AS 2019 3479
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
Modifica del 23 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:
Art. 38 cpv. 5
5 Se un impianto viene ampliato già prima dell’ottenimento della rimunerazione
unica, il contributo di base viene versato per l’elemento dell’impianto messo in esercizio per primo e il contributo legato alla potenza in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell’impianto.
Art. 48 cpv. 3 lett. c
3 Negli impianti con una potenza superiore ai 10 MW il contributo d’investimento
ammonta al massimo: c. al 40 per cento dei costi d’investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva pari ad almeno
10 GWh.
Art. 51 cpv. 2 2 Il biennio inizia il 1° gennaio dell’anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 31 agosto 2020, il 31 agosto 2022, il 30 giu- gno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028 e il 30 giugno 2030.
1 RS 730.03
2019-0436 3479
O sulla promozione dell’energia RU 2019
Art. 52 cpv. 1 1 Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produ- zione supplementare maggiore rapportata al contributo d’investimento. Nel caso di progetti che, a seguito di misure costruttive, possono permettere di accumulare una quantità di energia aggiuntiva, quest’ultima è addizionata alla produzione supple- mentare.
Art. 64 cpv. 3 3 I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati considerando al massimo, ogni anno, il 2 per cento dei costi d’investimento.
II Gli allegati 1.1, 1.2,1.4, 1.5 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III L’ordinanza del 14 marzo 20082 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3 3 Se acquista l’elettricità per le forniture di cui all’articolo 6 capoverso 5bis LAEl da impianti di produzione con una potenza massima di 3 MW oppure con una produ- zione annua massima, al netto di un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh, il gestore della rete di distribuzione, derogando al principio dei costi di produzione (cpv. 2), computa i costi di acquisto, inclusi i costi per le garanzie di origine, e ciò fino a un importo massimo pari al rispettivo tasso di rimunerazione determinante di cui agli allegati 1.1–1.5 dell’ordinanza del 1° novembre 20173 sulla promozione dell’energia (OPEn). Si applicano per: a. gli impianti messi in servizio prima del 1° gennaio 2013: i tassi di rimunera- zione validi a partire dal 1° gennaio 2013; b. gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore ai 100 kW: i tassi di rimu- nerazione secondo l’appendice 1.2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione vigente il 1° gennaio 20174.
2 RS 734.71 3 RS 730.03 4 RU 1999 207, 2016 4617
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Art. 25 cpv. 2 2 I punti di immissione mediante i quali l’elettricità da impianti con una potenza inferiore a 100 kW (art. 14 cpv. 1 OPEn) o da impianti con una potenza compresa tra 100 kW e meno di 500 kW, già beneficiari di una rimunerazione secondo il diritto anteriore, viene ritirata al prezzo di mercato di riferimento e che sono dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati o di un sistema di misurazione intelligente sono attribuiti al gruppo di bilan- cio per le energie rinnovabili sulla base della quantità di elettricità ritirata.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
23 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 3
3 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o
rinnovamento successivi Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente: dove: P0: potenza dell’impianto prima del primo ampliamento o rinno- vamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all’organo di ese- cuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell’impianto do- po tale ampliamento o rinnovamento; P1: potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o rinnovamento più recente; N0: produzione netta media degli: – ultimi 5 anni civili prima del primo ampliamento o rin- novamento realizzato dal 2018, o – anni civili compresi tra il primo ampliamento o rinno- vamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l’ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a con- dizione che tale periodo sia inferiore a 5 anni civili; N1: produzione netta a seguito dell’ampliamento; V1: tasso di rimunerazione calcolato sulla scorta dell’intera pro- duzione netta raggiunta a seguito dell’ampliamento o del rin- novamento di cui al numero 2.
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Allegato 1.2 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 1, secondo periodo Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori che utiliz- zano lo stesso punto di allacciamento alla rete sono distribuite su diversi fondi, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l’una dall’altra e l’elet- tricità da loro prodotta è misurata separatamente.
N. 2.2
2.2 Tassi di rimunerazione
In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di rimunera- zione secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza Tasso di rimunerazione (ct./kWh)
Messa in esercizio
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–31.3.2016 1.4.2016–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.12.2017 1.1.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 dal 1.4.2020
≤ 100 kW 21,2 18,7 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0 10,0 9,0 ≤1000 kW 18,5 17,0 15,0 14,1 13,1 12,2 11,5 11,0 10,0 9,0 >1000 kW 17,3 15,3 14,8 14,1 13,2 12,2 11,7 11,0 10,0 9,0
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Allegato 1.4 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 6.2.1 6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
N. 6.3.1 6.3.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
N. 6.3.2
6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3
lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla comunicazione della decisione relativa all’assunzione provvisoria.
N. 7.2
7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’arti-
colo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre
1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 20165 sulla base della noti-
fica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2029.
5 RU 2016 4617 n. I e II
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Allegato 1.5 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 5
5 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento
o rinnovamento successivi Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:
dove: P0: potenza dell’impianto prima del primo ampliamento o rinno- vamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gen- naio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all’organo di esecu- zione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell’impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento; P1: potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o rinnovamento più recente; N0: produzione netta media degli: – ultimi 2 anni civili prima del primo ampliamento o rin- novamento realizzato dal 2018, – periodo compreso tra il primo ampliamento o rinnova- mento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l’ulti- mo ampliamento o rinnovamento precedente, a condi- zione che tale periodo sia inferiore a 2 anni civili; N1: produzione netta a seguito dell’ampliamento; V1: tasso di rimunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell’intera produzione netta raggiunta dopo l’ampliamento o il rinnovamento.
N. 8.3.2 8.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).
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Allegato 2.1 (art. 36, 38 e 41–45)
Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
N. 2.1 2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:
Classe Messa in esercizio di potenza
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 dal 1.4.2020
Contributo 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 1100 di base (fr.) Contributo <30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 380 legato alla <100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330 330 potenza (fr./kW)
N. 2.3 2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:
Classe Messa in esercizio di potenza
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 dal 1.4.2020
Contributo 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1000 di base (fr.) Contributo < 30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 340 legato alla <100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 300 potenza ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300 300 (fr./kW)