AS 2019 3753
Ordinanza 20 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG
Ordinanza 20 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG
del 13 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI); visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), ordina:
Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 1 Tavola scalare dei contributi I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucrati- va indipendente sono stabiliti come segue: Franchi
a. limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 56 900.– b. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 9 500.–
Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa 1 Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9400 franchi. 2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 409 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 818 franchi all’anno.
RS 831.108
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Adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG. O 20 RU 2019
Art. 3 Rendite ordinarie 1 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l’articolo 34 capo- verso 5 LAVS è fissato a 1185 franchi. 2 Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del: 1185–1175 = 0,9 per cento. 1175 Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2019. 3 Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle prece- denti.
Art. 4 Livello dell’indice Le rendite adeguate in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 215,5 punti dell’indice delle rendite. Secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti: a. 191,0 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 198,8 punti (settembre 1977 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al con- sumo; b. 240,0 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di
2410 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.
Art. 5 Altre prestazioni Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.
Sezione 2: Assicurazione per l’invalidità
Art. 6 Il contributo minimo secondo l’articolo 3 capoverso 1bis LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 66 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a
132 franchi.
Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno
Art. 7 Indennità totale massima 1 L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG ammonta a 245 franchi al giorno.
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2 L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG am-
monta a 196 franchi al giorno.
Art. 8 Livello dell’indice Il nuovo importo dell’indennità totale massima corrisponde a un livello di 2218 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).
Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all’anno.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza 19 del 21 settembre 20184 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore e scadenza
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2 L’articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.
13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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