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AS 2019 3487

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 30 ottobre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1 lett. d

1 Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:

d. il servizio di accesso a Internet che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

30 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 784.101.1

2019-1683 3487

Servizi di telecomunicazione. O RU 2019

3488

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