AS 2019 3493
Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati
Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)
Modifica del 30 ottobre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 settembre 20121 sulle indicazioni di quantità è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. c e d nonché 2 lett. a
1 La presente ordinanza disciplina:
c. gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e di altre persone; d. i controlli ufficiali.
2 La presente ordinanza non si applica:
a. agli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a
5 ml o superiore a 50 kg o 50 l; l’ordinanza si applica tuttavia agli imbal-
laggi preconfezionati di spezie, erbe aromatiche e canapa con una quantità nominale inferiore a 5 g o 5 ml;
Art. 2 lett. c Concerne soltanto il testo francese
Art. 5 cpv. 1 1 Nella vendita di merce sfusa la quantità è misurata mediante strumenti di misura- zione conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Se presente, il consumatore deve poter osservare il processo di misurazione o effettuarlo da sé.
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Art. 7a Ortaggi da fiore sotto pellicola protettiva trasparente Gli ortaggi da fiore come carciofi, cavolfiori e broccoli sotto pellicola protettiva trasparente possono essere venduti secondo le disposizioni sulla vendita di merce sfusa anche se sono offerti in un imballaggio preconfezionato secondo l’articolo 2 lettera b. In questo caso non si applicano le disposizioni del capitolo 3.
Art. 8 cpv. 1 e 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 17 Concerne soltanto il testo francese
Art. 19 cpv. 1 lett. b e c, 2 e 3bis
1 Al momento della prima immissione in commercio, gli imballaggi preconfezionati
contenenti la medesima quantità nominale e contrassegnati in base al peso o al volume devono adempiere i seguenti requisiti: b. la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per di- fetto superiore ai valori secondo i capoversi 3 e 3bis non deve superare il 2,5 per cento; c. nessun imballaggio preconfezionato può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo i capoversi 3 e 3bis.
2 Concerne soltanto il testo francese
3bis Lo scarto per difetto tollerato per gli imballaggi preconfezionati di spezie, erbe aromatiche e canapa con un quantità nominale inferiore a 5 g o 5 ml è pari al 9 per cento della quantità nominale.
Art. 21 lett. b n. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 22 cpv. 1 lett. b e c nonché 2 1 Gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui conte- nuto effettivo è indicato in base al peso sgocciolato devono, al momento della prima immissione in commercio, adempiere i seguenti requisiti: b. la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per di- fetto superiore ai valori secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bis non deve su- perare il 2,5 per cento; c. nessun imballaggio preconfezionato può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bis. 2 Gli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto che supera di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bis
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possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell’indicazione della quantità.
Art. 26 Contenuto effettivo di bombole per gas liquidi Alle bombole, ad esempio le bombole in acciaio, in alluminio o in composito, per gas liquidi come il propano o il butano, si applicano, in deroga all’articolo 19, i seguenti requisiti: a. per le bombole per gas con una quantità nominale fino a 5 kg è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento della quantità nominale; b. per le bombole per gas con una quantità nominale di oltre 5 kg è tollerato uno scarto per difetto non superiore a 200 g.
Art. 32 Rubrica (concerne soltanto il testo francese) nonché lett. b frase introduttiva e lett. c Sono responsabili del rispetto della presente ordinanza: b. in caso di imballaggi preconfezionati su cui è apposto il marchio di confor- mità europeo (art. 12) e bottiglie impiegate come recipienti di misura:
1. il fabbricante, se l’imballaggio preconfezionato o la bottiglia impiegata
come recipiente di misura sono fabbricati in Svizzera oppure sono fab- bricati in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immessi in commercio in Svizzera,
2. l’importatore, se l’imballaggio preconfezionato o la bottiglia impiegata
come recipiente di misura sono fabbricati in uno Stato terzo; c. in caso di imballaggi preconfezionati su cui non è apposto il marchio di con- formità europeo (art. 12), la persona fisica o giuridica che importa gli imbal- laggi preconfezionati in Svizzera.
Art. 35 cpv. 1bis 1bis Gli imballaggi preconfezionali e le bottiglie impiegate come recipienti di misura necessari per il controllo devono essere messi gratuitamente a disposizione dell’autorità competente.
II
1 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
30 ottobre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 3 (art. 35)
Controllo ufficiale di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale
1 Indicazioni generali
11 Simboli
Nel presente allegato i simboli seguenti significano: Qn quantità nominale xi contenuto effettivo s scarto tipo 𝑥 media k fattore di correzione per il calcolo dell’intervallo di fiducia basato sulla variabile aleatoria t della distribuzione di Student, sulla dimensione della partita e sul campione
12 Tipo, luogo e momento del controllo
121 Gli imballaggi preconfezionati sono controllati per campionamento.
122 L’autorità competente di cui all’articolo 34 determina il luogo e il momento
del controllo.
