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Ordinanza sull'imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi

Ordinanza sull’imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi (Ordinanza sul patent box)

del 13 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24b capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), ordina:

Art. 1 Inizio e fine 1 L’imposizione ad aliquota ridotta dell’utile da un brevetto o da un diritto analogo comincia all’inizio del periodo fiscale in cui il diritto è concesso. 2 L’imposizione ad aliquota ridotta termina alla fine del periodo fiscale in cui il diritto si estingue. 3 L’annullamento con effetto retroattivo della protezione conferita dal diritto non influisce sull’imposizione relativa ai periodi fiscali precedenti. Nel periodo fiscale in corso l’imposizione ad aliquota ridotta non è più concessa.

Art. 2 Principio alla base del calcolo L’utile netto imponibile ad un’aliquota ridotta è determinato moltiplicando l’utile netto al lordo dell’onere fiscale derivante da ciascun brevetto e diritto analogo per il relativo quoziente Nexus e addizionando i risultati di queste moltiplicazioni.

Art. 3 Calcolo nel caso di brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti 1 Se i brevetti e i diritti analoghi sono compresi in un prodotto, l’utile netto imponi- bile ad un’aliquota ridotta derivante da questi diritti è determinato sulla base dell’utile netto al lordo dell’onere fiscale derivante dal prodotto. Tale utile netto è ulteriormente diminuito del:

RS 642.142.1 1 RS 642.14

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a. 6 per cento dei costi attribuiti al prodotto; b. compenso per l’uso di un marchio.

2 Il risultato di questo calcolo è moltiplicato per il relativo quoziente Nexus.

3 Se l’utile netto proveniente dal prodotto non è noto, prima del calcolo secondo i capoversi 1 e 2 dall’utile netto imponibile complessivo al lordo dell’onere fiscale sono dedotti i seguenti utili: a. l’utile finanziario; b. l’utile da immobili; c. l’utile da partecipazioni; d. gli utili risultanti da un prodotto che non comprende né un brevetto né un diritto analogo; e. gli utili risultanti da un prodotto che comprende un brevetto o un diritto analogo per il quale il contribuente non chiede un’imposizione ad aliquota ridotta. 4 L’utile netto determinato secondo il capoverso 3 è ripartito sui prodotti che com- prendono un brevetto o un diritto analogo e per i quali il contribuente chiede un’imposizione ad aliquota ridotta.

Art. 4 Calcolo basato su famiglie di prodotti 1 Se i prodotti presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti o diritti analoghi (famiglie di prodotti), su richiesta del contribuente il calcolo di cui all’articolo 3 è effettuato per ogni famiglia di prodotti. 2 Il calcolo basato su famiglie di prodotti deve essere applicato a tutta la durata dei diritti su cui si fondano i prodotti.

Art. 5 Quoziente Nexus 1 Il quoziente Nexus è calcolato per un periodo fiscale per ogni brevetto, diritto analogo, prodotto o famiglia di prodotti secondo la formula seguente; esso ammonta al massimo al 100 per cento: 𝑎 + 𝑏 ∙ 130 % 𝑎 +𝑏+𝑐+𝑑 a = totale delle spese imputabili al diritto, al prodotto o alla famiglia di prodotti già sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo svolta in Sviz- zera dal contribuente stesso; b = totale delle spese imputabili al diritto, al prodotto o alla famiglia di prodotti già sostenute dal contribuente per l’attività di ricerca e sviluppo svolta in Svizzera da società del gruppo ai sensi dell’articolo 963 del

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Codice delle obbligazioni (CO)2 oppure svolta in Svizzera o all’estero da terzi indipendenti; c = totale delle spese già sostenute per l’acquisizione di diritti compresi nel prodotto; d = totale delle spese imputabili al diritto, al prodotto o alla famiglia di prodotti già sostenute dal contribuente per l’attività di ricerca e sviluppo svolta all’estero da società del gruppo ai sensi dell’articolo 963 CO, da imprese e stabilimenti d’impresa;

