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AS 2019 379

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Decisione del Consiglio generale: Emendamento del meccanismo di esame delle politiche commerciali

Traduzione

Accordo del 15 aprile 19941 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio Decisione del Consiglio generale: Emendamento del meccanismo di esame delle politiche commerciali

Adottata il 26 luglio 2017 Entrata in vigore per la Svizzera il 1o gennaio 2019

Il Consiglio generale, visto il paragrafo 8 dell’articolo X dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Orga- nizzazione mondiale del commercio («Accordo OMC»); esercitando le funzioni della Conferenza dei Ministri negli intervalli tra una riunione e l’altra, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo IV dell’Accordo OMC; richiamando gli obiettivi di cui al paragrafo A del meccanismo di esame delle politi- che commerciali di cui all’allegato 3 dell’Accordo OMC; prendendo atto del consenso raggiunto nel dicembre del 2016 all’interno dell’Orga- no di esame delle politiche commerciali circa l’avvio delle procedure necessarie per modificare, a partire dal 2019, gli attuali cicli di esame previsti dal meccanismo di esame delle politiche commerciali di cui all’allegato 3 dell’Accordo OMC; avendo considerato la proposta di emendare le versioni inglese, francese e spagnola del meccanismo di esame delle politiche commerciali di cui all’allegato 3 dell’Accordo OMC sottoposta dall’Organo di esame delle politiche commerciali (WT/TPR/399); prendendo atto del consenso nell’approvare l’emendamento proposto nelle versioni inglese, francese e spagnola del meccanismo di esame delle politiche commerciali di cui all’allegato 3 dell’Accordo OMC; decide quanto segue:

1. Il meccanismo di esame delle politiche commerciali di cui all’allegato 3

dell’Accordo OMC è emendato come segue: (a) l’espressione «ogni due anni» nella terza frase del paragrafo C (ii) è sostitui- ta dall’espressione «ogni tre anni»;

1 RS 0.632.20

2017-0172 379

Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2019 Emendamento del meccanismo di esame delle politiche commerciali

(b) l’espressione «ogni quattro anni» nella quarta frase del paragrafo C (ii) è sostituita dall’espressione «ogni cinque anni»; e (c) l’espressione «ogni sei anni» nella quinta frase del paragrafo C (ii) è sostitui- ta dall’espressione «ogni sette anni». 2. Gli emendamenti di cui al paragrafo 1 della presente decisione entrano in vigore per tutti i membri dell’OMC, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 8 dell’articolo X dell’Accordo OMC, a partire dal 1° gennaio 2019.

3. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio trasmette

senza indugio a ogni membro dell’OMC una copia certificata delle disposizioni rilevanti del meccanismo di esame delle politiche commerciali di cui all’allegato 3 dell’Accordo OMC, nella versione emendata dalla presente decisione. 4. Gli emendamenti di cui al paragrafo 1 della presente decisione vengono registrati conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

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