AS 2019 3901
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)
Modifica del 20 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, compreso il titolo, «Comunità europea» è sostituita con «Unio- ne europea».
Art. 4 cpv. 1 lett. d e 2
1 Sono considerate reddito computabile le seguenti entrate:
d. i redditi del lavoro dopo aver dedotto:
1. gli interessi sul debito a eccezione degli interessi ipotecari,
2. i contributi di mantenimento dovuti.
2 Se invece di una rendita, è versata una liquidazione in capitale della previdenza professionale, l’importo della rendita corrispondente a tale liquidazione deve essere conteggiato come reddito conseguito sotto forma di rendita. Questa rendita è calco- lata in percentuale alla liquidazione in capitale, tenendo presente che è determinante l’importo del capitale lordo. Le percentuali sono calcolate in funzione dell’età dell’assicurato al momento dell’attribuzione del capitale e del tasso di conversione applicabile conformemente all’articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’inva-
2019-2471 3901
Riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite RU 2019 residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia. O
lidità secondo la formula definita nell’allegato. I redditi prodotti dalla liquidazione in capitale non sono conteggiati quali redditi patrimoniali secondo il capoverso 1 lettera c. La liquidazione in capitale viene computata soltanto nella misura in cui è ancora presente sotto forma di sostanza.
Art. 5 Corsi di conversione La sostanza netta ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 e il reddito computabile ai sensi dell’articolo 4 vengono convertiti in franchi svizzeri secondo il corso di con- versione dell’Amministrazione federale delle dogane valido al momento della richiesta.
Art. 9 Inizio e rinnovo del diritto 1 Le richieste di riduzione di premi possono essere presentate soltanto per l’anno in corso e retroattivamente per tre mesi al massimo. Quale data della richiesta fa stato quella del timbro postale apposto sul modulo. 2 L’Istituzione comune comunica tempestivamente ogni anno ai beneficiari di ridu- zione dei premi che le richieste devono essere rinnovate entro il 31 marzo. Per l’inoltro della richiesta di rinnovo fa stato la data del timbro postale. In caso di inoltro tardivo il diritto inizia alla data del timbro postale apposto sulla richiesta di rinnovo.
3 L’Istituzione comune calcola l’importo della riduzione dei premi e lo comunica
all’assicuratore e all’assicurato.
Art. 13 Estinzione del diritto a una riduzione dei premi Il diritto a una riduzione dei premi si estingue il giorno in cui non ne sono più soddi- sfatte le condizioni. L’Istituzione comune calcola l’importo della riduzione dei premi fino a quel giorno e lo comunica all’assicuratore e all’assicurato.
Art. 15 Restituzione In caso di estinzione del diritto a una riduzione dei premi, l’assicuratore chiede all’assicurato la differenza del premio. L’assicuratore rimborsa all’Istituzione comu- ne la riduzione dei premi indebitamente ricevuta dall’assicurato.
Disposizione finale della modifica del 9 novembre 2005 Abrogata
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
20 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 4 cpv. 2)
Formula per il calcolo della percentuale della liquidazione in capitale
v = percentuale della liquidazione in capitale a = età dell’assicurato al momento dell’attribuzione del capitale p = età ordinaria che dà diritto alla rendita di vecchiaia secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19463 sull’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti u = aliquota minima di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità r = rendita annua secondo l’età di pensionamento in base alla «Tabella per la conversione di prestazioni in capitale in rendite vitalizie» del febbraio 2016 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni5
3 RS 831.10 4 RS 831.40