d nonché cpv. 3 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) emana le seguenti disposizioni relative all’allegato 4.1: b. determina la media delle emissioni di CO2 sulla base delle automobili pro- dotte in serie immatricolate per la prima volta; c. stabilisce i fattori per il calcolo dell’equivalente benzina e dell’equivalente benzina per l’energia primaria e delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di elettricità. A tal fine tiene conto delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure dello sviluppo a livello inter- nazionale; d. Abrogata 3 Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV4) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l’anno che precede il 31 maggio dell’anno precedente.

Art. 12a Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas 1 Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, le emissioni di CO2 provenienti dall’impiego della quota biogena riconosciuta di questa miscela di carburanti sono considerate senza incidenza sul clima.

2 La quota biogena riconosciuta è pari al 20 per cento.

Art. 17a Disposizione transitoria relativa all’articolo 12 1 Per le automobili che non dispongono ancora di valori ottenuti in base all’attuale procedura di misurazione secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV5, il DATEC può prevedere categorie di efficienza energetica proprie e un’etichettatura specifica.

3 Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1. 4 RS 741.41 5 RS 741.41

O sull’efficienza energetica RU 2019

2 Le disposizioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 saranno rese note nel 2019 entro il 30 novembre ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

II L’allegato 4.1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III L’ordinanza del 30 novembre 20126 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 2 2 Per i veicoli che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, l’UFE riduce il valore delle emissioni di CO2 di una percentuale pari alla quota biogena riconosciuta secondo l’articolo 12a capoverso 2 dell’ordinanza del 1° no- vembre 20177 sull’efficienza energetica.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

23 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

6 RS 641.711 7 RS 730.02

O sull’efficienza energetica RU 2019

Allegato 4.1

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

1 Disposizioni sul consumo di energia

1.1 Il consumo di energia si misura secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV8 ed

è indicato nell’unità corrente (litri, metri cubi, chilowattora o chilogrammi)

1.2 Per i veicoli non alimentati a benzina, deve essere indicato anche l’equi-

valente benzina per 100 chilometri.

1.3 Se per un veicolo non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una

scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, possono esse- re utilizzati valori provvisori. I dati devono essere indicati come provvisori ed essere sostituiti immediatamente non appena sono disponibili un’appro- vazione svizzera del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di con- formità.

2 Disposizioni sulle emissioni di CO2

2.1 Le emissioni di CO2 si misurano secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV e

sono indicate in grammi per chilometro.

2.2 Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri che possono

essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas, devono essere indi- cate le emissioni di CO2 complessive e la quota con incidenza sul clima.

2.3 Le emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e di

elettricità si calcolano in base ai fattori stabiliti dal DATEC secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera c.

3 Classificazione dei veicoli nelle categorie di efficienza energetica

3.1 Le automobili sono classificate nelle categorie di efficienza energetica A–G

sulla base del loro consumo di energia assoluto.

3.2 È considerato consumo di energia assoluto l’equivalente benzina per

l’energia primaria arrotondato alla seconda posizione decimale. 3.3 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A–G i tipi di veicolo attuali sono classificati secondo il loro consumo di energia assoluto in ordine decrescente e ripartiti equamente in sette settori. I limiti inferiori delle categorie di efficienza energetica sono determinati in base al

8 RS 741.41

O sull’efficienza energetica RU 2019

consumo di energia assoluto dell’ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente. 3.4 Si considerano tipi di veicolo attuali le automobili il cui tipo è stato approva- to, per le quali occorre indicare il consumo di energia (art. 97 cpv. 4 OETV) e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta entro i due anni che precedono il 31 maggio dell’anno precedente.

4 Etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni

4.1 Chi espone automobili nuove in punti vendita o a esposizioni deve apporvi

l’etichettaEnergia.

4.2 L’etichettaEnergia deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera.

4.3 Deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull’automobile o nelle

sue immediate vicinanze. Deve essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile.

4.4 Nei giorni durante i quali l’esposizione non è aperta al pubblico non vige

l’obbligo di etichettatura.

4.5 Nei punti vendita deve essere posizionato in maniera ben visibile un rinvio

alla piattaforma Internet dell’UFE concernente l’efficienza energetica dei veicoli. L’UFE fornisce gratuitamente questi rinvii.

4.6 Gli elenchi di cui all’articolo 11 capoverso 3 devono poter essere visionati

presso il punto vendita. Se sono esposti in forma stampata, devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Un elenco in forma stampata può essere or- dinato gratuitamente all’UFE.

4.7 EtichettaEnergia

4.7.1 L’etichettaEnergia deve essere allestita utilizzando il numero di approvazio- ne del tipo o il numero della scheda tecnica mediante lo strumento online messo a disposizione dall’UFE all’indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafica è quella dell’esempio figurante al numero 10.

4.7.2 Se non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica

svizzera, l’etichettaEnergia deve essere allestita mediante uno strumento on- line anch’esso messo a disposizione dall’UFE, utilizzando i valori ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/ CE9. I dati per l’accesso a questo strumento online devono essere richiesti all’UFE dietro indicazione di una persona responsabile.

9 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/318, GU L 58 del 26.2.2019, pag. 1.

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4.7.3 Se per un’automobile non esistono né un’approvazione del tipo svizzera,

né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, l’eti- chettaEnergia è allestita utilizzando valori provvisori e indicata come prov- visoria. L’etichettaEnergia deve essere sostituita immediatamente non appe- na sono disponibili un’approvazione del tipo, una scheda tecnica svizzera o un certificato di conformità. L’allestimento dell’etichetta provvisoria è basato sul numero 4.7.2.

