AS 2019 3823
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)
Modifica del 6 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 novembre 20071 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e 1 Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell’allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest’ultima corrisponde alla somma: d. degli utili determinanti delle persone giuridiche; e. Abrogata.
Art. 5 cpv. 2 lett. a
2 Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera comprende:
a. la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria degli enti pubbli- ci ai sensi dell’ordinanza del 30 giugno 19932 sulle rilevazioni statistiche;
Art. 6 cpv. 2 2 La franchigia corrisponde all’importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l’articolo 36 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo.
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Art. 9 lett. b e d Concerne soltanto il testo francese.
Art. 10 Calcolo 1 Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all’allegato 3. La conversione degli stipendi lordi al livello dei redditi soggetti all’imposizione ordinaria avviene mediante il fattore gamma. 2 Il fattore gamma corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera. Il calcolo si basa sul rapporto dell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore è arrotondato a tre decimali. 3 Il fattore gamma è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori gamma dell’anno precedente.
Art. 13 Calcolo del fattore alfa 1 Il fattore alfa corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale della sostanza e lo sfruttamento fiscale dei redditi. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore alfa è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 4. 2 Il fattore alfa è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori alfa dei relativi anni precedenti.
Capitolo 1, sezioni 5 e 6 (art. 15–20) Abrogate
Titolo prima dell’art. 20a Sezione 6a: Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti
Art. 20a Calcolo per la singola persona giuridica 1 Il calcolo dell’utile determinante di una persona giuridica si basa sull’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD3, dopo deduzione del ricavo netto da partecipazioni secondo la LIFD. Gli utili devono essere distinti in utili soggetti ad imposizione ordinaria e utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b
3 RS 642.11
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della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). 2 Nell’anno della prima imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi, le spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3 LAID sono considerate, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID. A queste spese si applica una ponderazione più bassa; la ponderazione è fissata nell’allegato 6a. Il calcolo è effettuato nel primo anno, anche se il Cantone garanti- sce l’imposizione in altro modo entro cinque anni.
3 Gli utili da brevetti e diritti analoghi sono ponderati con il fattore zeta 2.
4 L’utile determinante di una persona giuridica corrisponde alla somma ponderata
con il fattore zeta 1 degli utili soggetti ad imposizione ordinaria secondo il capover- so 1 e del risultato dei calcoli secondo i capoversi 2 e 3.
5 Se il risultato del calcolo è negativo, l’utile determinante è uguale a zero.
Art. 20b Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2 1 Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale dell’utile delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore zeta 1 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato con- formemente all’allegato 6a. 2 Il fattore zeta 2 corrisponde allo sfruttamento fiscale medio degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b LAID5. Il calcolo si basa sulle riduzioni dei Cantoni nell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore zeta 2 è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 6a. 3 I fattori zeta 1 e zeta 2 sono ricalcolati di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori dei relativi anni precedenti.
Art. 20c Calcolo per il Cantone Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono fissati nell’alle- gato 6a. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuri- diche imponibili in detto Cantone.
Art. 21 cpv. 2 2 Il fattore di ponderazione di un Cantone corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi e degli utili determinanti di detto Cantone ai sensi delle sezioni 2, 3 e 6a e il gettito dell’imposta federale diretta in detto Cantone durante gli anni di calcolo.
4 RS 642.14 5 RS 642.14
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Inserire dopo il titolo del capitolo 2
Art. 22a Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli 1 La progressione di cui all’articolo 3a capoverso 2 lettera b LPFC è stabilita in modo che: a. la dotazione minima garantita (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC) possa essere rag- giunta con i minori mezzi finanziari possibili; b. la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, con il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non ven- ga modificata. 2 Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conforme- mente all’allegato 7a.
Art. 23 Prestazione della Confederazione La Confederazione versa il 60 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a.
Art. 24 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti
1 La prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al
40 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a.
2 Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera. 3 Il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti è effettuato conforme- mente all’allegato 8.
Art. 25 e 26 Abrogati
Art. 31 Determinazione L’importo di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.
Art. 34 cpv. 3 3 Se una prestazione di aiuto sociale in senso lato presenta un contributo di sostegno annuo per beneficiario più basso nel confronto nazionale, si pondera il numero di beneficiari di questa prestazione. La statistica finanziaria dell’aiuto sociale in senso lato secondo l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche costituisce la base dei dati per la ponderazione.
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Art. 38 Determinazione
1 L’importo di compensazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde all’im-
porto di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo. 2 L’aumento dei contributi di cui all’articolo 9 capoverso 2bis LPFC non è adeguato al rincaro.
Art. 46 cpv. 1 lett. c
1 Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:
c. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
1. l’adeguamento della dotazione minima garantita della perequazione
delle risorse (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC),
2. l’adeguamento della dotazione della compensazione degli oneri (art. 9
LPFC),
3. l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore
(art. 19 cpv. 4 LPFC).
Art. 49 Consultazione Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione.
Titolo 6, sezione 1 (art. 51–53) Abrogata
Titolo prima dell’art. 56a Sezione 2a: Misure temporanee di attenuazione
Art. 56a 1 La quota di un Cantone avente diritto ai mezzi finanziari di cui all’articolo 19c capoverso 2 LPFC corrisponde al numero di abitanti di detto Cantone, diviso per la somma degli abitanti di tutti i Cantoni aventi diritto.
2 Gli importi di compensazione delle misure di attenuazione sono fissati
nell’allegato 19.
Art. 57 1 Il rapporto sull’efficacia per il periodo 2020–2025 illustra anche l’attuazione della legge federale del 28 settembre 20186 concernente la riforma fiscale e il finanzia-
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mento dell’AVS nei Cantoni, segnatamente per quanto riguarda la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo e la deduzione per l’autofinanziamento. 2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie.