123 Il luogo del controllo è definito secondo l’articolo 35 capoverso 1. Il cam-
pione è prelevato dalla linea di imbottigliamento o nel luogo in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.
13 Partita di imballaggi preconfezionati
131 Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale prelevare il campione. 132 Per la determinazione della partita il fabbricante e le altre persone presso cui si svolge il controllo devono mostrare spontaneamente al verificatore tutti i locali dove sono fabbricati o immagazzinati gli imballaggi preconfezionati da controllare. 133 La partita è costituita dalla quantità totale di imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso aspetto e della stessa produzione, che sono imbottigliati o immagazzinati nello stesso luogo, con le seguenti limi- tazioni: a. se gli imballaggi preconfezionati sono controllati nella linea di imbotti- gliamento alla fine delle operazioni di riempimento, la dimensione della
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partita corrisponde al numero di imballaggi preconfezionati fabbricati in un’ora e ciò senza limitazione della dimensione della partita; b. negli altri casi la dimensione della partita è limitata a 10 000 imballaggi preconfezionati.
134 Prima di effettuare i controlli previsti al numero 213 occorre prelevare in
ordine casuale dalla partita un numero sufficiente di imballaggi preconfezio- nati, in modo da poter eseguire il controllo che richiede il maggior nume- ro di campionamenti.
14 Prelievo del campione
141 Il verificatore preleva il campione in modo che si tratti di un campionamento casuale statisticamente rappresentativo della partita. Se il campione è prele- vato dalla linea di imbottigliamento alla fine delle operazioni di riempimen- to, il prelievo deve riguardare l’intera produzione oraria secondo il nume- ro 133 lettera a.
142 Il fabbricante e le altre persone presso cui si svolge il controllo devono
fornire al verificatore l’assistenza tecnica necessaria per il prelievo del cam- pione.
15 Determinazione della tara media
151 Al fine di determinare il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati viene previamente determinata la tara.
152 A tal fine si utilizza:
a. il materiale di imballaggio inutilizzato dello stesso tipo di quello usato per la produzione degli imballaggi preconfezionati; o b. il materiale di imballaggio utilizzato e ben pulito di imballaggi precon- fezionati da controllare.
16 Ulteriore controllo
Il verificatore controlla che gli imballaggi preconfezionati rechino le scritte previste dalla presente ordinanza.
17 Procedura di rigetto di una partita
171 Se una partita non è conforme ed è respinta, deve essere effettuato entro sei mesi presso la stessa persona responsabile (art. 32) un controllo su un’altra partita possibilmente dello stesso prodotto e alle stesse condizioni. 172 Se anche il controllo eseguito secondo il numero 171 è negativo, il verifica- tore sporge immediatamente denuncia penale contro il fabbricante controlla- to o contro un’altra persona presso cui si è svolto il controllo.
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2 Controllo di imballaggi preconfezionati in base al peso o
al volume
21 Indicazioni generali
211 Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere determina- to direttamente utilizzando bilance o strumenti volumetrici oppure, se si trat- ta di un liquido, indirettamente pesando il prodotto e misurando la sua densi- tà.
212 Indipendentemente dal metodo utilizzato, l’errore nella misurazione del
contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato non deve superare un quinto dello scarto per difetto tollerato sulla quantità nominale.
213 Il controllo degli imballaggi preconfezionati è eseguito per campionamento e
comprende due parti: a. un controllo attinente al contenuto effettivo di ogni singolo imballaggio preconfezionato del campione; e b. un controllo attinente alla media del contenuto effettivo di tutti gli im- ballaggi preconfezionati del campione. 214 Una partita di imballaggi preconfezionati è considerata conforme se i risulta- ti di entrambi i controlli soddisfano i criteri di accettazione definiti ai nume- ri 22 e 23.
215 Se possibile, i controlli non devono comportare l’apertura degli imballaggi
preconfezionati (controlli non distruttivi). I controlli che comportano l’apertura e la distruzione degli imballaggi pre- confezionati (controlli distruttivi) devono essere limitati al minimo indispen- sabile. La loro efficacia è minore di quella dei controlli non distruttivi.
22 Controllo del contenuto effettivo di ogni imballaggio
preconfezionato
221 Il contenuto minimo consentito è calcolato sottraendo lo scarto per difetto
tollerato secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bis dalla quantità nominale dell’imballaggio preconfezionato.
222 Gli imballaggi preconfezionati di una partita il cui contenuto effettivo è
inferiore al contenuto minimo consentito sono contrassegnati come difettosi.
