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AS 2019 3803

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 13 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4bis–5bis 4bis Esso può assumere del tutto o in parte i costi per la formazione e per la forma- zione continua che gli impiegati, per rispondere ai bisogni del servizio, hanno co- minciato o svolto prima dell’inizio del rapporto di lavoro, ammesso che il periodo di prova sia stato superato. 5 Esso può chiedere all’impiegato di rimborsare i costi di formazione e di formazio- ne continua se questi: a. le interrompe; oppure b. scioglie il rapporto di lavoro durante la formazione o la formazione conti- nua, oppure entro i termini seguenti a decorrere dalla conclusione della for- mazione o della formazione continua e non inizia immediatamente un nuovo rapporto di lavoro presso un’unità amministrativa secondo l’articolo 1:

1. partecipazione ai costi inferiore a 50 000 franchi: entro due anni,

2. partecipazione ai costi superiore a 50 000 franchi: entro quattro anni.

5bis Per il rimborso dei costi di cui al capoverso 4bis, i termini decorrono dal giorno successivo alla conclusione del periodo di prova.

Art. 11 cpv. 2 lett. c

2 Il servizio medico svolge i compiti seguenti:

c. su incarico delle unità amministrative svolge visite mediche in caso di malat- tia, infortunio e reintegrazione;

1 RS 172.220.111.3

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Art. 31a cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

Art. 35 Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento (art. 10 cpv. 2 LPers) 1 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’autorità competente secondo l’articolo 2 può costituire, d’accordo con la persona interessata, un nuovo rapporto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile. 2 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS, l’impiegata ha diritto a un nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata all’autorità competente al più tardi sei mesi prima della fine del rapporto di lavoro. 3 Il rapporto di lavoro di cui al capoverso 1 termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui l’impiegato compie il 70° anno d’età.

Art. 44 cpv. 2 lett. i Abrogata

Art. 51b Abrogato

Art. 52a cpv. 3 3 Il Consiglio federale può adeguare, dopo due anni, lo stipendio di un impiegato che al momento della nuova valutazione della sua funzione o dell’assegnazione di una nuova funzione aveva 55 anni compiuti e la cui funzione era inquadrata nella classe di stipendio 32 o in una classe superiore se l’ammontare massimo della nuova classe è inferiore di oltre il 10 per cento a quello della classe precedente.

Art. 53 cpv. 2 2 I Dipartimenti possono delegare all’UFPER, in tutto o in parte, le competenze in materia di valutazione per le funzioni delle classi 1–31.

Art. 56 cpv. 3 e 4

3 Abrogato

4 Le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 sono concesse su presentazione di un

certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite.

2 RS 831.10

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L’autorità competente secondo l’articolo 2 può chiedere che l’impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico.

Art. 56a Interruzione e nuova decorrenza del termine per la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1 Se un impiegato dopo l’inizio dell’impedimento al lavoro a seguito di malattia o infortunio riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso di occupa- zione, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddi- sfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.

2 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo

infortunio oppure a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 riprendono a decorrere, a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze il cui totale è inferiore a 30 giorni non sono prese in considerazione. 3 Se prima di un impedimento al lavoro secondo il capoverso 2 l’impiegato è stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per meno di 12 mesi consecu- tivi, allo scadere dei periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 gli è versato il 90 per cento dello stipendio per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo sino al quinto anno di servizio e per 180 giorni dal sesto anno di servi- zio. Nei casi di rigore la continuazione del pagamento dello stipendio può essere prorogata fino a 12 mesi al massimo. 4 In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 capover- so 1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 non riprendono a decorrere. 5 Se il rapporto di lavoro di un impiegato è disdetto in virtù dell’articolo 31a capo- verso 5, l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio secondo l’articolo 56 capover- si 1 e 2 prosegue finché lo prevede il contratto disdetto. In tal caso sono computati lo stipendio secondo il nuovo rapporto di lavoro nonché le prestazioni finanziarie dell’assicurazione per l’invalidità e di PUBLICA. 6 In caso di rapporti di lavoro di durata determinata, la continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1 e 2 termina al più tardi con la fine del rapporto di lavoro.

Art. 57 cpv. 1 e 4

1 Gliassegni sociali sono versati per intero anche durante la continuazione del

pagamento dello stipendio giusta l’articolo 56 capoverso 2; in seguito, il diritto decade. 4 L’autorità competente può ridurre il diritto allo stipendio di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 o in casi gravi sopprimerlo se l’impiegato, senza valido motivo, si rifiuta di collaborare ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 11a.

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Art. 60a, rubrica, nonché cpv. 1 e 4 Modifica del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione 1 Dalla nascita o dall’adozione di uno o più figli, i genitori e i partner registrati hanno diritto nella loro funzione a una riduzione del tasso di occupazione del 20 per cento al massimo. Il nuovo tasso di occupazione non può essere tuttavia inferiore al

60 per cento.

4 I genitori e i partner registrati hanno diritto nella loro funzione a un aumento unico del tasso di occupazione pari all’insieme delle riduzioni effettuate in virtù del capo- verso 1, tuttavia del 20 per cento al massimo. La domanda deve essere presentata nei tre anni dopo che ha preso effetto l’ultima riduzione del tasso di occupazione secon- do il capoverso 1.