Titolo prima dell’art. 57a Sezione 3a: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche
Art. 57a Applicazione agli anni di calcolo 1 Agli anni di calcolo fino al 2019 si applicano le disposizioni del titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6, agli anni di calcolo dal 2020 le disposizioni della sezione 6a. 2 Il fattore di ponderazione dei riparti fiscali di cui all’articolo 21 capoverso 2 si basa sugli utili secondo il titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6 per gli anni di calcolo fino al
2019 e sugli utili secondo la sezione 6a per gli anni di calcolo dal 2020.
Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta 1 Per le società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID7, nella versione valida fino al 31 dicembre 2019, negli anni di calcolo 2020–2024 alla quota di utili di cui all’articolo 17 lettera b della presente ordinanza, nella versione valida fino al 31 dicembre 2025, si applicano i fattori beta definiti nell’articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024. Le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera sono considerate nella base di calcolo nella misura del 100 per cento. 2 Gli utili, ai quali non si applica più la ponderazione con i fattori beta a seguito della riduzione dell’entità secondo l’articolo 23a capoverso 1 LPFC, sono ponderati secondo l’articolo 20a della presente ordinanza. 3 Il calcolo e i fattori beta per l’anno di riferimento 2020 sono fissati nell’alle- gato 6a.
Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta 1 I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui continuano ad essere applicati i fattori beta di cui all’articolo 57b. 2 Per quanto riguarda l’utile di queste persone giuridiche, il calcolo della quota di utili di cui all’articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale. 3 Se una persona giuridica con statuto fiscale speciale è oggetto di una ristrutturazio- ne, la ponderazione di cui all’articolo 57b è considerata in misura proporzionale.
7 RS 642.14
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Art. 57d Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2 1 Se per il calcolo del fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 non sono disponibili i dati di sei anni di calcolo, sono utilizzati i dati degli anni di calcolo disponibili. 2 Se negli anni di calcolo 2020–2026 i fattori zeta 1 e zeta 2 si situano al di fuori degli intervalli indicati di seguito, il relativo fattore zeta è fissato al valore più vicino all’interno dell’intervallo. Gli intervalli sono compresi: a. per il fattore zeta 1: tra il 27,3 e il 37,3 per cento; b. per il fattore zeta 2: tra il 27,5 e il 37,5 per cento.
Titolo prima dell’art 57e Sezione 3b: Contributi complementari
Art. 57e Base di calcolo 1 I contributi complementari di cui all’articolo 23a capoverso 4 LPFC sono calcolati sulla base dei gettiti fiscali standardizzati dell’anno di riferimento 2023, addizionati alla perequazione delle risorse del relativo anno di riferimento. 2 I versamenti sono ripartiti fra i Cantoni finanziariamente deboli in modo che tutti i Cantoni aventi diritto raggiungano, insieme alla somma definita nel capoverso 1, lo stesso valore. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 20.
Art. 57f Considerazione dei contributi complementari 1 I contributi complementari non fanno parte delle prestazioni della Confederazione alla perequazione delle risorse secondo l’articolo 4 LPFC.
2 Essi non sono presi in considerazione nel calcolo della dotazione minima.
II
1 Gli allegati 5, 6 e 9 sono abrogati.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 6a, 7a, 19 e 20 secondo la ver- sione qui annessa.
3 Gli allegati 2–4, 7, 12 e 15 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
4 Gli allegati 1, 8, 13, 14, 17 e 18 sono modificati secondo la versione qui annessa.
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III 1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2 L’articolo 56a e l’allegato 19 entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
3 Gli articoli 1 capoverso 1 lettere d ed e, 20a–20c, 21 capoverso 2, 57a, 57b capo- versi 2 e 3, 57d–57f e gli allegati 6a e 20 entrano in vigore il 1° gennaio 2024. 4 Il titolo 1 capitolo 1 sezioni 5 e 6 (art. 15–20) e gli allegati 5 e 6 sono abrogati il 31 dicembre 2025.
6 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 1–5)
Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato
N. 1 e 2
1. Potenziale delle risorse
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2020 Cantone Potenziale Popolazione residente Potenziale di Indice delle di risorse permanente e non risorse risorse permanente media pro capite (in 1000 fr.) (valore medio (in fr.) 2014–2016)
Zurigo 61 242 427 1 470 640 41 643 121,7 Berna 27 130 385 1 021 394 26 562 77,6 Lucerna 12 203 337 400 279 30 487 89,1 Uri 891 194 36 520 24 403 71,3 Svitto 9 620 835 154 984 62 076 181,3 Obvaldo 1 475 201 37 329 39 519 115,4 Nidvaldo 2 304 039 42 594 54 093 158,0 Glarona 972 727 40 423 24 064 70,3 Zugo 10 494 026 122 779 85 471 249,7 Friburgo 8 328 522 307 299 27 102 79,2 Soletta 6 630 772 267 432 24 794 72,4 Basilea Città 9 717 357 194 498 49 961 146,0 Basilea Campagna 9 416 140 283 778 33 181 96,9 Sciaffusa 2 514 940 80 662 31 179 91,1 Appenzello Esterno 1 588 089 54 570 29 102 85,0 Appenzello Interno 499 324 16 008 31 193 91,1 San Gallo 13 632 592 501 038 27 209 79,5 Grigioni 5 801 398 204 436 28 378 82,9 Argovia 18 450 802 655 679 28 140 82,2 Turgovia 7 123 984 267 722 26 610 77,7 Ticino 11 679 654 353 562 33 034 96,5 Vaud 26 577 339 777 470 34 184 99,9 Vallese 7 650 457 341 702 22 389 65,4 Neuchâtel 5 081 457 179 130 28 367 82,9 Ginevra 23 839 689 484 487 49 206 143,7 Giura 1 619 790 72 919 22 214 64,9
Totale Cantoni 286 486 476 8 369 329 34 231 100,0
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2. Gettito fiscale standardizzato
…
Valore dell’aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2020 Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2020 = 26,1 %
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Allegato 2 (art. 7)
Reddito determinante delle persone fisiche
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2020
Cantone Reddito determinante delle persone fisiche (in 1000 fr.)
