AS 2019 3811
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Modifica del 13 novembre 2019
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 3 3 L’indennità di residenza (art. 43 OPers), l’assegno familiare (art. 51 OPers) e le prestazioni che integrano l’assegno familiare (art. 51a OPers) sono versati in dodici parti.
Art. 19 cpv. 1bis 1bis Il diritto ad assegni familiari e a prestazioni che integrano l’assegno familiare è disciplinato negli articoli 51 e 51a OPers.
Art. 25 Assegni sociali (art. 57 cpv. 1, 59 cpv. 5 e 60 cpv. 1 OPers)
Si ritengono assegni sociali gli assegni familiari, le prestazioni che integrano l’assegno familiare, l’indennità di residenza e l’indennità di soggiorno all’estero.
Art. 26 cpv. 1 lett. a n. 1
1 Si ritengono guadagno determinante:
a. per l’impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale:
1. l’ultimo stipendio da esso percepito prima dell’infortunio (inclusi in-
dennità di residenza, assegno familiare, prestazioni che integrano l’assegno familiare e compensazione del rincaro),
1 RS 172.220.111.31
2019-2463 3811
Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2019
Art. 40 cpv. 3 lett. i
3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
i. partecipazione all’assemblea dei delegati di PUBLICA.
Art. 60 cpv. 2 2 Esso corrisponde alle prestazioni in denaro, uniche o periodiche, provenienti da attività a favore di terzi. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.
Art. 61 cpv. 2ter 2ter Gli impiegati che in seguito a malattia o infortunio sono inabili al lavoro per almeno tre giorni di vacanza consecutivi possono recuperare i giorni di vacanza. Se l’inabilità al lavoro dura più di cinque giorni di vacanza consecutivi, i giorni di vacanza in questione possono essere recuperati soltanto su presentazione di un certificato medico. In caso di recupero ripetuto di giorni di vacanza in seguito a malattia o infortunio questo termine può essere ridotto.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
13 novembre 2019 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer
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