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AS 2019 3757

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)

Modifica del 13 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI 1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 950 franchi annui. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo, com- preso tra 950 e 23 750 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 (AVS+AI) ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi

meno di 550 000 950 – 550 000 1 010 101 1 750 000 3 434 151,50

8 450 000 e oltre 23 750 –

1 RS 831.111

2019-2021 3757

Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. O RU 2019

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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