Art. 62 cpv. 2 Abrogato

Art. 65 cpv. 4 4 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. I superiori creano nei loro settori di attività le condizioni propizie. Concordano con gli impiegati il momento in cui devono essere compensati il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario. In caso di mancata intesa, i superiori decidono il momento della compensazione nel rispetto degli interessi degli impiegati e fatto salvo il capoverso 5.

Art. 78 cpv. 4 e 4bis 4 Le persone che, durante il periodo in cui ricevono un’indennità di cui ai capover- si 1–2bis, iniziano un nuovo rapporto di lavoro presso uno dei datori di cui all’articolo 3 LPers devono restituire la parte di indennità corrispondente alla durata della sovrapposizione tra il periodo dell’indennizzo e quello dell’impiego presso il nuovo datore di lavoro. Le persone interessate comunicano immediatamente al datore di lavoro precedente la conclusione del nuovo contratto di lavoro. 4bis Una volta all’anno il DFF rileva i dati concernenti i casi in cui è stata versata un’indennità ai sensi dei capoversi 1–2bis ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro con uno dei datori di cui all’articolo 1 capoverso 1 nel corso dei 12 mesi precedenti. Esso informa le unità amministrative in merito alle indennità versate.

Art. 79 cpv. 1bis 1bis L’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bis è disciplinata nell’allegato 3.

Art. 83 cpv. 2 2 Sono soggetti del tutto o in parte all’adeguamento al potere d’acquisto, per eccesso o per difetto, lo stipendio, le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui

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all’articolo 51a, gli importi forfettari per attività di pubbliche relazioni e le indennità per le spese sul luogo di lavoro.

Art. 88 cpv. 2 2 Per organizzazioni internazionali ai sensi della presente disposizione si intendono:

a. i beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, c, h, i, j, k, l e m della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che hanno la se- de in Svizzera o all’estero; b. il Centro per la politica di sicurezza di Ginevra; c. il Centro per il controllo democratico delle forze armate di Ginevra; d. il Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra.

Art. 88a cpv. 2 2 Se, secondo l’articolo 52a, a un impiegato non viene versata alcuna indennità di rincaro oppure se, secondo l’articolo 56 capoverso 2, il salario di tale impiegato viene ridotto, il salario assicurabile precedente resta invariato fino a quando l’indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto al salario in caso di malattia o di infortunio si estingue.

Art. 88e Abrogato

Art. 103a cpv. 1bis 1bis Se il rapporto di lavoro è disdetto a seguito del venir meno delle condizioni contrattuali di assunzione di cui all’articolo 26 capoversi 1 e 3 o è risolto di comune intesa, si presume che non sia più data la necessaria fiducia.

Art. 116i Disposizioni transitorie della modifica del 13 novembre 2019. 1 Le impiegate nate tra il 1° gennaio 1956 e il 30 giugno 1956 possono far valere il diritto a prolungare il rapporto di lavoro in virtù dell’articolo 35 capoverso 2 entro

30 giorni a contare dall’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019.

2 Gli impiegati che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 novem- bre 2019, ricevono un assegno per il sostegno a congiunti continuano a ricevere tale assegno fintantoché le condizioni del previgente articolo 51b sono soddisfatte, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2020. 3 Gli impiegati che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 novem- bre 2019, ricevono ancora lo stipendio in virtù del previgente articolo 56 capover- so 3 continuano a riceverlo fintantoché le condizioni di questa disposizione sono soddisfatte.

3 RS 192.12

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4 Le domande di versamento di una prestazione di invalidità professionale di cui

all’articolo 88e ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 sono stralciate in quanto prive di oggetto. 5 I ricorsi volti all’ottenimento di una prestazione di invalidità professionale di cui all’articolo 88e ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 novembre 2019 continuano a essere assoggettati a tale disposizione.

II L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 3 (art. 79 cpv. 1bis)

Calcolo dell’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’indennità è calcolata secondo

la seguente tabella: Durata d’impiego in anni Indennità in stipendi mensili

0–9 Nessuna indennità 10–15 1 stipendio mensile 16–20 2 stipendi mensili 21–24 3 stipendi mensili superiore ai 25 4 stipendi mensili

Età Indennità in stipendi mensili

inferiore ai 40 anni Nessuna indennità 40–45 anni 1 stipendio mensile 46–50 anni 2 stipendi mensili 51–55 anni 3 stipendi mensili oltre i 55 anni 4 stipendi mensili

2. Le indennità corrispondenti alla durata d’impiego e all’età sono sommate.

3. In presenza di motivi validi, segnatamente situazioni sociali difficili, l’inden- nità di partenza calcolata secondo il capoverso 1 può essere aumentata al massimo a 12 stipendi mensili.

4. Le interruzioni della durata d’impiego non sono prese in considerazione,

sempre che non superino la durata di tre anni.

5. Ai fini del calcolo degli anni d’età e d’impiego, gli anni interrotti sono

arrotondati per eccesso.

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