Zurigo 38 106 269 Berna 17 198 729 Lucerna 7 293 871 Uri 533 159 Svitto 5 898 654 Obvaldo 960 128 Nidvaldo 1 308 500 Glarona 609 057 Zugo 4 946 699 Friburgo 5 136 694 Soletta 4 851 899 Basilea Città 4 997 556 Basilea Campagna 6 908 491 Sciaffusa 1 375 297 Appenzello Esterno 992 105 Appenzello Interno 312 238 San Gallo 8 161 534 Grigioni 3 477 506 Argovia 12 715 921 Turgovia 4 765 247 Ticino 6 816 967 Vaud 17 100 858 Vallese 5 076 487 Neuchâtel 2 893 675 Ginevra 13 619 448 Giura 984 356
Totale Cantoni 177 041 343
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Allegato 3 (art. 9 e 10)
Reddito determinante tassato alla fonte
1. Definizione delle variabili e dei parametri
BQA Reddito lordo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri BQB Reddito lordo dei frontalieri tassati integralmente BQC Reddito lordo dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente BQD Reddito lordo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente BQE Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con impo- sizione nel Cantone di Ginevra BQF Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con impo- sizione in Francia BQG Reddito lordo dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente TC Quota della perequazione fiscale che spetta all’Austria conformemente alla CDI-A TD Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all’articolo 15a CDI-D TE Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del
29.1.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia
TF Quota massima (aliquota d’imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell’11.4.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia TG Quota delle entrate fiscali lorde provenienti dai frontalieri dell’Italia tassati limitatamente, rimborsata all’Italia conformemente all’articolo 14a CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l’Italia 𝑆𝑆𝑇𝑡+3 Ultima aliquota d’imposta standardizzata disponibile per l’anno di calco- lo t (anno di calcolo + 3 anni) γ Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private del- la Svizzera durante gli anni di calcolo, arrotondato a tre decimali. Il fattore gamma è calcolato annualmente δ Fattore delta: fattore con il quale sono presi in considerazione gli oneri dei frontalieri ed è applicata una ponderazione più bassa ai loro redditi BQB, BQC, BQD, BQE, BQF e BQG
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
2. Formule di calcolo
(1) Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri di un determinato Cantone: γ · BQA (2) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone: γ · δ BQB (3) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente: 1 TC BQC (4) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente: 𝑇𝐷 ∙ 𝛿 ∙ 𝐵𝑄𝐷 𝑆𝑆𝑇𝑡+3
(5) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra: 𝑇𝐸 𝛾 ∙ 𝛿 ∙ 𝐵𝑄𝐸 − ∙ 𝛿 ∙ 𝐵𝑄𝐸 𝑆𝑆𝑇𝑡+3
(6) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia: 𝑇𝐹 ∙ 𝛿 ∙ 𝐵𝑄𝐹 𝑆𝑆𝑇𝑡+3 (7) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente: 1 TG BQG
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2020
Parametro Valore
γ2014 0.363 γ2015 0.368 γ2016 0.372 δ 0.750 SST2017 0.266 SST2018 0.263
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Parametro Valore
SST2019 0.261 TC 0.125 TD 0.045 TE 0.035 TF 0.045 TG 0.4
4. Commento del calcolo
4.1 Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito degli stra- nieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG). 4.2 Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri, per stabilire il reddito determinante è necessaria solo una moltipli- cazione del relativo reddito lordo per il fattore [formula di calcolo (1)]. 4.3 Oltre al fattore , gli stipendi lordi dei frontalieri sono ponderati con il fatto- re δ, pari a 0,75. In tal modo, gli stipendi lordi dei frontalieri ponderati con il fattore δ confluiscono soltanto nella misura del 75 per cento nel calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte. Questo vale per tutte le categorie di frontalieri. 4.3.1 Formula (2), frontalieri tassati integralmente: il reddito imponibile determi- nante ammonta a γ ‧ δ ‧ BQB. 4.4 Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitata- mente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia. 4.4.1 Formula (3), frontalieri dell’Austria: i redditi lordi sono tassati in Svizzera e all’Austria viene versata una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ δ BQC, viene cor- retto della quota che spetta all’Austria, TC. 4.4.2 Formula (4), frontalieri della Germania: i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD δ BQD, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
4.4.3 Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra: l’imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salaria- le lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integra- le da parte di Ginevra, γ δ BQE, viene dedotta la quota che deve essere versata alla Francia Questa quota si calcola estrapolando l’imposta da versa- re alla Francia, TE δ BQE, dal reddito imponibile mediante divisione per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3 4.4.4 Formula (6), frontalieri della Francia (esclusi i frontalieri della Francia a Ginevra): l’imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF δ BQF, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3. 4.4.5 Formula (7), frontalieri dell’Italia: rimborso del 40 per cento delle entrate fiscali all’Italia. Il reddito imponibile determinante, γ δ BQG, è corretto della quota che spetta all’Italia, TG.
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2020
Cantone Reddito determinante tassato alla fonte (in 1000 fr.)
Zurigo 2 264 237 Berna 630 756 Lucerna 286 168 Uri 31 498 Svitto 152 222 Obvaldo 36 300 Nidvaldo 38 301 Glarona 46 199 Zugo 236 028 Friburgo 255 220 Soletta 171 633 Basilea Città 769 482 Basilea Campagna 409 088 Sciaffusa 159 143 Appenzello Esterno 30 969 Appenzello Interno 9 919 San Gallo 484 253 Grigioni 401 019 Argovia 686 574 Turgovia 297 660 Ticino 1 048 050
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Cantone Reddito determinante tassato alla fonte (in 1000 fr.)
