AS 2019 3905
Ordinanza del DEFR sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Ordinanza del DEFR sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
del 19 novembre 2019
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 59cbis capoverso 5 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ordina:
Art. 1 Modalità di calcolo 1 L’importo del rimborso delle spese sostenute nell’ambito di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è calcolato in base alle spese comprovate e necessarie, dedotti gli introiti provenienti dai provvedimenti. 2 Il riporto all’anno successivo delle spese o del saldo non utilizzato dell’importo massimo è escluso.
3 I provvedimenti speciali di cui agli articoli 65–71d LADI e i provvedimenti a
favore di persone minacciate da disoccupazione di cui all’articolo 98a dell’ordi- nanza del 31 agosto 19832 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI) non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza.
Art. 2 Importi massimi a favore dei provvedimenti cantonali
1 L’ufficio di compensazione rimborsa annualmente ai Cantoni i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro organizzati a livello cantonale fino a un importo massimo che corrisponde alla somma dei prodotti seguenti: a. 3500 franchi moltiplicato per il numero di persone in cerca d’impiego, per un tasso di persone in cerca d’impiego (numero di persone in cerca d’impiego iscritte in proporzione al numero di persone attive) fino all’1,2 per cento; b. 2800 franchi moltiplicato per il numero di persone in cerca d’impiego, per un tasso di persone in cerca d’impiego superiore all’1,2 fino al 4 per cento;
RS 837.022.531
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Rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. O del DEFR RU 2019
c. 1700 franchi moltiplicato per il numero di persone in cerca d’impiego, per un tasso di persone in cerca d’impiego superiore al 4 fino al 10 per cento.
2 I Cantoni calcolano il proprio numero di persone in cerca d’impiego sulla base
della media dell’anno precedente o dell’anno contabile. È determinante la cifra più elevata.
Art. 3 Importo massimo a favore dei provvedimenti nazionali L’ufficio di compensazione organizza i provvedimenti nazionali inerenti al mercato del lavoro e fissa i criteri in base ai quali un provvedimento è considerato un prov- vedimento nazionale. Le spese per questi provvedimenti non possono superare il
6 per cento della somma degli importi di cui all’articolo 2 capoverso 1.
Art. 4 Importo supplementare
1 In situazioni speciali l’ufficio di compensazione può:
a. accordare a un Cantone, su richiesta motivata di quest’ultimo, un importo supplementare conformemente al capoverso 2; b. per i provvedimenti nazionali inerenti al mercato del lavoro, accordare un importo supplementare conformemente al capoverso 2.
2 L’importo supplementare pari al massimo a 69,5 milioni di franchi all’anno può
essere concesso a favore delle persone in cerca d’impiego difficilmente collocabili, in particolare in caso di disoccupazione giovanile elevata, di un’esigenza superiore alla media di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per i disoccupati più anziani o di un fabbisogno più elevato dei Cantoni per quanto attiene ai provvedi- menti nazionali inerenti al mercato del lavoro che, per ragioni organizzative, non può essere soddisfatto a livello cantonale o intercantonale.
3 L’ufficio di compensazione informa annualmente la commissione di sorveglianza
sugli importi supplementari accordati.
Art. 5 Contabilità e revisione 1 I Cantoni provvedono affinché i responsabili e gli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro tengano una contabilità regolare dei mezzi impiegati. 2 Essi provvedono affinché le spese siano controllate adeguatamente sulla base dei criteri della computabilità dei costi.
Art. 6 Istruzioni dell’ufficio di compensazione L’ufficio di compensazione può emanare istruzioni concernenti: a. la computabilità dei costi; b. la contabilità e la revisione; c. le modalità di pagamento;
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d. le modalità di calcolo delle spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro utilizzati da partecipanti provenienti da vari Cantoni.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DEFR del 26 agosto 20083 sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
19 novembre 2019 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
3 RU 2008 4887, 2019 3631
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