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AS 2019 3811

Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del 13 novembre 2019

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3 3 L’indennità di residenza (art. 43 OPers), l’assegno familiare (art. 51 OPers) e le prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 51a OPers) sono versati in dodici parti.

Art. 19 cpv. 1bis 1bis Il diritto ad assegni familiari e a prestazioni che integrano l’assegno familiare è disciplinato negli articoli 51 e 51a OPers.

Art. 25 Assegni sociali (art. 57 cpv. 1, 59 cpv. 5 e 60 cpv. 1 OPers)

Si ritengono assegni sociali gli assegni familiari, le prestazioni che integrano l’assegno familiare, l’indennità di residenza e l’indennità di soggiorno all’estero.

Art. 26 cpv. 1 lett. a n. 1

1 Si ritengono guadagno determinante:

a. per l’impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale:

1. l’ultimo stipendio da esso percepito prima dell’infortunio (inclusi in-

dennità di residenza, assegno familiare, prestazioni che integrano l’assegno familiare e compensazione del rincaro),

1 RS 172.220.111.31

2019-2463 3811

Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2019

Art. 40 cpv. 3 lett. i

3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:

i. partecipazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.

Art. 60 cpv. 2 2 Esso corrisponde alle prestazioni in denaro, uniche o periodiche, provenienti da attività a favore di terzi. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.

Art. 61 cpv. 2ter 2ter Gli impiegati che in seguito a malattia o infortunio sono inabili al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi possono recuperare i giorni di vacanza. Se l’inabilità al lavoro dura più di cinque giorni di vacanza consecutivi, i giorni di vacanza in questione possono essere recuperati soltanto su presentazione di un certificato medico. In caso di recupero ripetuto di giorni di vacanza in seguito a malattia o infortunio questo termine può essere ridotto.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 novembre 2019 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer

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