Vaud 1 371 762 Vallese 455 340 Neuchâtel 290 672 Ginevra 2 398 774 Giura 105 208
Totale Cantoni 13 066 472
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 4 (art. 13 e 14)
Sostanza determinante delle persone fisiche
1. Definizione delle variabili e dei parametri
𝑉𝑀𝐶𝐻 Entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni 𝑅𝑉𝐶𝐻 Sostanza netta 𝐸𝐾𝐶𝐻 Entrate dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni 𝑄𝑆𝐶𝐻 Entrate dell’imposta alla fonte dei Cantoni e dei Comuni 𝜋 Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD8 𝐸𝐾𝐷𝐵𝐺 Entrate dell’imposta federale diretta sul reddito 𝑀𝐸𝐶𝐻 Redditi determinanti delle persone fisiche 𝑀𝑄𝐶𝐻 Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche
2. Calcolo del fattore alfa
2.1 Il fattore alfa di cui all’articolo 13 è calcolato secondo la seguente formula: 𝑉𝑀𝐶𝐻 𝑅𝑉𝐶𝐻 𝐸𝐾𝐶𝐻 + 𝑄𝑆𝐶𝐻 + 𝜋 ∙ 𝐸𝐾𝐷𝐵𝐺 𝑀𝐸𝐶𝐻 + 𝑀𝑄𝐶𝐻
2.2 Il fattore alfa è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di
calcolo disponibili.
3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2014–2016
2014 2015 2016
Fattore alfa 0,015 0,014 0,014
4. Commento del calcolo del fattore alfa
Il fattore alfa si calcola dividendo lo sfruttamento fiscale della sostanza per lo sfrut- tamento fiscale dei redditi. Lo sfruttamento fiscale della sostanza corrisponde al totale delle entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni, diviso per
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
il totale della sostanza netta della Svizzera. Lo sfruttamento fiscale dei redditi si calcola sommando le entrate complessive dell’imposta sul reddito e dell’imposta alla fonte realizzate dai Cantoni e dai Comuni, compresa la quota cantonale alle entrate dell’imposta federale diretta sul reddito, e dividendo tale somma per i redditi deter- minanti delle persone fisiche secondo l’allegato 2 e i redditi determinanti tassati alla fonte secondo l’allegato 3.
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2020
Cantone Sostanza determinante delle persone fisiche (in 1000 fr.)
Zurigo 5 668 274 Berna 2 371 029 Lucerna 1 197 602 Uri 93 887 Svitto 1 590 138 Obvaldo 175 751 Nidvaldo 434 401 Glarona 107 817 Zugo 890 512 Friburgo 433 374 Soletta 381 242 Basilea Città 819 103 Basilea Campagna 625 452 Sciaffusa 189 102 Appenzello Esterno 203 370 Appenzello Interno 71 555 San Gallo 1 487 937 Grigioni 864 334 Argovia 1 647 939 Turgovia 783 499 Ticino 897 368 Vaud 2 038 974 Vallese 727 245 Neuchâtel 271 538 Ginevra 1 718 135 Giura 104 242
Totale Cantoni 25 793 821
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 5 (art. 16)
Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2020
Cantone Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)
Zurigo 14 508 034 Berna 6 815 555 Lucerna 3 396 150 Uri 227 340 Svitto 1 814 795 Obvaldo 286 030 Nidvaldo 494 247 Glarona 185 196 Zugo 3 122 303 Friburgo 2 090 425 Soletta 1 180 203 Basilea Città 2 002 629 Basilea Campagna 1 285 839 Sciaffusa 402 831 Appenzello Esterno 353 248 Appenzello Interno 100 983 San Gallo 3 168 620 Grigioni 890 088 Argovia 3 342 714 Turgovia 1 250 042 Ticino 2 584 591 Vaud 4 175 170 Vallese 1 276 954 Neuchâtel 887 333 Ginevra 4 889 355 Giura 387 756
Totale Cantoni 61 118 433
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 6 (art. 18–20)
Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale
Fattori di supplemento per il calcolo dei fattori beta
1. Definizione delle variabili e dei parametri
π Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD9 TDBG Aliquota dell’imposta federale diretta sull’utile secondo l’articolo 68 LIFD β* Fattore di base secondo l’articolo 20 capoverso 1 ω Fattore di riduzione (retribuzione ai Cantoni per la riscossione dell’im- posta federale diretta) SST2019 Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2019
2. Calcolo dei fattori di supplemento
I fattori di supplemento di cui all’articolo 20 capoverso 2 sono calcolati secondo la seguente formula: 𝑇𝐷𝐵𝐺 𝜋∙ ∙ 1 − 𝛽∗ ∙ 1 − 𝜔 𝑆𝑆𝑇2019
3. Valori parametrici per gli anni di riferimento dal 2020
Parametro Valore
π 0,17 TDBG 0,085 SST2019 0,261 ω 0,5
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
4. Fattori beta per gli anni di riferimento dal 2020
Fattore di base β* Fattore di supplemento Fattore β
Società holding 0,0 % 2,8 % 2,8 % Società di domicilio 9,9 % 2,5 % 12,4 % Società miste 10,0 % 2,5 % 12,5 %
5. Commento del calcolo dei fattori di supplemento
I fattori beta si calcolano partendo da un fattore di base β* e da un fattore di supple- mento. Il fattore di supplemento è calcolato nel seguente modo: in una prima fase l’aliquota dell’imposta federale diretta riscossa sull’utile, TDBG, è moltiplicata per la quota cantonale, π, (TDBG ‧ π). Successivamente ha luogo una correzione pari alla parte già contenuta nel fattore di base (1–β*). Con un’ulteriore correzione (1–) si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta equivale almeno in parte a un emolumento di riscossione destinato ai Canto- ni. In un’ultima fase, questa aliquota d’imposta rettificata è divisa per l’aliquota d’imposta standardizzata dell’anno 2019, SST2019. In tal modo si ottiene per estrapo- lazione un fattore applicabile agli utili.
6. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2020
Cantone Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)
Zurigo 847 628 Berna 238 909 Lucerna 145 485 Uri 1 002 Svitto 166 190 Obvaldo 15 345 Nidvaldo 22 232 Glarona 17 322 Zugo 1 283 227 Friburgo 504 214 Soletta 47 653 Basilea Città 1 162 021 Basilea Campagna 205 340 Sciaffusa 366 743 Appenzello Esterno 13 164 Appenzello Interno 1 696
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Cantone Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)
San Gallo 301 463 Grigioni 61 018 Argovia 37 237 Turgovia 17 542 Ticino 259 540 Vaud 1 917 950 Vallese 8 027 Neuchâtel 680 838 Ginevra 1 116 304 Giura 19 976
Totale Cantoni 9 458 066
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 6a (art. 20a, 20b e 20c)
Utili determinanti delle persone giuridiche
1. Definizione delle variabili e dei parametri
I fattori zeta servono a ponderare gli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del loro sfruttamento fiscale. Si distingue tra utili soggetti ad imposizione ordinaria, ponderati esclusivamente con il fattore zeta 1, e utili da brevetti e diritti analoghi (utili rientranti nel patent box) soggetti all’imposizione ad aliquota ridotta, ponderati quindi prima con il fattore zeta 2 e successivamente con il fattore zeta 1.
𝜁1 Fattore di ponderazione per gli utili delle persone giuridiche. Corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche. 𝜁2 Fattore di ponderazione per gli utili rientranti nel patent box. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario), tenuto conto della quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta π. 𝜁2∗ Fattore di base per 𝜁2 .. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario). 𝑀𝐺𝑘 Utili determinanti del Cantone k 𝑀𝐸𝐶𝐻 Redditi determinanti delle persone fisiche in totale 𝑀𝑄𝐶𝐻 Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche in totale 𝑀𝑉𝐶𝐻 Sostanza determinante delle persone fisiche in totale 𝑍𝐾𝑘 Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche del Cantone k 𝑍𝐾𝐶𝐻 Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche in totale 𝐵𝐺𝐶𝐻 Utili rientranti nel patent box in totale 𝐵𝐺𝑘 Utili rientranti nel patent box del Cantone k 𝑂𝐺𝐶𝐻 Utili ordinari in totale 𝑂𝐺𝑘 Utili ordinari del Cantone k 𝑇𝑔,𝐶𝐻 Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta) 𝑇𝐾𝑔,𝐶𝐻 Entrate dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (senza le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta)
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
𝑇𝑒,𝐶𝐻 Entrate dell’imposta sul reddito, alla fonte e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell’imposta federale diretta) 𝜔𝑘 Riduzione nel calcolo dell’utile imponibile secondo l’articolo 24b LAID10 del Cantone k 𝑇𝐷𝐵𝐺 Entrate dell’imposta federale diretta sull’utile delle persone giuridiche 𝜋 Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD 𝐹𝐸𝑘 Somma delle spese di ricerca e sviluppo secondo l’articolo 24b capoverso 3, ma senza un’eventuale deduzione secondo l’articolo 25a LAID per le impre- se nel Cantone k 𝑈𝐹 Quota degli utili non più ponderati con i fattori beta secondo l’articolo 57b (fattore di conversione)
2. Calcolo
2.1 Gli utili determinanti delle persone giuridiche di un Cantone sono calcolati
moltiplicando la base di calcolo per il fattore zeta 1: 𝑀𝐺𝐾 = 𝜁1 ∙ 𝑍𝐾𝐾 2.2 Il fattore zeta 1 di cui all’articolo 20b capoverso 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamen- to fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche: 𝑇𝑔,𝐶𝐻 𝑍𝐾𝐶𝐻 𝜁1 = 𝑇𝑒,𝐶𝐻 𝑀𝐸𝐶𝐻 + 𝑀𝑄𝐶𝐻 + 𝑀𝑉𝐶𝐻
2.3 Il fattore zeta 1 è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.
2.4 La base di calcolo degli utili delle persone giuridiche è data dalla somma
degli utili soggetti ad imposizione ordinaria, degli utili rientranti nel pa- tent box ponderati e delle spese di ricerca e sviluppo ponderate secondo l’articolo 20a capoverso 2: 𝑍𝐾𝑘 = 𝑂𝐺𝑘 + 𝜁2 ∙ 𝐵𝐺𝑘 + (1 − 𝜁2 ) ∙ 𝐹𝐸𝑘
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
2.5 Il fattore zeta 2 di cui all’articolo 20b capoverso 2 è calcolato annualmente sulla base di una ponderazione media più bassa degli utili rientranti nel pa- tent box nell’ultimo anno di calcolo disponibile (fattore di base 𝜁2∗ ). Inoltre si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta fede- rale diretta spetta loro senza riduzione. 26 𝑘=1((1 − 𝜔𝑘 ) ∙ 𝐵𝐺𝑘 ) 𝜁2∗ = 𝐵𝐺𝐶𝐻
𝜁2∗ ∙ 𝑂𝐺𝐶𝐻 + 𝐵𝐺𝐶𝐻 ∙ 𝑇𝐾𝑔,𝐶𝐻 + 𝑂𝐺𝐶𝐻 + 𝐵𝐺𝐶𝐻 ∙ 𝜁2∗ ∙ 𝑇𝐷𝐵𝐺 ∙ 𝜋 𝜁2 = 𝑂𝐺𝐶𝐻 + 𝐵𝐺𝐶𝐻 ∙ 𝑇𝐾𝑔,𝐶𝐻 + 𝑂𝐺𝐶𝐻 + 𝐵𝐺𝐶𝐻 ∙ 𝜁2∗ ∙ 𝑇𝐷𝐵𝐺 ∙ 𝜋
3. Fattori zeta e ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo
per l’anno di calcolo 2020 2018 2019 2020
𝜁1 – – … 𝜁2 – – … Ponderazione spese R+S – – …
4. Continuazione dell’applicazione dei fattori beta negli anni
di calcolo 2017–2024
4.1 Per gli anni di calcolo t = 2017–2024, gli utili determinanti delle persone
giuridiche secondo l’articolo 57b sono calcolati secondo il metodo descritto 𝑡 nell’allegato 6 (𝑀𝐺𝑘,6 ) e il metodo descritto nel numero 2 del presente alle- 𝑡 gato (𝑀𝐺𝑘,6𝑎 ) . Gli utili determinanti (𝑀𝐺𝑘𝑡 ) sono calcolati sulla base della media dei due risultati ponderata con il fattore di conversione 𝑈𝐹 𝑡 : 𝑀𝐺𝑘𝑡 = 𝑀𝐺𝑘,6 𝑡 ∙ 1 − 𝑈𝐹 𝑡 + 𝑀𝐺𝑘,6𝑎𝑡 ∙ 𝑈𝐹 𝑡
4.2 Fattori di conversione nei seguenti anni di calcolo:
t 2017–2020 2021 2022 2023 2024
𝑈𝐹 𝑡 0% 20 % 40 % 60 % 80 %
3847
Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
4.3 Fattori beta nel periodo di transizione:
Fattore di base β* Fattore Fattore β di supplemento
Società holding 0.0 % 2.8 % 2.8 % Società di domicilio 9.9 % 2.5 % 12.4 % Società miste 10.0 % 2.5 % 12.5 %
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2024
Cantone Utili determinanti delle persone giuridiche (in 1000 fr.)
