Lexipedia

AS 2019 3761

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del 13 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:

Art. 36 cpv. 1 1 I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 500 17 300 0,242 17 300 20 900 0,247 20 900 23 300 0,253 23 300 25 700 0,258 25 700 28 100 0,264 28 100 30 500 0,269 30 500 32 900 0,281 32 900 35 300 0,292 35 300 37 700 0,303 37 700 40 100 0,314 40 100 42 500 0,325 42 500 44 900 0,336 44 900 47 300 0,353 47 300 49 700 0,369 49 700 52 100 0,386