AS 2019 3487
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)
Modifica del 30 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 1 lett. d
1 Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:
d. il servizio di accesso a Internet che garantisca una velocità di trasmissione di 10/1 Mbit/s;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
30 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 784.101.1
2019-1683 3487
Servizi di telecomunicazione. O RU 2019
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