Zurigo … Berna … Lucerna … Uri … Svitto … Obvaldo … Nidvaldo … Glarona … Zugo … Friburgo … Soletta … Basilea Città … Basilea Campagna … Sciaffusa … Appenzello Esterno … Appenzello Interno … San Gallo … Grigioni … Argovia … Turgovia … Ticino … Vaud … Vallese … Neuchâtel … Ginevra … Giura …
Totale Cantoni …
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 7 (art. 21)
Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta
Valori cantonali per l’anno di riferimento 2020
Cantone Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta (in 1000 fr.)
Zurigo –152 015 Berna –124 592 Lucerna –115 939 Uri 4 308 Svitto –1 164 Obvaldo 1 647 Nidvaldo 6 357 Glarona 7 137 Zugo 15 258 Friburgo –91 404 Solothurn –1 858 Basilea Città –33 434 Basilea Campagna –18 070 Sciaffusa 21 824 Appenzello Esterno –4 767 Appenzello Interno 2 932 San Gallo 28 784 Grigioni 107 433 Argovia 20 416 Turgovia 9 994 Ticino 73 139 Vaud –27 374 Vallese 106 403 Neuchâtel 57 401 Ginevra 97 673 Giura 18 252
Totale Cantoni 8 341
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 7a (art. 22a)
Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli
1. Definizione delle variabili e dei parametri
𝐵𝑟 Contributo al Cantone finanziariamente debole r 𝑒𝑟 Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo 𝑅𝐼𝑟 Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r 𝑀 Valore dell’indice della dotazione minima garantita 𝑠𝑠𝑒𝐶𝐻 Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante
2. Calcolo
2.1 Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:
𝑠𝑠𝑒𝐶𝐻 ∙ 𝑒𝑟 𝑡 ∙ 100 − 𝑅𝐼𝑟 𝑝 𝑓ü𝑟 100 ≥ 𝑅𝐼𝑟 ≥ 70 𝐵𝑟 = ∙
100 𝑀 − 𝑅𝐼𝑟 𝑓ü𝑟 70 > 𝑅𝐼𝑟
2.2 I valori dei parametri p e t sono calcolati come segue:
(100 − 70) ∙ 0,9 𝑝= 𝑀 − 70 𝑀 − 70 𝑡= (100 − 70)𝑝
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2020
Parametro Valore
𝑠𝑠𝑒𝐶𝐻 8930 𝑀 87,7
4. Commento del calcolo
4.1 Il calcolo si fonda sul valore dell’indice delle risorse. Se l’indice delle risor- se è inferiore a 70 punti, l’importo di compensazione è fissato in modo che, dopo la perequazione, il Cantone raggiunga esattamente la dotazione minima garantita M.
3850
Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
4.2 Se l’indice delle risorse è superiore a 70 punti, l’indice risultante dopo la perequazione aumenta progressivamente. Se l’indice delle risorse corrispon- de esattamente a 70 punti, l’aumento di un’unità del gettito fiscale standar- dizzato deve ridurre l’importo di compensazione del 90 per cento di questa unità (prelievo marginale). L’entità della progressione è definita dai parame- tri p e t, che dipendono dalla quota della dotazione minima garantita M, dal limite di 70 punti da cui inizia la progressione e da un tasso di prelievo mar- ginale del 90 per cento.
5. Versamento per l’anno 2020
Cantone Indice delle Perequazione delle risorse in franchi risorse orizzontale verticale totale
Zurigo 121,7 0 0 0 Berna 77,6 413 616 611 620 424 917 1 034 041 528 Lucerna 89,1 54 286 963 81 430 444 135 717 407 Uri 71,3 21 592 836 32 389 254 53 982 090 Svitto 181,3 0 0 0 Obvaldo 115,4 0 0 0 Nidvaldo 158,0 0 0 0 Glarona 70,3 25 168 221 37 752 332 62 920 553 Zugo 249,7 0 0 0 Friburgo 79,2 111 318 597 166 977 895 278 296 492 Soletta 72,4 148 611 539 222 917 309 371 528 848 Basilea Città 146,0 0 0 0 Basilea Campagna 96,9 5 528 765 8 293 147 13 821 912 Sciaffusa 91,1 8 010 462 12 015 693 20 026 155 Appenzello Esterno 85,0 11 962 987 17 944 481 29 907 468 Appenzello Interno 91,1 1 578 599 2 367 899 3 946 498 San Gallo 79,5 177 385 957 266 078 935 443 464 892 Grigioni 82,9 54 824 597 82 236 895 137 061 492 Argovia 82,2 186 843 366 280 265 049 467 108 415 Turgovia 77,7 107 392 925 161 089 387 268 482 312 Ticino 96,5 8 414 340 12 621 510 21 035 850 Vaud 99,9 128 984 193 475 322 459 Vallese 65,4 272 087 787 408 131 681 680 219 468 Neuchâtel 82,9 48 166 677 72 250 016 120 416 693 Ginevra 143,7 0 0 0 Giura 64,9 59 399 721 89 099 582 148 499 303
Totale Cantoni 100,0 1 716 319 934 2 574 479 901 4 290 799 835
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 8 (art. 25)
Contributi dei Cantoni finanziariamente forti
Rimando parentetico sotto il n. dell’allegato e n. 4 (art. 24)
4. Contributo per l’anno 2020
Cantone Indice delle risorse Contributi in franchi
Zurigo 121,7 569 284 506 Berna 77,6 0 Lucerna 89,1 0 Uri 71,3 0 Svitto 181,3 225 364 244 Obvaldo 115,4 10 309 070 Nidvaldo 158,0 44 179 720 Glarona 70,3 0 Zugo 249,7 328 529 380 Friburgo 79,2 0 Soletta 72,4 0 Basilea Città 146,0 159 772 532 Basilea Campagna 96,9 0 Sciaffusa 91,1 0 Appenzello Esterno 85,0 0 Appenzello Interno 91,1 0 San Gallo 79,5 0 Grigioni 82,9 0 Argovia 82,2 0 Turgovia 77,7 0 Ticino 96,5 0 Vaud 99,9 0 Vallese 65,4 0 Neuchâtel 82,9 0 Ginevra 143,7 378 880 482 Giura 64,9 0
Totale Cantoni 100,0 1 716 319 934
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 12 (art. 33)