223 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità
nominale non è superiore a 10 kg o 10 l Il controllo è eseguito secondo i protocolli di campionamento in base alle tabelle 1 e 2. Le partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi pre- confezionati sono controllate secondo il protocollo di campionamento dop- pio in base alla tabella 1. Le partite la cui dimensione è inferiore a 100 im- ballaggi preconfezionati sono controllate secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 2.
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a. Partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corri- spondere alla dimensione del primo campione indicata nel protocollo di campionamento: – se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione è uguale o inferiore al primo criterio di accetta- zione, la partita è conforme – se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione è uguale o superiore al primo criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta – se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione si situa tra il primo criterio di accettazione e il primo criterio di rigetto, deve essere esaminato un secondo cam- pione, la cui dimensione è indicata nel protocollo di campiona- mento. Il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione deve essere cumulato: – se il numero cumulato di imballaggi preconfezionati difettosi è uguale o inferiore al secondo criterio di accettazione, la partita è conforme – se il numero cumulato di imballaggi preconfezionati difettosi è uguale o superiore al secondo criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.
Dimensione della partita Campione Numero di imballaggi preconfezionati difettosi
Ordine di Dimensione Dimensione Criterio di Criterio di prelievo cumulata accettazione rigetto
da 100 a 500 1. 30 30 1 3 2. 30 60 4 5
da 501 a 3200 1. 50 50 2 5 2. 50 100 6 7
3201 e più 1. 80 80 3 7
2. 80 160 8 9
Tabella 1: protocollo di campionamento doppio per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nomi- nale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati
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b. Partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamen- to. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel cam- pione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è con- forme. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel cam- pione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è confor- me ed è respinta.
Dimensione della partita Dimensione del campione Numero di imballaggi preconfezionati difettosi
Criterio di Criterio di accettazione rigetto
da 2 a 50 100 % della dimensione 1 2 della partita
da 51 a 99 100 % della dimensione 2 3 della partita
Tabella 2: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è inferiore a
100 imballaggi preconfezionati
224 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità
nominale è superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l Il controllo è eseguito secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 3. Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamento. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è conforme. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è re- spinta.
Dimensione della partita Dimensione del campione Numero di imballaggi preconfezionati difettosi
Criterio di accettazione Criterio di rigetto
< 20 100 % della dimensione 0 1 della partita
≥ 20 20 1 2
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Tabella 3: protocollo di campionamento unico per il controllo non distrutti- vo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l
225 Controllo distruttivo
Il controllo è eseguito secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 4. Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamento. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è conforme. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è re- spinta.
Dimensione della partita Dimensione del campione Numero di imballaggi preconfezionati difettosi
Criterio di accettazione Criterio di rigetto
< 100 5 0 1
≥ 100 20 1 2
Tabella 4: protocollo di campionamento unico per il controllo distruttivo
23 Controllo della media del contenuto effettivo degli imballaggi
preconfezionati 231 Le disposizioni riguardanti il requisito relativo alla media del contenuto di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a sono soddisfatte e la partita è consi- derata accettabile se la media 𝑥 dei contenuti effettivi 𝑥𝑖 di n imballaggi preconfezionati del campione soddisfa le seguenti condizioni: 𝑥 ≥ Qn – k · s
k è il fattore di correzione del campionamento, tenendo conto che k = t/√n in cui t è la variabile aleatoria della distribuzione Student e s è lo scarto tipo dei contenuti effettivi 𝑥𝑖 del campione con n imballaggi preconfezionati.
232 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionali la cui quantità
nominale è uguale o inferiore a 10 kg o 10 l I valori per l’accettazione della partita sono elencati nella tabella 5 per le partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati e nella tabella 6 per le partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi precon- fezionati.
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a. Partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati
Dimensione della partita Campione Accettazione
Ordine di Dimensione Dimensione prelievo cumulata
da 100 a 500 1. 30 30 𝑥 ≥ Qn – 0.503 s
2. 30 60 𝑥 ≥ Qn – 0.344 s
da 501 a 3200 1. 50 50 𝑥 ≥ Qn – 0.379 s
2. 50 100 𝑥 ≥ Qn – 0.262 s
3201 e più 1. 80 80 𝑥 ≥ Qn – 0.295 s
2. 80 160 𝑥 ≥ Qn – 0.207 s
Tabella 5: protocollo di campionamento doppio per il controllo non di- struttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non su- pera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è di almeno 100 im- ballaggi preconfezionati b. Partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati
Dimensione della partita Dimensione del campione Accettazione
da 2 a 99 100 % della dimensione 𝑥 ≥ Qn della partita
Tabella 6: protocollo di campionamento unico per il controllo non di- struttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non su- pera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è inferiore a 100 im- ballaggi preconfezionati
233 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati con una quantità
nominale superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l I valori per l’accettazione della partita sono indicati nella tabella 7.
