AS 2019 4213
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
Modifica del 6 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smal- timento è modificata come segue:
2bis Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le impreci- sioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale. 4 Lo studio sui costi è verificato dall’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.
Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d’esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l’obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva.
2 Per messa fuori servizio definitiva si intende:
a. nel caso di una centrale nucleare, l’interruzione definitiva dell’esercizio pro- duttivo; b. nel caso di un altro impianto nucleare, l’interruzione definitiva dell’eser- cizio.
1 RS 732.17
2018-2903 4213
O sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento RU 2019
3 I calcoli sono fondati su una durata d’esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC adegua la base di calcolo. 4 La durata d’esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel pro- gramma di smaltimento delle scorie.
Art. 8a Calcolo e determinazione dei contributi 1 I contributi sono calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capi- tale e del tasso di rincaro, possa coprire i prevedibili costi di disattivazione e di smaltimento.
2 L’importo dei contributi è determinato in base:
a. al patrimonio dei Fondi; b. ai costi di disattivazione e di smaltimento stabiliti; c. ai costi amministrativi dei Fondi; d. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro. 3 Per il calcolo deve essere utilizzato un modello attuariale; il calcolo è eseguito per ogni singolo impianto. 4 Il reddito del capitale e il tasso di rincaro sono fissati nell’allegato 1. In caso di sostanziali modifiche delle condizioni quadro, il DATEC adegua l’allegato 1 d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
Art. 9 cpv. 2 lett. a
2 La Commissione effettua una tassazione intermedia se:
a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all’ultimo studio sui costi;
2 Abrogato
3 Se sulla base di una tassazione o di una tassazione intermedia devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a cinque anni.
1 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che
abbia raggiunto una durata d’esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d’esercizio di 50 anni.
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Art. 13a Rimborso Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l’articolo 78 capoverso 2 LENu.
Art. 14 Quadro finanziario 1 La Commissione stabilisce un quadro finanziario per il versamento delle risorse dei Fondi per il periodo di tassazione quinquennale successivo, conformemente all’arti- colo 9 capoverso 1. A tale scopo si basa: a. sui costi di disattivazione e di smaltimento prevedibili fissati dal DATEC; b. sullo studio sui costi. 2 In casi eccezionali la Commissione può adeguare il quadro finanziario preceden- temente stabilito.
Art. 14a Domanda di versamento delle risorse dei Fondi 1 I proprietari chiedono alla Commissione il versamento delle risorse dei Fondi a partire dal momento in cui devono sostenere costi di disattivazione e di smaltimento, presentando annualmente un piano dei costi. 2 La Commissione approva il piano dei costi e versa ratealmente ai proprietari l’80 per cento dei versamenti autorizzati, esclusa l’imposta sul valore aggiunto.
Art. 14b Procedura per il versamento delle risorse dei Fondi 1 I proprietari allestiscono, all’attenzione della Commissione, un conteggio finale dei costi di disattivazione e di smaltimento accumulati e da essi coperti. 2 La Commissione approva il conteggio finale e compensa le differenze tra i versa- menti già effettuati e i costi effettivamente accumulati. 3 Le risorse dei Fondi sono versate solamente se i proprietari in questione non sono in ritardo con il pagamento dei contributi. 4 Il proprietario può scegliere se addebitare il pagamento sul suo deposito o se com- pensarlo nell’ambito dei contratti di assicurazione e delle garanzie. 5 La Commissione stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura per il versa- mento e i requisiti per il piano dei costi e il conteggio finale.
1bis I due Fondi possono essere gestiti congiuntamente.
Art. 21 Commissione
1 La Commissione si compone di undici membri al massimo.
2 I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi della Commissione.
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3 I collaboratori del DATEC, dell’IFSN e di imprese che hanno collaborato alla
verifica degli studi sui costi su mandato del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento non possono essere nominati come membri della Commissione o dei comitati. 4 Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche si applicano per ana- logia gli articoli 8c capoverso 1 e 8cbis capoverso 1 OLOGA2. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche profes- sionali.
5 La Commissione può far capo a specialisti.
1bis I proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo a un terzo dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo di specialisti.
Art. 27 Servizio di revisione 1 Al Servizio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni relative alla revisione ordinaria del diritto della società anonima. 2 Il Servizio di revisione presenta il risultato degli esami alla Commissione e al DATEC, a destinazione del Consiglio federale. 3 Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contribu- ti, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello attuariale e ne verifica il corretto funzionamento nonché l’acquisizione dei dati dagli studi sui costi.
2 Il DATEC ha le seguenti competenze:
d. su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comi- tato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri.
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 RS 172.010.1
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
6 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1
Reddito del capitale e tasso di rincaro
Per il calcolo dei contributi secondo l’articolo 8a capoversi 1 e 2 si suppone: 1. un reddito del capitale del 2,1 per cento (dedotti i costi di gestione del patri- monio, comprese le spese bancarie e le tasse di negoziazione);
2. un tasso di rincaro dello 0,5 per cento.
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Allegato 2
Definizioni e regole per determinare il valore dei Fondi
N. 3 e 4.2 Nella presente ordinanza:
3 Abrogato
4 Il termine valore teorico indica:
4.2 dopo la messa fuori servizio definitiva: il valore attuale dei costi futuri se- condo lo studio sui costi più recente, al termine dell’anno civile considerato fino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro di cui all’allegato 1.
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