Compensazione dell’aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2020 Cantone Importi di compensazione in franchi
Altitudine degli Declività Struttura Bassa densità Totale insediamenti del terreno dell’insediamento demografica
Zurigo 0 0 0 0 0 Berna 1 942 727 1 355 864 20 726 702 3 989 426 28 014 719 Lucerna 0 0 6 166 670 0 6 166 670 Uri 531 056 5 749 104 1 680 557 3 805 349 11 766 066 Svitto 2 451 152 2 127 734 1 727 622 602 123 6 908 631 Obvaldo 491 547 2 878 058 1 462 475 1 301 439 6 133 520 Nidvaldo 0 534 186 480 716 282 089 1 296 991 Glarona 0 3 327 153 33 993 2 067 631 5 428 777 Zugo 0 0 0 0 0 Friburgo 1 869 710 0 6 535 300 583 574 8 988 584 Soletta 0 0 0 0 0 Basilea Città 0 0 0 0 0 Basilea Campagna 0 0 0 0 0 Sciaffusa 0 0 0 0 0 Appenzello Esterno 17 508 976 194 758 2 260 351 0 19 964 084 Appenzello Interno 5 142 378 376 851 2 700 826 398 056 8 618 111 San Gallo 0 0 1 919 947 0 1 919 947 Grigioni 39 855 514 63 342 697 9 096 941 25 974 357 138 269 510 Argovia 0 0 0 0 0 Turgovia 0 0 3 599 495 0 3 599 495 Ticino 0 9 878 168 0 4 615 048 14 493 216 Vaud 73 014 0 0 0 73 014 Vallese 29 187 316 29 576 196 704 153 15 066 392 74 534 057 Neuchâtel 21 471 008 2 105 608 0 0 23 576 616 Ginevra 0 0 0 0 0 Giura 921 979 0 1 627 438 2 037 703 4 587 121 Totale Cantoni 121 446 376 121 446 376 60 723 188 60 723 188 364 339 129
3853
Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 13 (art. 35)
Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica
Lett. e e) Fattori di ponderazione per l’anno 2020:
μZSA 0,56 μZSS 0,25 μZSI 0,45
3854
Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 14 (art. 37)
Oneri speciali determinanti delle città polo
N. 1 lett. e
1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni
… e) Fattori di ponderazione per l’anno 2020:
µZFG 0,47 µZFS 0,49 µZFB 0,34
3855
Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 15 (art. 40)
Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2020 Cantone Importi di compensazione in franchi
Oneri speciali dovuti alla Oneri speciali Totale struttura demografica delle città polo
Zurigo 0 67 132 758 67 132 758 Berna 11 610 636 0 11 610 636 Lucerna 0 0 0 Uri 0 0 0 Svitto 0 0 0 Obvaldo 0 0 0 Nidvaldo 0 0 0 Glarona 0 0 0 Zugo 0 0 0 Friburgo 0 0 0 Soletta 3 438 499 0 3 438 499 Basilea Città 35 956 409 17 997 961 53 954 370 Basilea Campagna 1 269 235 0 1 269 235 Sciaffusa 1 750 453 0 1 750 453 Appenzello Esterno 0 0 0 Appenzello Interno 0 0 0 San Gallo 0 0 0 Grigioni 0 0 0 Argovia 0 0 0 Turgovia 0 0 0 Ticino 14 511 245 0 14 511 245 Vaud 75 660 888 3 720 671 79 381 559 Vallese 7 553 381 0 7 553 381 Neuchâtel 14 173 235 0 14 173 235 Ginevra 76 295 830 32 594 986 108 890 816 Giura 672 942 0 672 942
Totale Cantoni 242 892 753 121 446 376 364 339 129
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Allegato 17 (art. 46)
Rapporto sull’efficacia
Sedicesimo trattino («Numero di società di gestione …») – Numero di società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b capoverso 1 LAID11
11 RS 642.14
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Allegato 18 (art. 56)
Compensazione dei casi di rigore
N. 7
7. Contributi per l’anno 2020: appuramento del diritto sulla base
dell’indice delle risorse 2020 + = Aggravio; – = Sgravio dei Cantoni
Cantone Indice delle Compensazione dei casi di rigore appurata in franchi risorse Versamento Contributo Saldo
Zurigo 121,7 0 14 788 826 14 788 826 Berna 77,6 -39 100 995 11 539 010 –27 561 985 Lucerna 89,1 -17 769 051 4 183 777 –13 585 274 Uri 71,3 0 419 392 419 392 Svitto 181,3 0 1 548 279 1 548 279 Obvaldo 115,4 0 389 635 389 635 Nidvaldo 158,0 0 446 896 446 896 Glarona 70,3 -6 126 568 464 234 –5 662 334 Zugo 249,7 0 1 188 829 1 188 829 Friburgo 79,2 -102 960 022 2 872 761 –100 087 261 Soletta 72,4 0 2 938 645 2 938 645 Basilea Città 146,0 0 2 331 335 2 331 335 Basilea Campagna 96,9 0 3 114 068 3 114 068 Sciaffusa 91,1 0 887 645 887 645 Appenzello Esterno 85,0 0 646 741 646 741 Appenzello Interno 91,1 0 177 257 177 257 San Gallo 79,5 0 5 431 776 5 431 776 Grigioni 82,9 0 2 284 291 2 284 291 Argovia 82,2 0 6 548 305 6 548 305 Turgovia 77,7 0 2 755 134 2 755 134 Ticino 96,5 0 3 718 823 3 718 823 Vaud 99,9 0 7 609 468 7 609 468 Vallese 65,4 0 3 307 335 3 307 335 Neuchâtel 82,9 -81 624 545 2 018 490 –79 606 055 Ginevra 143,7 0 4 945 140 4 945 140 Giura 64,9 -14 540 666 817 857 –13 722 809
Totale Cantoni 100,0 -262 121 847 87 373 949 –174 747 898
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Allegato 19 (art. 56a)
Misure temporanee di attenuazione
1. Calcolo dei versamenti di compensazione
1.1 Hanno diritto ai versamenti di compensazione tutti i Cantoni che negli anni
compresi tra il 2021 e l’attuale anno di riferimento non hanno mai raggiunto un indice delle risorse maggiore o uguale a 100 punti.