Dimensione della partita Dimensione del campione Accettazione
< 20 100 % della dimensione 𝑥 ≥ Qn della partita
≥ 20 20 𝑥 ≥ Qn – 0.64 s
Tabella 7: protocollo di campionamento unico per il controllo non distrutti- vo di imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l
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234 Controllo distruttivo
I valori per l’accettazione della partita sono elencati nella tabella 8.
Dimensione della Dimensione del campione Accettazione partita
< 100 5 𝑥 ≥ Qn – 1.803 s
≥ 100 20 𝑥 ≥ Qn – 0.64 s
Tabella 8: protocollo di campionamento unico per il controllo distruttivo
3 Controllo di imballaggi preconfezionati in base alla lunghezza,
alla superficie o al numero di unità
31 Il controllo di imballaggi preconfezionati è eseguito per campionamento e
verte sulla media del contenuto effettivo di tutti gli imballaggi preconfezio- nati del campione. 32 Una partita di imballaggi preconfezionati è considerata conforme se i risulta- ti del controllo corrispondono ai criteri di accettazione definiti al numero 33.
33 In occasione del controllo della media del contenuto effettivo deve essere
soddisfatta la condizione 𝑥 + a · R ≥ Qn con i valori del fattore di probabili- tà a secondo la tabella 9. R è l’estensione dei contenuti effettivi xi del cam- pione.
Dimensione della partita Dimensione del campione a
≤ 50 3 1.0
da 51 a 150 5 0.35
da 151 a 500 8 0.2
da 501 a 3200 13 0.15
da 3201 a 10 000 20 0.1
10 001 e più 30 0.085
Tabella 9: requisiti di conformità
34 Per gli imballaggi preconfezionati indicati in base alla lunghezza e non
superiori a 5 m (Qn ≤ 5 m), il fattore di probabilità a = 0.
35 Per gli imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di unità e non
superiori a 50 unità (Qn ≤ 50), il fattore di probabilità a = 0.
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4 Controllo delle bombole per gas
41 Indicazioni generali
411 Alle bombole per gas si applicano i requisiti di cui all’articolo 26. Il rispetto di questi ultimi è controllato per campionamento.
412 Il controllo delle bombole per gas verte sul loro contenuto effettivo.
413 Una partita di bombole per gas è considerata conforme se i risultati del
controllo corrispondono ai criteri di accettazione definiti al numero 43.
414 È prelevato un campione di 20 bombole per gas piene della stessa partita.
42 Controllo del contenuto effettivo di ogni bombola per gas
421 Il controllo del contenuto effettivo delle bombole per gas considera come
tara il peso della bombola per gas inciso, stampato o apposto in altro modo sulla bombola per gas. In mancanza di questa indicazione o in caso di dubbi circa la sua esattezza, le bombole per gas devono essere svuotate per deter- minare la tara.
422 Dapprima è determinato il peso lordo di cinque bombole per gas su 20 del
campione. 423 In seguito è determinato il contenuto effettivo sottraendo la tara indicata o svuotando le bombole per gas.
424 Le bombole per gas il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto mini-
mo consentito secondo l’articolo 26 sono considerate difettose.
43 Risultato del controllo
431 Se nessuna delle prime cinque bombole per gas controllate è difettosa, la
partita è conforme.
432 Se tra le prime cinque bombole per gas controllate cinque sono difettose, la
partita non è conforme ed è respinta.
433 Se tra le prime cinque bombole per gas controllate da una a quattro sono
difettose, occorre controllare altre sei bombole per gas dello stesso campio- ne.
434 Se tra le 11 bombole per gas controllate quattro o meno sono difettose, la
partita è conforme.
435 Se tra le 11 bombole per gas controllate cinque o più sono difettose, la
partita non è conforme ed è respinta.
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436 La tabella 10 riassume i numeri 431 – 435.
Numero di bombole per gas da controllare Numero di bombole per gas difettose
Ordine di Dimensione Dimensione cumulata Criterio di Criterio di rigetto prelievo accettazione
1. 5 5 0 5 2. 6 11 4 5
Tabella 10: protocollo di campionamento doppio per il controllo delle bombole per gas
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Allegato 4 (art. 35)
Controllo ufficiale di bottiglie impiegate come recipienti di misura (bottiglie recipienti-misura)
N. 22
22 In seguito sono riempite di acqua a 20 °C di massa volumica nota fino al
livello di riempimento da controllare (livello definito rispetto alla distanza indicata dal piano del bordo superiore o fino al piano del bordo superiore, in funzione della scritta secondo l’art. 31 cpv. 1 lett. b).
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