AS 2019 4103
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
Modifica del 27 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 febbraio 20101 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze è modificata come segue:
Titoli prima dell’art. 5 Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e delegato federale alla cibersicurezza
Art. 5 lett. e, g ed h La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: e. è competente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 e in gene- rale per la consulenza giuridica a livello dipartimentale; g. fornisce prestazioni amministrative all’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC); h. esegue i compiti relativi al riconoscimento degli organi di mediazione asse- gnati al DFF negli articoli 84 e 85 della legge del 15 giugno 20182 sui ser- vizi finanziari.
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Organizzazione del DFF. O RU 2019
Art. 6a Delegato federale alla cibersicurezza 1 Il delegato federale alla cibersicurezza gestisce la Segreteria per la cibersicurezza della Confederazione. A livello amministrativo essa è aggregata alla SG. 2 Il delegato è direttamente subordinato alle istruzioni del capo del Dipartimento.
Art. 7 cpv. 1 lett. b e c, nonché 2 lett. a ed e
1 La SFI persegue i seguenti obiettivi:
b. promuove la competitività internazionale e l’integrità della piazza finanzia- ria svizzera, l’accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero; c. tenendo conto del consenso internazionale, contribuisce a migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera.
2 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:
a. sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali, per quanto non siano toccate le compe- tenze di altre unità amministrative; e. elabora, per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e d’intesa con esse, le diret- tive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;
Art. 11 cpv. 1 lett. d
1 L’UFPER adempie i seguenti compiti particolari:
d. esegue per i Dipartimenti la valutazione delle funzioni delle classi 1–31 de- legatagli in virtù dell’articolo 53 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio
20013 sul personale federale.
Art. 12 cpv. 1 lett. a
1 L’AFC persegue i seguenti obiettivi:
a. procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
Art. 13 lett. b, c ed e L’AFC adempie i seguenti compiti particolari: b. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell’attuazione del diritto fiscale;
3 RS 172.220.111.3
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c. attua lo scambio di informazioni a livello internazionale conformemente all’articolo 15 della legge federale del 18 dicembre 20154 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; e. riscuote il canone per le imprese secondo gli articoli 70–70d della legge federale del 24 marzo 20065 sulla radiotelevisione.
Art. 14 cpv. 1 lett. a
1 L’AFD persegue i seguenti obiettivi:
a. procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;
Art. 15 Compiti particolari L’AFD adempie i seguenti compiti particolari: a. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competen- ti in materia, negozia trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative; b. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competen- ti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali; c. nei limiti delle sue competenze e d’intesa con altri servizi competenti in ma- teria, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni di sicurezza dei confini e, per l’adempimento dei suoi compiti, collabora con le autorità e gli organi di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
27 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 653.1 5 RS 784.40
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