130 % = fattore di compensazione delle spese effettivamente sostenute per

l’attività di ricerca e sviluppo svolta all’estero da società del gruppo ai sensi dell’articolo 963 CO, imprese e stabilimenti d’impresa, nonché delle spese sostenute per l’acquisizione di diritti compresi nel prodotto. 2 Per il calcolo del quoziente Nexus al momento della prima imposizione ad aliquota ridotta, le spese del periodo fiscale in corso e dei dieci periodi fiscali precedenti sono considerate spese già sostenute. Il contribuente può far valere le spese di oltre dieci periodi fiscali precedenti. 3 Per il calcolo del quoziente Nexus nei periodi fiscali successivi, le spese in corso sono addizionate alle spese di cui al capoverso 2. Tuttavia, le spese di oltre venti periodi fiscali precedenti non sono più considerate; la totalità delle spese calcolate secondo il capoverso 2 è considerata sostenuta nel periodo fiscale della prima impo- sizione ad aliquota ridotta.

4 Le spese per gli interessi, la locazione e gli immobili non sono considerate.

Art. 6 Perdite 1 Se dal calcolo secondo gli articoli 2–5 risulta una perdita, non si applica l’impo- sizione ad aliquota ridotta. 2 Se prima dell’applicazione del quoziente Nexus o, nel caso di prodotti, prima della determinazione dell’utile netto secondo l’articolo 3 capoverso 1 risulta una perdita, nei periodi fiscali successivi l’utile netto che potrebbe essere imposto ad un’aliquota ridotta non beneficia di tale riduzione nella misura di tale perdita.

Art. 7 Addizione al momento della prima imposizione ad aliquota ridotta delle spese di ricerca e sviluppo già considerate

1 Al momento della prima imposizione ad aliquota ridotta di cui all’articolo 24b

capoverso 3 LAID le spese di ricerca e sviluppo considerate nei dieci periodi fiscali precedenti sono addizionate all’utile netto imponibile. Le spese di ricerca e sviluppo non direttamente imputabili a brevetti, diritti analoghi, prodotti o famiglie di prodot- ti, in particolare le spese per la ricerca di base, sono ripartite su tutti i diritti, i pro- dotti o su tutte le famiglie di prodotti.

2 Le spese per gli interessi, la locazione e gli immobili non sono considerate.

2 RS 220

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Art. 8 Attribuzione delle spese ai singoli diritti, prodotti o alle singole famiglie di prodotti 1 Il contribuente deve documentare le spese di ricerca e sviluppo e il relativo utile netto. A tal fine deve, in particolare, attribuire le spese di ricerca e sviluppo e l’utile netto ai singoli brevetti e diritti analoghi. L’autorità fiscale può esigere tale docu- mentazione. 2 Se prova che l’attribuzione delle spese di ricerca e sviluppo e del relativo utile netto ai singoli diritti non è adeguata, il contribuente può attribuire queste spese e questo utile netto ai singoli prodotti o alle singole famiglie di prodotti.

Art. 9 Calcolo del quoziente Nexus in caso di mancata attribuzione 1 Se al momento della prima imposizione ad aliquota ridotta le spese di ricerca e sviluppo sostenute nei periodi fiscali precedenti non possono essere attribuite ai singoli brevetti, diritti analoghi, prodotti o alle singole famiglie di prodotti, per il calcolo del quoziente Nexus si considera la totalità delle spese di ricerca e sviluppo del periodo fiscale in corso e dei quattro periodi fiscali precedenti. 2 Questo calcolo deve essere applicato anche ai tre periodi fiscali successivi. In seguito le spese di ricerca e sviluppo attribuite ai singoli diritti, prodotti o alle singo- le famiglie di prodotti sono integrate nel calcolo a partire dal periodo fiscale della prima imposizione ad aliquota ridotta.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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