1.2 Tutti i Cantoni che hanno diritto ai versamenti di compensazione ricevono
negli anni 2021–2025 un contributo uniforme per abitante. Questo contribu- to è calcolato in modo che la somma totale corrisponda ai mezzi finanziari di cui all’articolo 19c capoverso 2 LPFC.
2. Contributi per l’anno 2021
Cantone Popolazione Misure di attenuazione determinante in franchi
Zurigo … … Berna … … Lucerna … … Uri … … Svitto … … Obvaldo … … Nidvaldo … … Glarona … … Zugo … … Friburgo … … Soletta … … Basilea Città … … Basilea Campagna … … Sciaffusa … … Appenzello Ester- … … no Appenzello Interno … … San Gallo … … Grigioni … … Argovia … … Turgovia … … Ticino … …
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
Cantone Popolazione Misure di attenuazione determinante in franchi
Vaud … … Vallese … … Neuchâtel … … Ginevra … … Giura … … Totale Cantoni …
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Allegato 20 (art. 57e)
Contributi complementari
1. Definizione delle variabili e dei parametri
𝐸𝐵𝑟 Contributo complementare del Cantone finanziariamente debole 𝑟 𝑒𝑏𝑟 Contributo complementare per abitante del Cantone finanziariamente debole 𝑟 𝑒𝑟 Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole 𝑟 durante gli anni di calcolo 𝑠𝑠𝑒𝐸𝐵 Valore mirato del contributo complementare per abitante 𝑠𝑠𝑒𝑟2023 Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente debole 𝑟 nel 2023 𝑏𝑟 Versamenti di compensazione per abitante del Cantone finanziariamente debole 𝑟
2. Calcolo
2.1 I contributi complementari sono versati negli anni 2024–2030. I versamenti
sono destinati esclusivamente ai Cantoni finanziariamente deboli. Il contri- buto complementare è calcolato sulla base delle risorse determinanti di cia- scun Cantone nel 2023 (gettito fiscale standardizzato per abitante prima del- la perequazione, 𝑠𝑠𝑒𝑟2023 ) , ultimo anno di riferimento in cui tutti gli anni di calcolo derivano dal vecchio sistema. A queste risorse si sommano i versa- menti di compensazione dell’attuale anno di riferimento.
2.2 I mezzi finanziari provenienti dal contributo complementare sono interamen-
te ripartiti tra i Cantoni finanziariamente più deboli in modo che tutti i Can- toni finanziariamente deboli raggiungano almeno il valore mirato del contri- buto complementare.
2.3 La somma dei contributi complementari dei 𝑚 Cantoni finanziariamente
deboli negli anni 2024–2030 ammonta a 180 000 000 franchi per anno: 𝑚 𝐸𝐵𝑟 = 180 000 000 𝑟=1
2.4 Il contributo complementare di un Cantone finanziariamente debole 𝐸𝐵𝑟 si
calcola moltiplicando il contributo complementare per abitante 𝑒𝑏𝑟 per la popolazione 𝑒𝑟 : 𝐸𝐵𝑟 = 𝑒𝑏𝑟 ∙ 𝑒𝑟
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Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri. O RU 2019
2.5 Se la somma del gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone r nel
2023 𝑠𝑠𝑒𝑟2023 , e dei versamenti di compensazione per abitante nell’attuale
anno di riferimento 𝑏𝑟 , è inferiore al valore mirato del contributo comple- mentare, 𝑠𝑠𝑒𝐸𝐵 , il contributo complementare per abitante 𝑒𝑏𝑟 corrisponde alla differenza tra tale somma e il valore mirato. In caso contrario, il contri- buto complementare è uguale a zero. 𝑒𝑏𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑠𝑒𝐸𝐵 − 𝑠𝑠𝑒𝑟2023 + 𝑏𝑟 , 0 2.6 Il limite del contributo complementare, 𝑠𝑠𝑒𝐸𝐵 , è stabilito annualmente in modo che il totale dei contributi di tutti i Cantoni ammonti esattamente a
180 milioni di franchi.
3. Contributi per l’anno di riferimento 2024
Cantone Contributo complementare in franchi
Zurigo … Berna … Lucerna … Uri … Svitto … Obvaldo … Nidvaldo … Glarona … Zugo … Friburgo … Soletta … Basilea Città … Basilea Campagna … Sciaffusa … Appenzello … Esterno Appenzello Interno … San Gallo … Grigioni … Argovia … Turgovia … Ticino … Vaud … Vallese … Neuchâtel …
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Cantone Contributo complementare in franchi
Ginevra … Giura … Totale Cantoni …
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