4.7.4 L’etichettaEnergia contiene in particolare le seguenti indicazioni:

a. durata di validità dell’etichettaEnergia; b. marca e modello dell’automobile; c. sistema di trazione; d. prestazioni espresse in kW e CV; e. peso a vuoto; f. tipo di vettore energetico necessario; g. consumo di energia secondo il numero 1.1; h. emissioni di CO2 secondo il numero 2.1 o 2.2; i. obiettivo relativo alle emissioni di CO2 da raggiungere entro la fine del

2020 secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge del 23 dicembre

201110 sul CO2, aumentato del 21 per cento;

j. categoria di efficienza energetica con rappresentazione dell’intera scala; k. codice QR con link all’indirizzo Internet www.catalogodeiconsumi.ch.

4.7.5 In forma stampata l’etichettaEnergia deve avere il formato 297 mm ×

210 mm (DIN-A4 formato verticale).

4.7.6 Se l’etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, si applicano

inoltre i seguenti requisiti: a. gli schermi su cui è rappresentata l’etichettaEnergia devono avere una diagonale di almeno 9,7 pollici (formato verticale); b. l’etichettaEnergia figura come impostazione di base; essa non deve scomparire nella modalità stand-by, con un salvaschermo o in nes- sun’altra maniera; c. se anche altre informazioni relative all’automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l’impostazione ritorna automati- camente all’impostazione di base; d. l’etichettaEnergia deve poter essere consultata direttamente indipenden- temente dall’impostazione dello schermo.

10 RS 641.71

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5 Etichettatura nella pubblicità

5.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi o trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l’indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secon- do il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la cate- goria di efficienza energetica.

5.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlo-

meno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informa- zioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento.

5.3 La categoria di efficienza energetica dell’automobile pubblicizzata deve

essere inoltre rappresentata in un grafico. Il grafico deve rappresentare la scala a colori con tutte e sette le categorie di efficienza energetica nonché una freccia nera puntata in senso contrario all’altezza della categoria di effi- cienza energetica del veicolo e recante la corrispondente lettera di colore bianco. Devono essere utilizzati i file di immagini messi a disposizione dall’UFE all’indirizzo www.etichetta-energia.ch. La rappresentazione grafi- ca deve essere conforme all’esempio figurante al numero 11, avere una lar- ghezza e una lunghezza minime rispettivamente di 15 mm e di 20 mm e oc- cupare almeno l’1 per cento dell’intera superficie pubblicitaria.

6 Etichettatura negli annunci di vendita

6.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media elettronici visivi devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secon- do il numero 2.1 o 2.2. Per le automobili deve inoltre essere indicata la cate- goria di efficienza energetica.

6.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlo-

meno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informa- zioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento.

6.3 Per gli annunci di vendita online la categoria di efficienza energetica deve

essere rappresentata anche in un grafico secondo il numero 5.3. La grandez- za del grafico deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata.

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7 Etichettatura nei listini prezzi e nei configuratori online

7.1 Chi mette a disposizione per automobili nuove, autofurgoni nuovi o trattori a sella leggeri nuovi listini prezzi o un configuratore online deve riportare per ogni veicolo le indicazioni relative al consumo di energia secondo i numeri

1.1 e 1.2 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2. Per le automobili de-

vono inoltre essere indicati la categoria di efficienza energetica, l’obiettivo relativo alle emissioni di CO2 da raggiungere entro la fine del 2020 secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge sul CO2, aumentato del 21 per cento, e la media delle emissioni di CO2 secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b.

7.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben leggibile e avere perlo-

meno una grandezza di carattere equivalente a quella di eventuali informa- zioni tecniche e indicazioni relative all’equipaggiamento. 7.3 Se i prezzi o altre indicazioni valgono per versioni diverse di un veicolo, le indicazioni possono essere fornite sotto forma di fascia di variazione per tut- te le versioni. 7.4 Per i configuratori online la categoria di efficienza energetica deve inoltre essere rappresentata in un grafico secondo il numero 5.3. La grandezza deve essere scelta in modo tale che la scala sia ben visibile e leggibile anche in caso di rapida occhiata. Tutti i dati devono essere disponibili al più tardi al completamento della configurazione del veicolo.

8 Veicoli funzionanti con più vettori energetici

8.1 Per i veicoli con motori policarburante che secondo l’approvazione del tipo

possono essere alimentati con vettori energetici differenti in vendita sull’intero territorio nazionale, le indicazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell’equivalente benzina e la classi- ficazione nelle categorie di efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell’equivalente benzina per l’energia primaria. 8.2 Per i veicoli che secondo l’approvazione del tipo sono a trazione parzialmen- te elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettri- ca, l’indicazione relativa al consumo di energia, il calcolo dell’equivalente benzina, il calcolo delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizio- ne di carburanti e di elettricità e la classificazione nelle categorie di efficien- za energetica sono forniti in base alla somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.

9 Disposizione transitoria relativa al numero 3

Per l’anno 2020 si considerano tipi di veicolo attuali ai sensi del numero 3.3 le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta nel periodo com- preso tra il 1° settembre 2017 e il 31 maggio 2019.

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10 Esempio della rappresentazione grafica dell’etichettaEnergia

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11 Esempio della rappresentazione grafica della scala relativa alle

categorie di efficienza energetica

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