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Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)

Modifica del 21 giugno 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20181, decreta:

I La legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo 3… Per la sostanza delle persone fisiche considera il diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito. Per gli utili delle persone giuridiche considera l’imposizione ridotta delle società privilegiate fiscalmente.

Art. 3a Determinazione e ripartizione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse 1 Il Consiglio federale stabilisce annualmente i versamenti ai Cantoni finanziaria- mente deboli in base al loro potenziale di risorse per abitante.

2 I versamenti sono calcolati come segue:

a. i Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è inferiore al 70 per cento della media svizzera ricevono prestazioni a titolo di perequazione delle risorse affinché il loro potenziale di risorse per abitante dopo la perequa- zione raggiunga l’86,5 per cento della media svizzera; b. per i Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante si situa tra il 70 e il

100 per cento della media svizzera, le prestazioni a titolo di perequazione

delle risorse sono ridotte progressivamente in funzione del divario decre- scente tra il potenziale di risorse e la media svizzera; se un Cantone con un

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potenziale di risorse del 70 per cento raggiunge un’unità supplementare del gettito fiscale standardizzato, le prestazioni sono ridotte del 90 per cento di tale unità; c. la perequazione delle risorse non può modificare l’ordine di classifica dei Cantoni basato sul potenziale di risorse per abitante.

3 I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli di sorta.

Art. 4 cpv. 2 e 3 2 La prestazione globale annua dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a due terzi delle prestazioni della Confederazione. 3 I Cantoni finanziariamente forti versano per abitante una percentuale unitaria della differenza tra il loro potenziale di risorse per abitante e la media svizzera.

Art. 5, 6 e 8 cpv. 2 lett. c–e Abrogati

Art. 9 cpv. 1–2bis 1 Il contributo destinato alla perequazione dell’aggravio geotopografico nel 2020 corrisponde al contributo per il 2019, pari a 361 806 484 franchi, adeguato al rincaro rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente nell’aprile 2019. Il Consiglio federale adegua al rincaro in modo corrispondente i contributi per gli anni seguenti. 2 Il contributo destinato alla perequazione dell’aggravio sociodemografico nel 2020 corrisponde al contributo per il 2019, pari a 361 806 484 franchi, adeguato al rincaro rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente nell’aprile 2019. Il Consiglio federale adegua al rincaro in modo corrispondente i contributi per gli anni seguenti. 2bis I contributi destinati alla perequazione dell’aggravio sociodemografico aumenta- no di 80 milioni di franchi nel 2021 e durevolmente di 140 milioni di franchi dal

2022. Questo aumento non viene adeguato al rincaro.

Art. 19 cpv. 8 Abrogato

Art. 19a Definizione della perequazione per gli anni 2020 e 2021 1 In deroga all’articolo 3a capoverso 2 lettera a, nel 2020 il potenziale di risorse per abitante dei Cantoni che prima della perequazione raggiungono un potenziale infe- riore al 70 per cento della media svizzera, dopo la perequazione ammonterà all’87,7 per cento della media svizzera. 2 Nel 2021 tale potenziale di risorse ammonterà all’87,1 per cento della media sviz- zera.

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Art. 19b Rapporto sull’efficacia 2020–2025 In deroga all’articolo 18 capoverso 1, nel 2024 il Consiglio federale presenta all’As- semblea federale un rapporto sull’efficacia per il periodo 2020–2025.

Art. 19c Misure temporanee di attenuazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli 1 Negli anni 2021–2025 la Confederazione mette a disposizione mezzi finanziari per attenuare, nei Cantoni finanziariamente deboli, le variazioni dei versamenti di com- pensazione risultanti dal passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria.

2 I mezzi finanziari di cui al capoverso 1 ammontano a:

a. 80 milioni di franchi per il 2021; b. 200 milioni di franchi per il 2022; c. 160 milioni di franchi per il 2023; d. 120 milioni di franchi per il 2024; e. 80 milioni di franchi per il 2025. 3 I mezzi finanziari di cui al capoverso 1 sono ripartiti tra i Cantoni finanziariamente deboli in funzione del loro numero di abitanti. Un Cantone perde il diritto alla ripar- tizione se il suo potenziale di risorse sale sopra la media svizzera. Se successivamen- te torna a essere finanziariamente debole, non riacquisisce tale diritto. I relativi mez- zi finanziari sono in tal caso ripartiti tra i rimanenti Cantoni finanziariamente deboli.

Art. 20 e 22 Abrogati

II Coordinamento con la legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) 1 Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica o la modifica della LPFC nel quadro della RFFA3, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso riceve il seguente tenore: Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo 3… Per la sostanza delle persone fisiche considera il diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito. Per gli utili delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distingue in particolare tra gli utili secondo l’articolo 24b della

3 Entra in vigore il 1° gennaio 2020 (RU 2019 2413).

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legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.

2 Con l’entrata in vigore della RFFA, l’articolo 23a capoverso 4 riceve il seguente tenore: Art. 23a cpv. 4

4 Negli anni di cui al capoverso 3 la dotazione minima perseguita ai sensi del-

l’articolo 3a capoverso 2 lettera a si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno successivo all’entrata in vigore della modifica. A tal fine, la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi. Nel calcolo della dotazione minima non si tiene conto di tali contributi.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019 Consiglio nazionale, 21 giugno 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

10 ottobre 2019.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

6 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 RS 642.14 5 FF 2019 3747

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