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AS 2019 3909

AS 2019 3909

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Modifica del 31 ottobre 2019

La Banca nazionale svizzera ordina:

I L’ordinanza sulla Banca nazionale del 18 marzo 20041 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b–d

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

b. società di intermediazione mobiliare: ogni società ai sensi dell’articolo 41 della legge del 15 giugno 20182 sugli istituti finanziari; c. direzione del fondo: ogni società ai sensi dell’articolo 32 della legge sugli istituti finanziari; d. rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri: ogni persona e società ai sensi dell’articolo 123 della legge del 23 giugno 20063 sugli inve- stimenti collettivi;

Art. 14 cpv. 1 lett. f e 2 Abrogati

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

Allegato (art. 5 cpv. 1)

Rilevazioni

Denominazione della Statistica relativa ai tassi d’interesse rilevazione: Oggetto della rilevazione: Tassi d’interesse pubblicati alla fine del mese per le nuove operazioni; tassi d’interesse su ipoteche variabili, ipoteche a tasso fisso, ipoteche legate ai tassi del mercato monetario e crediti al consumo; tassi d’interesse su depositi della clientela (ripartiti secondo le caratteristiche del prodotto), su investimenti finanziari a termine nonché su obbligazioni di cassa Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche il cui totale dei depositi della clientela e delle obbligazioni di cassa in franchi svizzeri su conti in Svizzera supera 500 milioni di franchi (senza i banchieri privati che non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali) Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo 10 giorni il giorno di riferimento: Disposizioni speciali: –

O sulla Banca nazionale RU 2019

Denominazione della Statistica relativa agli investimenti collettivi rilevazione: Oggetto della rilevazione: Situazione e variazione della sostanza degli investimenti collettivi di capitale; valore delle quote emesse e riscattate dagli investimenti collettivi di capitale; ripartizione dei valori patrimoniali in Svizzera e all’estero per valuta e categorie d’investimento (strumenti del mercato monetario, crediti da operazioni di pensione, obbligazioni, azioni e altri titoli di partecipazione, quote di altri investimenti collettivi di capitale, fondi e immobili, prodotti strutturati, altri titoli); ripartizione degli impegni in Svizzera e all’estero; ripartizione degli investimenti collettivi di capitale secondo la forma giuridica e secondo il tipo di investimento collettivo aperto previsto dalla legge; conto economico Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Direzioni di fondi svizzeri e società svizzere per investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il 20 giorni giorno di riferimento: Disposizioni speciali: –

4 RS 951.31

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Denominazione della Rischi di controparte in ambito interbancario rilevazione: Oggetto della rilevazione: Annotazione delle 10 rispettivamente 20 maggiori posizioni relative a crediti e impegni nei confronti di altre banche rispettivamente gruppi bancari in Svizzera e all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Tutte le banche e i gruppi bancari Livello della rilevazione: Gruppo di società (conglomerato) Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il 6 settimane giorno di riferimento: Disposizioni speciali: Se le condizioni dell’articolo 5 capoverso 2 OBN sono adempiute, il termine d’inoltro può essere ridotto a 24 ore

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Denominazione della Rilevazione dettagliata relativa alle banche rilevazione: di rilevanza sistemica globale (FSB Survey on Granular Institution-to-Aggregate Assets and Liabilities) Oggetto della rilevazione: Ripartizione per Stato delle posizioni attive, passive e fuori bilancio, dei derivati finanziari e dei derivati su valute estere; ripartizione per settori, valuta e durata residua; la rilevazione concerne i diversi perimetri di consolidamento. La rilevazione è effettuata conformemente alle raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche di rilevanza sistemica globale secondo la definizione del Consiglio per la stabilità finanziaria Livello della rilevazione: Gruppo di società Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il 2 mesi giorno di riferimento: Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Rilevazione delle divise e dei derivati rilevazione: (BIS OTC Derivatives Statistics) Oggetto della rilevazione: Operazioni di cambio e sui derivati conformemente alle disposizioni della Banca dei regolamenti internazionali; consistenze; cifre d’affari Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Statistica semestrale: i 2 maggiori gruppi di società bancari Ogni tre anni: banche il cui volume contrattuale degli strumenti finanziari derivati non scaduti supera

8 miliardi di franchi (per la statistica relativa alle

cifre d’affari), rispettivamente 30 miliardi di franchi (per la statistica relativa alle consistenze) Livello della rilevazione: Direzione (cifre d’affari); gruppo di società (consistenze) Periodicità: Cifre d’affari: ogni 3 anni Consistenze: semestralmente e ogni 3 anni Termine d’inoltro dopo il 1 mese (cifre d’affari); 2 mesi (consistenze) giorno di riferimento: Disposizioni speciali: –

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